RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
Confcommercio Veneto Notizie

IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO

Nr. 22 del 04/12/2001

Non sarà più necessario chiedere l’autorizzazione preventiva del Ministero delle Finanze. Basterà una comunicazione

Il Consiglio dei ministri del 12 ottobre ha approvato il nuovo regolamento pre la disciplna delle manifestazioni a premio e di sorte locali, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il regolamento che completa, dopo oltre tre anni, il disposto dell'articolo 19 della legge 449/97, abbandona il sistema delle autorizzazioni preventive al Ministero delle finanze in luogo della comunicazione al Ministero delle attività produttive prevedendo la possibilità di effettuare operazioni a premi anche tra più ditte in associazione tra loro.
Il regolamento entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. e non si applicherà ai concorsi ed alle operazioni a premio né alle manifestazioni di sorte locali la cui domanda di autorizzazione sia presentata entro la data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Ma vediamone da vicino i punti principali.


Definizione e ambito
di applicazione

Oggetto della disciplina sono i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. I concorsi possono essere rivolti ai consumatori finali o ad altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti. La partecipazione è gratuita salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione.
Alle obbligazioni assunte nei confronti del pubblico si applicano le norme codicistiche sulla promessa, sulla revoca della promessa e sulla cooperazione di più persone di cui agli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile.
I concorsi e le operazioni a premio non possono avere durata superiore, rispettivamente, a 1 e a 5 anni, ivi comprese le fasi di individuazione dei vincitori e il termine ultimo per richiedere il premio. I premi devono essere consegnati al massimo entro 6 mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta.


Concorsi
a premio

Sono le manifestazioni pubblicitarie in cui l'attribuzione dei premi offerti dipende:
• dalla sorte;
• da qualsiasi congegno, macchina o altro le cui carat- teristiche consentano di affidare unicamente all'alea la designazione del vincitore;
• dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di esprimere giudizi o pronostici la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
• dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.


Operazioni
a premio

Sono le manifestazioni pubblicitarie che prevedono:
• le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi comprovato da prove di acquisto;
• le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio.
Sono operazioni a premio anche quelle nelle quali a chi acquista un prodotto o servizio promozionato viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero prove di acquisto o un contributo spesa non superiore al 75% del costo del prodotto o servizio, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.


Premi

Consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione (che servono, cioè, solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione) suscettibili di valutazione economica ed assoggettati ad IVA o ad imposta sostitutiva, ivi compresi le giocate del lotto o i biglietti delle lotterie nazionali, esclusi denaro, azioni, polizze di assicurazione, ecc.


Soggetti
promotori

Sono le imprese produttrici o commerciali o distributrici dei beni o dei servizi promozionati nonché le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
I soggetti promotori possono delegare le agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione.
In caso di manifestazione effettuata da più soggetti gli stessi sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e per il pagamento delle sanzioni.
Va rilevato che la nuova normativa conferma l'esclusione delle associazioni di categoria dal novero dei soggetti promotori contenuta nella normativa del 1938.


Esclusioni

Non sono concorsi o operazioni a premio:
 i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale;
 le manifestazioni con assegnazioni di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse;
 le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti o su prodotti o servizi diversi da quelli acquistati, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare il prodotto o servizio acquistato, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
 le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore;
 le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni pubbliche o che abbiano finalità sociali o benefiche.


Cauzione

I soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari:
 per i concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato sulla base dell'IVA o dell'imposta sostitutiva;
 per le operazioni, al 20% del valore complessivo dei premi come sopra descritto; la cauzione non è dovuta se il premio è corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del servizio promozionato.
Ove non sia possibile stabilire sin dall'origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati calcolate in base a criteri statistici.
La cauzione è prestata, mediante deposito in denaro o titoli di stato presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma, a favore del Ministero delle attività produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione.
Se entro la scadenza non è richiesto dal Ministero l'incameramento della cauzione, la stessa si intende svincolata. Nel caso di concorsi a premio la cauzione è svincolata trascorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura della manifestazione.
Il Ministero delle attività produttive incamera la cauzione quando:
 in caso di concorsi, dal verbale redatto dal notaio risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
 in caso di operazioni, accerti, d'ufficio, la mancata corresponsione dei premi promessi.


Manifestazioni
vietate

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio quando:
• il congegno dei concorsi non garantisce la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti;
• vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali in quanto il prezzo richiesto per la partecipazione è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto è il presupposto per la partecipazione alla manifestazione;
• vi è turbamento della concorrenza e del mercato;
• vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti divieti alla pubblicità;
• vi sono violazioni alle disposizioni del presente regolamento.


Individuazione
dei vincitori

Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi è effettuata, a carico dei promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 112/98 o di un suo delegato.
In caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti, i promotori devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/00, che attesti che la detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso.
Il notaio o il funzionario verifica la prestazione della cauzione e attesta l'autenticità delle firme apposte sulle dichiarazioni dei soggetti delegati a rappresentare le ditte promotrici, relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori.
Il notaio o il responsabile della tutela del consumatore redige processo verbale delle operazioni sopra descritte secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero delle attività produttive. Il verbale è quindi trasmesso al Ministero.


Adempimenti
dei promotori

Chi intende svolgere un concorso a premio ne deve dare comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo fornendo il regolamento del concorso e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione.
Eventuali modifiche al regolamento vanno notificate al Ministero essendo vietato svolgere concorsi a premio in difformità al regolamento depositato presso il Ministero.
Chi intende svolgere una operazione a premio deve redigere un apposito regolamento da conservare presso la sede della ditta promotrice per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
In entrambi i casi le modifiche non devono ledere i diritti acquisti dei promissari e devono essere portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della promessa originaria.


Regolamento e
materiale pubblicitario

Il regolamento, che contiene l'indicazione dei promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore indicativo dei premi, il termine di consegna degli stessi e delle ONLUS cui devolvere i premi non richiesti o assegnati, deve essere messo a disposizione del consumatore.
Il materiale pubblicitario deve almeno riportare le condizioni di partecipazione, la durata della manifestazione e, per i concorsi a premio, il valore complessivo dei premi. Sono consentiti messaggi pubblicitari che non contengano tutte le indicazioni di cui sopra fatto salvo l'obbligo di rinvio al regolamento con le modalità di consultazione dello stesso.


Controlli

L'attività di controllo è svolta dal Ministero a campione ovvero su segnalazione di soggetti interessati.
In caso di manifestazioni che si presumono vietate, il Ministero assegna 15 giorni di tempo al promotore per le controdeduzioni. Entro 60 giorni dalla richiesta il Ministero adotta, con decreto motivato, un provvedimento di cessazione della manifestazione


Manifestazioni
di sorte locali

Il decreto stabilisce il divieto di lotterie, tombole, riffe, pesche, banchi di beneficenza o altre manifestazioni analoghe fatta eccezione:
 per quelle promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile o dalle ONLUS se necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli stessi;
 quelle organizzate da partiti o movimenti politici;
 delle tombole effettuate in ambito familiare e privato.

Torna alla pagina precedente

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina