martedì 26 novembre 2002
BENI DI CONSUMO, LE NUOVE REGOLE PER LA GARANZIA
In un convegno della Confcommercio di Vicenza, illustrate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 24/2002
E’ entrato in vigore da alcuni mesi e già sta sollevando non pochi problemi applicativi. Sì perché la posta in gioco è importante: stiamo parlando della garanzia dei prodotti, un argomento che è stato letteralmente rivoluzionato dal decreto legislativo 24 del 2002. Di “Nuove garanzie sulla vendita dei beni di consumo” si è parlato in un convegno tenutosi lunedì 25 novembre nella Sala Convegni della Confcommercio di Vicenza. A spiegare, ad una sala gremita di commercianti, le nuove regole in materia è stato il professor Giuseppe Amadio, docente di Diritto Privato presso la sede di Treviso dell’Università di Padova. “Non è un caso se l’Ascom ha promosso questo incontro – ha affermato in apertura il direttore della Confcommercio di Vicenza Andrea Gallo - l’associazione commercianti di Vicenza, infatti, è promotrice del programma “Re Cliente”, che ha coinvolto centinaia di operatori del terziario in iniziative di formazione mirate alla soddisfazione del cliente. E certo, la corretta applicazione delle tutele legate alla garanzia, è uno degli aspetti fondamentali che regolano il rapporto tra consumatori e imprese”.
E’ toccato dunque al professor Amadio spiegare le molte novità introdotte dal decreto legislativo. In primo luogo l’estensione temporale di questo diritto a due anni. “L’aspetto più rivoluzionario della normativa però – ha affermato Amadio – riguarda la natura della garanzia, che non copre più i vizi occulti del bene acquistato, ma qualsiasi difetto di conformità”. Per il consumatore e per il commerciante, questo significa che il bene deve essere conforme, tra le altre cose, anche a quanto illustrato, per esempio, nella pubblicità. “Un aspetto certo non di poco conto per chi quel bene lo vende ma non ne è il produttore”, ha affermato Amadio. Ma i cambiamenti introdotti dalla legge non si fermano qui. Il consumatore, per esempio, non può più restituire il bene difettoso e avere indietro i soldi: prima deve chiedere al venditore di ripararlo o sostituirlo e solo dopo può pretendere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Si introduce poi l’onere della prova, per il consumatore, per tutti quei difetti emersi dopo sei mesi dall’acquisto: in questo caso sarà l’acquirente a dover dimostrare che il problema esisteva già al momento dell’acquisto. Una aspetto però la legge lo lascia irrisolto: il problema di veder tutelati i propri diritti. “L’unica via contro chi non vuole assolutamente adeguarsi alla normativa restano le aule dei tribunali”, ha concluso Amadio.
Per chi invece vuole arrivare ad una definizione veloce di possibili controversie, esistono anche strade alternative, purché ovviamente ci sia la volontà di entrambe le parti alla soluzione del problema. E questa l’opportunità offerta dallo sportello di conciliazione istituito dalla Camera di Commercio di Vicenza. A spiegarne il funzionamento, nel corso del convegno, è stata Letteria Cucinotta, funzionaria della Camera di Commercio, che si è soffermata sui vantaggi di questo sistema di composizione delle liti: “Ricorrere alla giustizia ordinaria è infatti sempre più oneroso – ha affermato – ed è dunque auspicabile che cittadini e imprese siano informati dell’opportunità di rivolgersi ad una giustizia alternativa, una figura nuova per il nostro ordinamento che riscuote invece un largo consenso nei Paesi anglosassoni. Si tratta, infatti, di una via informale per arrivare ad un accodo, che risparmia tempo e denaro, oltre che evitare il sovraffollamento di cause nei tribunali”.