CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Vediamo da vicino come adeguarsi al nuovo obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate, che scatterà il 1° luglio (per chi ha un volume d’affari superiore a 400mila euro) e al 1° gennaio 2020 per tutti gli altri


L’obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri è una delle “rivoluzioni” che attendono le imprese del settore nei prossimi giorni (per chi ha un fatturato superiore ai 400 mila euro) e comunque dall’1. gennaio 2020. Delle richieste avanzate dalla Confcommercio Nazionale per rendere meno impattante tale provvedimento abbiamo parlato nell’articolo della scorsa settimana (leggi "Corrispettivi Telematici, il pressing di Confcommercio sul Governo" ).

  • COSA C'È DI NUOVO?

    A breve, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate dovranno (obbligo in luogo della precedente facoltà) memorizzare elettronicamente e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.  

    Tale obbligo sarà introdotto con decorrenza:
    • 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari maggiore di €400.000;
    • 1° gennaio 2020, per tutti gli altri soggetti interessati.

    Sul periodo di riferimento da considerare ai fini del limite di volume d'affari (€ 400.000) che anticipa l'obbligo della trasmissione telematica al 1 ° luglio 2019 la norma nulla dispone, ma l'Agenzia delle Entrate ha precisato che va fatto riferimento all'anno precedente, ovvero al 2018.     

    Le operazioni e i soggetti interessati
    Come si legge nel disposto normativo, tale adempimento interessa:
    • le operazioni di cessione di beni;
    • le prestazioni di servizi; per le quali non vi è l'obbligo di emettere fattura, salvo espressa richiesta del cliente.

    Si tratta, in particolare, delle operazioni di vendita effettuate da esercenti attività di commercio al minuto: a puro titolo esemplificativo, cessioni al dettaglio di abbigliamento, di alimentari, di prodotti tecnologici, ecc ..

    Il nuovo adempimento si rivolge inoltre ai soggetti che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, principalmente bar e ristoranti. Si tratta, inoltre, di prestazioni di servizio rese nell'esercizio di attività di impresa in locali aperti al pubblico: tipici esempi in tal senso sono la parrucchiera o l'estetista, soggetti che, ad oggi, emettono ricevuta fiscale, in linea generale manualmente.

    I Registratori Telematici
    Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l'esercente dovrà dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti "Registratori Telematici".
    Tali registratori, a differenza dei vecchi misuratori fiscali sono costituiti da componenti hardware e software che consentono di:
    • registrare e memorizzare in memorie permanenti e inalterabili;
    • elaborare e sigillare elettronicamente;
    • trasmettere telematicamente; i dati fiscali.

    In alcuni casi (misuratori fiscali di recente produzione) l'esercente potrà adattare alle nuove esigenze il "vecchio" registratore di cassa. Qualora ciò sia tecnicamente possibile, le modifiche hardware e software dovranno essere documentate in una specifica istanza da presentare all'Agenzia. Per poter adempiere al nuovo obbligo bisognerà inoltre disporre di una connessione internet, quale canale di dialogo tra il Registratore Telematico e l'Agenzia delle Entrate. 

    Le categorie esonerate
    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Decreto 10 maggio 2019, ha individuato le ipotesi di esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, in ragione della tipologia di attività esercitata. Sostanzialmente sono stati confermati gli esoneri previsti dall'art. 2, D.P.R. n. 696/1996 e da altre normative minori che individuavano le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi (es: cessioni di tabacchi, cessioni di giornali quotidiani e di periodici, cessioni di beni per corrispondenza, somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali e scolastiche, cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori in regime speciale).

    Rimangono ancora da definire le zone nelle quali si potrà continuare a certificare le operazioni mediante l'emissione di scontrino/ricevuta fiscale in ragione delle difficoltà di connessione.

