IL REGIME IVA APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
Nr. 15 del 01/08/2005
Alla luce dell’interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia Europea in base alla quale l’esenzione dall’IVA riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie finalizzate alla diagnosi, cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute, l’Agenzia delle Entrate ha dato applicazione a tale principio interpretativo con la Circolare n.4/E del 28.01.2005.
In essa viene precisato che “l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”.
Per una corretta e uniforme applicazione dell’esenzione, con particolare riguardo alle prestazioni di natura certificativa e alle perizie mediche, l’Agenzia fornisce una rassegna esemplificativa delle diverse fattispecie.
Prestazioni di medicina legale
Vanno escluse dall’esenzione e quindi sono soggette a IVA:
• le consulenze medico legali sullo stato di salute di un soggetto per il riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
• gli esami medici eseguiti per la preparazione di un referto da produrre nell’ambito di controversie giudiziarie relative ad accertamento di responsabilità e quantificazione del danno (è il caso, ad esempio, dei medici con incarico di consulente d’ufficio presso i tribunali);
• le perizie finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo o alla liquidazione del danno da parte delle assicurazioni;
• le perizie per l’accertamento della paternità mediante analisi biologiche.
Commissioni mediche
di verifica pensioni d’invalidità
In questo caso il trattamento IVA dipende dal soggetto che effettua le prestazioni:
• se effettuate da medici lavoratori dipendenti (non soggetti passivi IVA), le prestazioni in esame danno luogo ad un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. f), TUIR e pertanto restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA;
• se effettuate da medici libero professionisti (soggetti passivi IVA), le medesime prestazioni, in quanto finalizzate a fornire un parere medico sull’ammissibilità delle richieste di pensione di invalidità o di guerra, sono soggette a IVA.
Commissioni mediche
patenti di guida
L’attività svolta dalla Commissione nei riguardi degli utenti non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto rientrante nello svolgimento di compiti istituzionali imposti dalla legge e pertanto i relativi corrispettivi non sono soggetti ad IVA.
Invece le prestazioni rese dai medici lavoratori autonomi in qualità di componenti delle Commissioni mediche locali patenti di guida, come pure le visite per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non disabili, sono esenti da IVA. La citata Circolare n. n.4/E afferma al riguardo che lo scopo principale di tali prestazioni non consiste soltanto nel rilascio della patente di guida, ma nella tutela preventiva della salute dei richiedenti e dell’incolumità dell’intera collettività.
Certificazioni rilasciate
dai medici di famiglia
Nelle prestazioni effettuate dai medici di famiglia si riscontrano tutte le tipologie previste.
Prestazioni
di medicina del lavoro
Le prestazioni svolte dal medico esercente l’attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sono esenti da IVA, in quanto le stesse sono preordinate alla salvaguardia della salute dei lavoratori e alla sicurezza sanitaria nell’ambiente lavorativo.
A tale proposito si ricorda che l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione del 18.9.2003, n.181/E) ha affermato che il regime di esenzione per le prestazioni di medicina del lavoro svolte ai sensi del D.Lgs. n. 626/94, ha carattere oggettivo e che quindi “le prestazioni in questione siano da ricondurre al trattamento di esenzione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce”.
Pertanto sono esenti da IVA anche le prestazioni rese da una società di servizi che si avvale della collaborazione di medici abilitati.
Prestazioni
di chirurgia estetica
Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto che le riceve e quindi alla tutela della salute della persona.
Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi sia congeniti che dovuti ad eventi di vario genere (malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.).
Prestazioni in regime
di intramoenia
Qualora le prestazioni mediche sopra richiamate vengano rese dal medico che opera nel cosiddetto regime intramoenia (attività libero-professionale svolta all’interno delle strutture ospedaliere pubbliche, nell’ambito di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente) esse si considerano formalmente rese al paziente dall’Ente di cui il medico è dipendente.
Il predetto Ente è quindi tenuto ad emettere la fattura, esente o soggetta a IVA, secondo quanto previsto nelle diverse ipotesi esaminate dalla citata Circolare n.4/E.
Aspetti contabili
Da quanto innanzi esposto risulta che molti operatori sanitari che in precedenza hanno applicato soltanto l’esenzione IVA di cui all’art.10, n.18), dopo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate si trovano ad esercitare un’attività mista, costituita cioè sia da operazioni esenti che da operazioni soggette a IVA.
In tale caso l’art.19, comma 5, richiede la liquidazione dell’imposta con applicazione del pro-rata di detrazione.
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