AUTOTRASPORTATORI : ECOPUNTI PER IL TRANSITO IN AUSTRIA
Domande entro il 9 settembre. I moduli sono disponibili anche negli uffici Confcommercio
Per richiedere l’assegnazione degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio austriaco da parte delle autotrasportatori, quota riferita al 3° quadrimestre 2002, c’è tempo fino al 9 di settembre prossimo. La domanda deve essere presentata, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno presentato domanda per l’assegnazione degli ecopunti nel 1° e nel 2° quadrimestre 2002. Gli autotraportatori che hanno già ricevuto una quota di ecopunti nel corso del 2001 e che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2002 e le c.d. “imprese nuove” otterranno automaticamente la quota di ecopunti loro spettante per il 3° quadrimestre 2002. Gli ecopunti fanno parte di un meccanismo introdotto nel 1991 a seguito di un accordo tra Vienna e la comunità europea, per rispondere alle richieste di riduzione dell’inquinamento sul territorio provocato dal transito di veicoli pesanti. Il contingente riservato complessivamente alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è pari a 1.133.895 ecopunti. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco viene calcolata sommando il numero dei transiti effettuati (registrati nel sistema informativo della Kapsch) nel 3° quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61. Le imprese che, entro il 9 settembre devono presentare la domanda al Ministero, possono ritirare il modulo presso gli uffici della Confcommercio di Vicenza. Infine si ricorda che reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono una grave infrazione alle normative relative all’autotrasporto internazionale di merci, e comportano l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari: diffida, sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove per un periodo da due settimane ad un anno o revoca delle autorizzazioni rilasciate.