DIVIETO DI FUMARE: NULLA E’ CAMBIATO PER BAR E RISTORANTI
Nr. 08 del 27/04/2001
Per tutti i pubblici esercizi, escluse le sale da ballo non attrezzate con idonei depuratori d’aria, nessuna limitazione
La Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile riporta la circolare del Ministero della Sanità con la quale si forniscono importan-ti precisazioni sulle vigenti norme in tema di divieto di fumare in determinati ambienti chiusi. Le leggi esistenti, richiamate dalla circolare sono: il regio decreto 2316/34, che vieta la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e agli stessi minori di fumare in pubblico; la legge 584/ 75, che vieta di fumare in determinati locali tra cui, oltre a cinema, teatri, scuole e ospedali, anche i “locali chiusi adibiti a pubblica riunione”. In questi ultimi sono compresi anche tutti i locali utilizzati dalle pubbliche amministrazioni di qualunque genere.
La stessa legge stabilisce che i dirigenti delle strutture amministrative e i responsabili di quelle private hanno, al ri-guardo, precise responsabilità: devono predisporre i cartelli di divieto e stabilire chi sia il funzionario o dirigente preposto a farlo osservare e ad accertare l’infrazione. La circolare fornisce quindi un elenco esemplificativo dei locali off limits per il fumo. In pratica restano fuori dal divieto solo i bar, i negozi e i ristoranti, non essendo stato approvato il disegno di legge di iniziativa del Governo che li ricomprendeva. Tale disegno di legge, che peraltro addossa ai titolari la responsabilità per il comporta-mento dei loro clienti, è decaduto con la fine della legi-sla-tura. Tra le imprese rappresentate dalla Fipe restano soggette al divieto di fumare - istituito con la legge 11 novembre 1975, n. 584 - esclusivamente le sale da ballo. Per tali locali è comunque possibile ottenere dalla competente auto-rità sanitaria la deroga dal divieto di fumare installando gli impianti di ricambio dell’aria corrispondenti alle specifiche stabilite dal Ministero della Sanità.
La circolare, che costituisce una sintesi della legislazione vigente e della relativa interpretazione giurisprudenziale:
• fornisce un articolato elenco di locali nei quali sussiste il divieto di fumo
• specifica le competenze dei dirigenti delle strutture amministrative e dei responsabili delle strutture private in ordine all’osservanza del divieto di fumo
• precisa la misura delle san-zio-ni per le diverse violazioni previste
• detta disposizioni sull’applicazione delle sanzioni (accertamento delle infrazioni e moda-lità di pagamento delle contravvenzioni)
“Il problema del fumo passivo va sicuramente affrontato - ha dichiarato a nome di 230 mila pubblici esercizi associati Edi Sommariva, segretario generale di FIPE-Confcommercio, all’indomani dell’emanazione della circolare ministeriale - e la stessa FIPE ha avviato da tempo iniziative al riguardo, in collabo-razione con il Ministero della Sanità, ed altre intende prenderne”.
Le formule di autoregolamentazione finora adottate spontaneamente dagli esercenti sono state apprezzate dai consumatori, come evidenziato da un sondaggio Censis Servizi: il 72% degli italiani è favorevole a una “convivenza” tra fumatori e non fu-matori nei locali, e il 67% vuole poter scegliere un pubblico esercizio dove sia consentito fumare.
“Il mercato non richiede norme repressive - conclude Sommariva - ma strumenti tecnici e finanziari che accelerino il processo già avviato di adeguamento degli impianti e delle strutture da parte delle imprese per andare sempre più incontro alle esigenze del consumatore".
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