    Stop a scontrino e ricevuta fiscale: c’è il documento commerciale
    Il nuovo adempimento metterà fine all'obbligatorietà (salvo poche eccezioni) di emettere scontrino o ricevuta fiscale; infatti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiranno le modalità di certificazione fiscale fino ad oggi conosciute. Al loro posto, l'esercente consegnerà al proprio cliente un "documento commerciale" che solo in alcuni e limitati casi avrà portata fiscale.
    Inoltre, con l'introduzione del Registratore Telematico e della trasmissione telematica dei dati scompare il libretto di dotazione cartaceo che sarà sostituito dal "Libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico" aggiornabile e stampabile da apposita pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate. 

    Il registro dei corrispettivi
    Il nuovo adempimento telematico fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Tuttavia, i dati relativi ai corrispettivi dovranno comunque essere forniti al proprio consulente per gli adempimenti fiscali/contabili.

  • ACQUISTO E ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE

    L'acquisto e la successiva installazione da parte del tecnico di laboratorio abilitato del Registratore Telematico non obbliga di per sé l'esercente ad inviare i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. In pratica, il Registratore Telematico, una volta attivato, può comunque essere utilizzato come il "vecchio Misuratore Fiscale". Quindi, l'esercente ha la possibilità di perfezionare le prime fasi del processo, sostituendo anticipatamente il registratore di cassa e, solo in una fase successiva, procedere alla sua "messa in servizio" (invio del primo flusso di dati all'Agenzia).
    Come prima cosa, dunque, l'esercente dovrà valutare se deve sostituire il proprio misuratore fiscale ovvero può ricorrere ad un adattamento dello stesso.

    Tale valutazione dovrà essere effettuata alla luce di considerazioni legate meramente ad aspetti tecnologici (l'adattamento potrà riguardare solo i misuratori fiscali di più recente produzione), ma anche ad altri aspetti, non ultimi quelli economici. L'ipotesi di intervento e, in caso di sostituzione, la valutazione del modello di registratore telematico più confacente alle proprie esigenze, dovranno essere ponderate assieme al proprio consulente/tecnico; con tali soggetti dovranno inoltre essere concordate, in modo puntuale, le tempistiche per consentire il passaggio al nuovo sistema. L'elenco dei laboratori e tecnici abilitati è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    L'accreditamento all’Agenzia delle Entrate
    L'esercente deve procedere all'accreditamento (direttamente o tramite il proprio intermediario abilitato) mediante apposita procedura on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
    Questo servizio richiede l'inserimento di specifiche informazioni relative all'esercente ed è indispensabile, tra l'altro, ad abilitare l'accesso all'area dedicata "Gestore ed esercente" dove sono disponibili alcuni servizi di supporto forniti dall'Agenzia delle Entrate. Come sopra accennato l'esercente può richiedere che la fase di accreditamento sia assolta dal proprio consulente fiscale/contabile; in tale ipotesi è necessario che quest'ultimo sia stato delegato tramite compilazione e consegna del modello approvato con il Provvedimento 5 novembre 2018 (lo stesso a suo tempo utilizzato per abilitare il consulente ai servizi di fatturazione elettronica). In tal caso, dovrà risultare barrata l'opzione di casella 5 "Accreditamento e censimento dispositivi" sul modello di delega.

    Il censimento e l’attivazione del registratore telematico
    In questa fase il tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico:
    • i propri dati identificativi, vale a dire il proprio Codice Fiscale e la Partita IVA del laboratorio per il quale lavora;
    • i dati dell'esercente (Partita IVA).

    Successivamente, tramite il Registratore Telematico trasmette una richiesta per ottenere il "certificato dispositivo".
    La generazione e il rilascio del certificato dispositivo da parte dell'Agenzia delle Entrate porta il Registratore Telematico nello stato di "censito". Il certificato dispositivo viene registrato nella memoria permanente del Registratore Telematico e la sua validità è di 8 anni. 

