lunedì 19 agosto 2002
PROROGA DI FERRAGOSTO PER I CONTRIBUENTI. SLITTANO AL 23 AGOSTO MOLTI ADEMPIMENTI
Anche quest’anno i contribuenti potranno usufruire della cosiddetta “proroga di Ferragosto”. Grazie a un apposito decreto del governo i versamenti di imposte, tributi e contributi in scadenza fra l’1 e il 23 agosto potranno essere effettuati senza alcuna maggiorazione entro la data del 23 utilizzando il modello F24. A tale regola generale fanno eccezione solo le accise, per le quali la scadenza del versamento resta fissata al 16 agosto. Non sono invece interessati dalla proroga i versamenti delle somme che prevedono l’utilizzo del modello F23, come ad esempio le imposte di registro, catastali e di bollo.
Nel segnalare la concessione della proroga, la Confcommercio rende noti anche quali sono gli adempimenti per i quali è possibile la proroga appunto al 23 agosto, senza appunto dover pagare alcuna maggiorazione. Eccoli: sono le liquidazioni Iva di luglio e del secondo semestre, l’imposta – sempre riferita a luglio - sugli intrattenimenti per attività non occasionali, le ritenute operate a luglio, i contributi previdenziali dei datori di lavoro, i contributi Ivs per artigiani e commercianti, il contributo del 10-14 per cento per i collaboratori, la terza rata del premio Inail, la rata Unico 2002 per i titolari di partita Iva. Tutti adempimenti, questi, che avevano come termine originario di scadenza il 16 agosto e che ora, quindi, è possibile assolvere con una settimana in più di tempo. Ci sono, inoltre, il ravvedimento per gli omessi versamenti fino al 16 luglio e con sanzione del 3,75 per cento, che in precedenza scadeva il 15 agosto, nonché l’analogo ravvedimento per i versamenti omessi fino al 22 luglio e sempre con la stessa sanzione, per i quali il termine in un primo tempo era stato stabilito al 21 agosto.
Altra buona notizia per i contribuenti: è stata prorogata al 6 settembre la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat di luglio, e cioè quelli riguardanti le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio. Erano in agenda al 20 agosto e invece ora potranno essere presentati agli uffici doganali, come detto, fino al 6 settembre. In questo caso è intervenuto un decreto del presidente del Consiglio, anche se il differimento rispetto a quello dello scorso anno è stato accorciato di 11 giorni: nel 2001 la proroga era stata, infatti, concessa, fino al 17 settembre. Il “beneficio” temporale interessa anche coloro che sono tenuti agli adempimenti mensili, quanti cioè nell’anno solare precedente hanno effettuato cessioni del genere per un ammontare superiore a 154.937,07 euro.
La Confcommercio, con i suoi uffici provinciali di via Faccio, è a disposizione dei propri associati per qualsiasi chiarimento e per l’assistenza nelle pratiche.