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Confcommercio Veneto Notizie

MERCATI E FIERE, ECCO LE NUOVE DISPOSIZIONI

Nr. 16 del 28/09/2001

Criteri applicativi della legge regionale in materia di commercio su aree pubbliche

Sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione i criteri applicativi della l. r. 6.4.2001 «Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche». I Comuni hanno ora 180 giorni da tale data per approvare, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del com-mercio su aree pubbliche, il piano per il commercio su aree pubbliche avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di uno nuovo.
Le disposizioni in esso contenute riguarderanno:
• la ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in conces-sione, con l’indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;
• l’individuazione dei merca-ti o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o soppri-mere, nonché l’individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori; l’individua-zione di nuove aree da destina- re a posteggi nei mercati e fuori mercato;
• l’individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
• determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati;
• il regolamento per la disci-plina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.
La programmazione com-merciale, che il Comune è tenuto ad attuare nel settore, deve tenere adeguatamente conto di quanto indicato nella programmazione comunale della rete distributiva già esistente ai sensi del d.lgs. 31.3.1998, n. 114 e della l.r. 9.8.1999, n. 37.
Per l’adozione del piano il Comune deve attenersi ai seguenti criteri:
a) valutazione delle caratteri-stiche economiche del territorio della densità della rete distribuiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
b) esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione nel proprio territorio;
c) esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, le zone montane o i centri di minore consistenza demografica intesi quali frazio-ni o altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
d) considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionari o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;
e) considerazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e del divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
Per la definizione delle aree i Comuni devono:
a) stabilirne l’ampiezza, determinando la superficie dei singoli posteggi. Tali superfici possono essere differenziate a seconda della tipologia merceologica del posteggio;
b) dislocare i posteggi secondo una razionale disposizione commerciale, tenendo presente, tra l’altro, le esigenze igienico-sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche. Si deve preferire una localizzazione dei mercato in aree che consentano un facile accesso ai consu-matori e siano dotate di sufficienti parcheggi, nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio;
c) determinare la superficie ed il numero dei singoli posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, stabilendo anche i criteri di assegnazione che devono prioritariamente tenere conto del numero dì presenze maturate sul mercato o posteggio e, in subordine, dell’anzianità di attività dell’operatore. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori, anche se rimangono liberi.
I Comuni, per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse, possono delimitare gli spazi e le aree in cui l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato. Non è possibile stabilire limitazioni o divieti per creare zone di rispetto a tutela di operatori su aree private.
I Comuni devono, in conformità con le disposizioni statali e regionali vigenti, provvedere all’adeguamento igienico sanitario delle strutture mercatali esistenti.
I Comuni che già hanno adottato uno specifico piano per il commercio su aree pubbliche in vigenza della legge 28.3.1991, n. 112, sono tenuti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR dei criteri regionali, ad adeguarlo, ove necessario, alle disposizioni della l.r. 6.4.2001, n. 10 e della presente deliberazione.

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