    In una seconda fase, possibile solo se il censimento è andato a buon fine, il tecnico abilitato trasmette, tramite il Registratore Telematico, una richiesta di attivazione all'Agenzia delle Entrate che abbina quel registratore all'esercente. Verificata la congruità dei dati, l'Agenzia delle Entrate trasmette un esito di conformità. La notifica di esito conforme rilasciata dall'Agenzia delle Entrate porta il Registratore Telematico nello stato "attivato". Il dispositivo può operare come normale misuratore fiscale, ma non potrà inviare i dati fino a quando non sarà "messo in servizio".

  • MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE

    La messa in servizio del Registratore Telematico può essere effettuata con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato. In pratica, qualora il Registratore Telematico sia dotato di specifica funzionalità, la data della messa in servizio (es: 1 ° luglio 2019 o gennaio 2020) potrà essere impostata all'interno del Registratore all'atto di attivazione dello stesso, consentendo un passaggio automatico dalla modalità "Misuratore Fiscale" a quella "Registratore Telematico".

    In sostanza, giunti alla data preimpostata, il registratore provvederà a:
    • produrre documenti commerciali in luogo degli scontrini fiscali;
    • effettuare la prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

    Alla prima trasmissione di dati all'Agenzia delle Entrate lo stato del Registratore Telematico passa nella modalità "in servizio".

    Qualora il Registratore Telematico non sia predisposto con tale funzionalità, la messa in funzione dovrà essere effettuata su richiesta dell'esercente con l'intervento in loco del tecnico abilitato.  
    La messa in servizio può essere effettuata:

    1. Congiuntamente all'attivazione del Registratore Telematico. È il caso, ad esempio, dell'esercente che acquista e richiede l'attivazione di un Registratore Telematico in un momento in cui è già operativo l'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. 

    2. Successivamente alla data di attivazione. Sarà il caso più frequente, vale a dire l'ipotesi in cui l'esercente acquista e richiede l'attivazione del Registratore Telematico anticipatamente alla data dell'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

  • IL QR-CODE

    Il processo di attivazione del Registratore Telematico si conclude con la generazione di un QR-CODE che viene messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La stampa del QR-CODE potrà essere effettuata direttamente dall'esercente (in questo caso il titolare del registratore telematico deve essere in possesso di credenziali Fisconline/Entratel) ovvero dal suo consulente di fiducia (consulente fiscale/contabile) delegato alla gestione dell'area "Corrispettivi telematici".

    Una volta prodotta la stampa, l'esercente dovrà applicare il QR-CODE sul proprio Registratore Telematico, in un luogo ben visibile ai clienti. Il QR-CODE indirizza il cliente o altro soggetto terzo verso una pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate sulla quale è possibile verificare i dati identificativi (aggiornati in tempo reale): del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, denominazione commerciale del modello, numero di matricola, estremi del provvedimento di approvazione, dati relativi alle verificazioni periodiche); dell'esercente.
    Nella pagina web del sito dell'Agenzia può essere visualizzato anche lo stato del Registratore Telematico (attivato, disattivato, dismesso, ecc.).

  • LA TRASMISSIONE DEI DATI

    Al momento della chiusura giornaliera, il Registratore Telematico elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo e genera un file xml. Sul file è apposto un sigillo elettronico avanzato, prodotto tramite un certificato di firma installato a bordo del registratore; il sigillo elettronico avanzato garantisce l'autenticità e l'inalterabilità del file inviato all'Agenzia delle Entrate.

    La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico. Per poter trasmettere i dati dei corrispettivi il dispositivo deve quindi essere attivato, associato alla partita IVA del soggetto titolare dei corrispettivi e messo in servizio.

    Quando trasmettere i dati 
    Tutte le trasmissioni dovranno essere effettuate nella fascia oraria 00:00 - 22:00; quindi il canale non deve essere utilizzato in trasmissione dalle ore 22.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con un orario variabile (in considerazione anche della tipologia di attività), ma deve completarsi entro 12 giorni dalla data di elaborazione del file xml di chiusura giornaliera.
    Per tutta la durata dei 12 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera.  La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file xml contenente i dati dei corrispettivi giornalieri.

