Le precisazioni del ministero delle Finanze. Per il pagamento dell’eventuale integrazione c’è tempo fino al 27 maggio
Insegne, pagare o no l’imposta di pubblicità? Il quesito sembra avere ora la risposta definitiva. Il ministero delle Finanze, attraverso il proprio dipartimento per le politiche fiscali, ha diramato in questi giorni una circolare che illustra le ultime novità sulla intricata questione che ha provocato non poca confu-sione e incertezza tra i commercianti per il susseguirsi di norme contradditto-rie e di interpretazioni incrociate. Una confusione, quella creatasi, che aveva portato nei mesi scorsi la Confcommercio di Vicenza a intervenire sul tema attraverso specifiche lettere, inviate alle amministrazioni comunali del territo-rio, in cui veniva richiesta una proroga dei termini di pagamento proprio in attesa dei dovuti chiarimenti. I problemi erano sorti all’indomani dell’abrogazione dell’imposta sulle insegne per le scritte con superficie non superiore a cinque metri quadri, disposta con la legge finanziaria 2002. Di seguito il Ministero aveva precisato che, nel ca-so di insegne superiori ai cinque metri, la tassazione dovesse applicarsi solo sulla parte eccedente tale misura. Da qui le difficoltà: la maggiore quella di capire se il pagamento era dovuto per le insegne plurime, quelle cioè che singolarmente erano inferiori ai cinque metri ma che nel complesso supera-vano questo limite. Ora, con l’ultima circolare, ogni dubbio sembra essere cancellato. Qualora – precisa il ministero - vi siano più insegne la cui superficie non su-peri complessivamente il limite di cinque metri quadrati, l’imposta non è do-vuta. Nel caso di insegne, singole o plurime con superfici complessivamente superiori a cinque metri quadrati, l’imposta è dovuta sull’intera superficie a partire da zero metri. Va precisato poi che l’insegna di esercizio può contene-re anche il marchio del prodotto venduto e ciò in quanto la scritta che indica la sede di svolgimento dell’attività può essere completata da simboli e mar-chi. Ed ecco, ciò che interessa maggiormente. I contribuenti che, in base alla prima pronuncia ministeriale, hanno pagato solo per la superficie eccedente i primi cinque metri quadrati (in precedenza considerati intassabili) possono provvedere all’integrazione di quanto non ancora versato senza pagamento di sanzioni e interessi. E, attenzione, per versare questa cifra integrativa c’è tempo fino al 27 maggio. Questo il termine ultimo fissato dal ministero, a me-no che i Comuni non stabiliscano altra data successiva.