Il posizionamento di cartelli pubblicitari, di insegne, di segnaletica direzionale o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade può essere attuato solo se si è in possesso di specifica autorizzazione. Tale documento, ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è rilasciato: per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell’ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; per le strade militari dal comando territoriale competente.» L’autorizzazione all’installazione è valida per un periodo di tre anni ed è rinnovabile presentando domanda agli uffici che originariamente l’avevano rilasciata. L’articolo 55 stabilisce, infine, che «su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; numero dell’autorizzazione; progressiva chilometrica del punto di installazione; data di scadenza. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso riportare i dati richiesti con scritte a carattere indelebile. La targhetta o le scritte devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell’autorizzazione o di variazione dei dati.