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Confcommercio Veneto Notizie

IL TAR DA RAGIONE AI COMUNI: LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA POSSONO ESSERE INFERIORI AI 1500 MQ.

Nr. 19 del 26/11/2001

Una sentenza si schiera dalla parte dei piccoli negozi e degli esercizi di vicinato

Le piccole e medie imprese commerciali possono segnare un punto a proprio favore nel confronto sempre aperto con i grandi centri commerciali, che minacciano ogni giorno di sottrarre loro fette consistenti di clientela. Il Tar del Veneto, infatti, con una recente sentenza, ha stabilito che i Comuni, nell’adottare i criteri per le medie strutture di vendita, non possano prescindere dall’esigenza di mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, garantendo l’equilibrio tra le diverse forme distributive.
All’origine della vicenda una complessa diatriba che aveva visto quali protagonisti e antagonisti un’azienda privata, intenzionata ad aprire una media struttura di vendita in una zona prossima al centro storico di Castelmassa, comune in provincia di Rovigo, e l’amministrazione comunale locale. In sostanza la ditta contestava alla parte pubblica di aver violato la legge, in quanto aveva negato l’autorizzazione per l’apertura di un esercizio commerciale avente una superficie di 810 mq, nonostante il decreto legislativo n. 114 del 1998 (il famoso decreto Bersani) prevedesse che tali strutture potessero raggiungere i 1.500 mq. Il Comune di Castelmassa, invece, nelle proprie norme di programmazione commerciale per l’insediamento di attività di vendita al dettaglio in sede fissa, aveva previsto nella zona in questione il limite massimo di soli 350 mq. E sulla base di tale regolamento aveva negato l’autorizzazione.
Ma il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione agli amministratori comunali, sostenendo che il legislatore, sia nazionale che regionale, prevedendo che le superfici delle medie strutture di vendita possano giungere fino a 1.500 mq, ha fissato quest’ultimo come limite massimo e non come una quantità fissa e non modificabile.
La sentenza assume una particolare rilevanza, non solo per il caso in questione, ma per i principi che contiene, in quanto il Tar riconosce ai Comuni, quando adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, il diritto di formulare valutazioni relative al dimensionamento abbassando il tetto massimo di superficie. E questo per garantire la sopravvivenza del servizio di prossimità già esistente, dato che l’apertura di centri commerciali più estesi determina notoriamente la chiusura degli eser-cizi di vicinato. Un’afferma-zione, quest’ultima, che non richiede particolari dimostrazioni, si può leggere nella sentenza, a conferma di quanto i titolari dei piccoli negozi da sempre sostengono.
Una battaglia vinta, dunque, per gli esercizi di vicinato, che il Tar ha riconosciuto svolgere un servizio essenziale per la popolazione residente, consentendo un riscontro economico sufficiente per titolari e dipendenti, che mantengono la concezione di negozio utile al cliente. Solo in tali strutture, infatti, rimane di importanza fondamentale il rapporto umano, diversamente da quanto accade nei grossi centri di vendita, dove la spersonalizzazione regna sovrana.

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