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giovedì 27 dicembre 2001

SALDI INVERNALI ANTICIPATI AL 7 GENNAIO

Scatterà già dal prossimo 7 gennaio, con l’inizio dei saldi invernali, il provvedimento recentemente emanato dalla giunta regionale in materia di regolamentazione delle vendite straordinarie. La delibera, infatti, è stata pubblicata sull’ultimo numero del Bur (il bollettino ufficiale della Regione), lo scorso 21 dicembre. Proprio in virtù di quanto stabilito dalle nuove disposizioni, le vendite di fine stagione, infatti, sono state anticipate rispetto alla data stabilita nel 2001, che era il 15 gennaio: così, nel 2002 i negozianti potranno esporre la merce a prezzi ribassati già a partire dal giorno seguente l’Epifania.
Particolare attenzione andrà riservata dai commercianti alla comunicazione obbligatoria indicante il giorno di inizio della svendita, da presentarsi in Comune dieci giorni prima (e non solo cinque, come lo scorso anno) la data prefissata. Quanto, poi, ai cartellini dei prezzi, per risultare in regola con la normativa vigente, dovranno indicare, nel periodo dedicato ai saldi, sia il prezzo pieno del prodotto che quello ridotto, con tanto di percentuale di sconto applicata. Riportare il solo valore in euro metterà gli operatori al riparo da qualsiasi sanzione. Ma, visto che la nuova valuta sarà entrata nelle mani della clientela da pochi giorni e che la confusione potrebbe ancora generare parecchi dubbi sulla conversione, il consiglio per i commercianti è di armarsi di pazienza e indicare i prezzi anche in lire.
La disciplina varata dalla Giunta veneta il 26 novembre scorso ricalca sostanzialmente le proposte avanzate dalla Confcommercio allo scopo di colmare il precedente vuoto legislativo, che aveva dato origine a una sorta di “anarchia dello sconto”.
Il provvedimento regionale lascia intatto l’impianto generale esistente in materia di vendite di liquidazione e di vendite di fine stagione, ma per queste ultime apporta alcune modifiche ai periodi di svolgimento: mentre i saldi invernali potranno svolgersi fino 28 febbraio, quelli estivi saranno, invece, compresi, tra il 15 luglio e il 31 agosto.
La novità più rilevante riguarda, come già annunciato, le vendite promozionali, che non si potranno svolgere nei trenta giorni precedenti e successivi al periodo di vendita di fine stagione, né nel mese di dicembre. L’operatore nel corso dell’anno potrà svolgere un numero indefinito di vendite promozionali, purché entro il limite massimo di sessanta giorni.
Le disposizioni sulle vendite promozionali non si applicano in caso di offerte di prodotti alimentari freschi e deperibili e per i prodotti che non sono oggetto di vendite di fine stagione. Queste ultime riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.


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