    L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di ricezione. Contestualmente alla trasmissione del file xml, il Registratore Telematico riceve, infatti, dall'Agenzia delle Entrate una notifica di esito che attesta l'avvenuto controllo:
    • della validità del sigillo;
    • della struttura formale dei file trasmessi.

    In caso di esito negativo, i file si considerano non trasmessi. In tal caso, gli esercenti devono trasmettere il file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. Qualora l'Agenzia delle Entrate rilevi un errore nel formato dei dati trasmessi, viene comunicato un esito di errore (secondo uno specifico codice). 

    Qualora, per mancanza di connettività, il Registratore Telematico non sia in grado, entro 5 giorni, di trasmettere i file all'Agenzia delle Entrate, il file sigillato può essere trasmesso elettronicamente a un dispositivo esterno per effettuare la trasmissione.   

    Dalla chiusura settimanale alle ferie: l’interruzione dell'attività
    L'esercente dovrà gestire anche i casi di interruzione dell'attività, vale a dire le ipotesi di:
    • chiusura settimanale;
    • chiusura domenicale;
    • ferie;
    • chiusura per eventi eccezionali (es: malattia, infortunio, ecc.);
    • attività stagionale;
    • qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio).

    In tali casi il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, deve provvedere all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione. per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.  

    Se il registratore non funziona
    In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente:
    • richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato;
    • fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi su apposito registro da tenere in formato cartaceo o anche in modalità informatica (es: file excel).

  • MORATORIA SULLE SANZIONI

    L'Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del 29 giugno 2019 ha fornito i primi chiarimenti circa le novità inserite nella conversione in legge del "Decreto Crescita"  (legge 28 giugno 2019, n. 58) completando così il quadro degli adempimenti sugli scontrini
    Come richiesto da Confcommercio, viene introdotta una moratoria sulle sanzioni per chi non si è ancora attrezzato all'invio dei corrispettivi giornalieri per via telematica. Vediamo quindi quali sono le novità introdotte partendo dall'illustrazione della norma interessata dalle modifiche inserite nel "Decreto Crescita".

    La normativa in vigore: 
    è previsto che dal 1° luglio 2019 i contribuenti  che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi con volume d'affari superiore a 400mila euro devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettere tali dati all'agenzia delle Entrate.
    Questi dati, come spiega la circolare 15/E, possono essere inviati all'agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

    La "moratoria": 
    La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che chi non ha ancora installato il  registratore telematico potrà assolvere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. La disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

    Obblighi in "moratoria":
    nel caso di impossibilità di emettere i corrispettivi col registratore telematico, i contribuenti interessati devono continuare a rilasciare al cliente uno scontrino o una ricevuta fiscale (come fatto finora). E' inoltre necessario provvedere alla tenuta del registro dei corrispettivi, almeno fino alla messa in funzione del registratore telematico oltre che provvedere a liquidare l'IVA periodica nei termini ordinari.

    Come inviare i dati dei corrispettivi giornalieri nel caso di impossibilità di farlo nei termini previsti dalla normativa in vigore:
    I contribuenti che usufruiranno della "moratoria" semestrale dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modalità che saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

  • IL DOCUMENTO COMMERCIALE

    Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, attraverso l'utilizzo dei Registratori Telematici, si metterà fine all'obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale.
    Con apposito Decreto è stato previsto che commercianti al minuto e attività assimilate, che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, debbano documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa (dietro apposita richiesta del cliente) la fattura.

    Il documento commerciale viene emesso mediante il Registratore Telematico e può essere rilasciato:
    • su un idoneo supporto cartaceo, con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
    • in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, in grado di garantire l'autenticità e l'integrità.

    Qualora sia integrato con il codice fiscale o la partita IVA, il documento acquisisce valore fiscale e consente:
    • la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
    • la deduzione/detrazione degli oneri ai fini IRPEF;
    • l'emissione della fattura differita.

