FOTOCOPIE: CONVENZIONE CONFCOMMERCIO-SIAE
Nr. 09 del 15/05/2001
Normativa a tutela del diritto d'autore
La legge 18/08/2000 n. 248 modificando in maniera sostanziale diversi articoli della legge 633/1941 relativa al diritto d'autore, pone dei limiti in merito alla fotocopiatura di volumi (opere dell'ingegno). In particolare la normativa prevede che sia "consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo".
La stessa norma ha inoltre aggiunto l'obbligo per il responsabile dei punti o centri di riproduzione di corrispondere un compenso agli autori ed editori delle opere d'ingegno riscosso tramite la SIAE (Società Italiana Autori Editori). E' utile ricordare che la violazione delle disposizioni sopracitate comporta, oltre ad una pesante sanzione amministrativa, la sospensione dell'attività da sei mesi ad un anno.
La misura del compenso da corrispondere dovrà comunque essere stabilita tramite accordi stipulati tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate (cartolibrai, tabaccherie, copisterie, ..).
Al riguardo si fa presente che a livello nazionale la Confcommercio ha già sottoscritto un accordo con la SIAE relativo ai pagamenti da corrispondere a quest'ultima da parte delle imprese associate e , in virtù della collaborazione e del minore onere burocratico a carico della SIAE, gli associati avranno per i primi anni una riduzione sui compensi da corrispondere alla stessa.
Gli operatori che effettuano attività di riproduzione dovranno indicare su un registro previdimato dalla SIAE alcuni dati, che potranno anche essere prodotti con l'ausilio di strumenti informatici su programmi forniti dalla SIAE, riguardanti data, codice ISBN, titolo dell'opera e numero di pagine fotocopiate; tale registro dovrà essere chiuso alla fine di ogni giornata di attività con il riepilogo del numero delle opere di ingegno riprodotte e del numero delle pagine fotocopiate.
Con cadenza bimestrale i responsabili delle attività di riproduzione forniranno all'ufficio SIAE competente territorialmente la dichiarazione contenente il numero delle fotocopie effettuate nel medesimo periodo, unitamente alle copie del registro relative allo stesso lasso di tempo. I pagamenti dei compensi oggetto dell'accordo verranno effettuati con cadenza bimestrale entro il decimo giorno successivo alla scadenza del bimestre ( ad esempio entro il 10 marzo per il periodo gennaio/febbraio).
Vista la novità della materia e delle procedure trattate (si farà riferimento, ad esempio, per la determinazione del compenso da corrispondere , al prezzo medio per pagina calcolato dall'ISTAT ed è prevista, da parte della SIAE, una attività di controllo su tutto il territorio nazionale presso i centri di riproduzione, gli esercizi pubblici e ovunque vengano effettuate riproduzioni in copia di opere tutelate), si invitano pertanto gli operatori interessati a contattare gli uffici dell'Associazione provinciale per eventuali chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti.
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