    L'integrazione con il codice fiscale del consumatore-acquirente consente la partecipazione alla così detta lotteria degli scontrini, operativa dall’1 gennaio 2020. In questi casi il Registratore Telematico, oltre ad inviare normalmente i dati della chiusura giornaliera, memorizza e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni riportate nei documenti commerciali con valenza fiscale. 

    Il documento commerciale deve contenere:
    • data e ora di emissione;
    • numero documento;
    • dati anagrafici/ragione sociale del soggetto emittente, compreso di partita
    • IVA e ubicazione dell'esercizio;
    • nome e cognome del soggetto emittente (se persona fisica);
    • dicitura "documento commercia/e di vendita o prestazione";
    • descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi con il relativo corrispettivo;
    • colonna aliquota IVA (espressa in percentuale o con i codici natura);
    • numero del Registratore Telematico.

    In calce al documento può essere inserita una "appendice", eventualmente staccabile, nella quale riportare:
    • dati o immagini che l'esercente reputa opportuno per la propria attività (pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente);
    • estremi del pagamento tramite POS; specificazione delle tipologie di pagamento.

  • IL LIBRETTO DI DOTAZIONE INFORMATICA

    Come si diceva, con l'introduzione del Registratore Telematico e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, verrà meno l'esistenza del libretto di dotazione cartaceo che sarà sostituito dal "libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico".
    Tale libretto si forma in automatico tramite le informazioni:
    • provenienti dal Registratore Telematico;
    • inserite dall'esercente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.

    Le informazioni acquisite telematicamente dall'Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione dell'esercente, titolare dell'apparecchio o di un suo delegato, mediante apposita area riservata, presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" e costituiscono, a tutti gli effetti, il "libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico".

    Potranno essere consultate le informazioni relative a:
    • interventi del tecnico di laboratorio abilitato: vengono visualizzati tutti gli interventi di manutenzione e di verificazione periodica che i tecnici hanno effettuato;
    • cambi di stato subiti: visualizza l'elenco dei cambi di stato che il Registratore Telematico ha subito nel suo ciclo di vita;
    • esercenti precedenti: visualizza la totalità dei proprietari precedenti del Registratore Telematico, permettendo di visualizzare tutte le cessioni che il dispositivo ha subito nel suo ciclo di vita.

  • IL CREDITO D'IMPOSTA

    La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri obbliga l'esercente a dotarsi di nuovi strumenti tecnologici.
    A parziale indennizzo dei costi sostenuti dall'esercente, la norma riconosce un contributo sia in relazione all'acquisto del nuovo registratore telematico sia nell'ipotesi di adattamento di quello "vecchio".

    Con apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ne ha definito le modalità di attuazione. Tale contributo, viene concesso sotto forma di credito di imposta, ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di:
    • 250,00 euro in caso di acquisto;
    • 50,00 euro in caso di adattamento.

    Tali somme spettano con riferimento ad ogni singolo strumento acquistato o adattato.   Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante Modello F24. Dovrà essere indicato il codice tributo "6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o /'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri" e quale anno di riferimento, l'anno di sostenimento della spesa.

    In particolare, il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dalla liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
    • la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del registratore telematico è stata registrata in contabilità;
    • è stato saldato il relativo importo utilizzando metodi di pagamento tracciabili.

    Pertanto fino a quando non si ha la presenza di entrambi gli elementi (registrazione fattura + pagamento tracciabile) non è consentito l'utilizzo del credito. Attenzione: se si acquista il nuovo Registratore Telematico pagandolo in contanti non è possibile usufruire del credito d'imposta concesso dall'Amministrazione finanziaria. Il pagamento deve avvenire mediante sistemi tracciabili quali assegni, bancari o postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico.

    Infine, il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, nell'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

     

    Per qualsiasi ulteriore informazione sui corrispettivi telematici, oltre che per avvalersi dell'assistenza fiscale dell'associazione, l'invito è di contattare i servizi fiscali al n. 0444 964300

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