FINANZIARIA 2002: LE DISPOSIZIONI PIU’ INTERESSANTI
Nr. 02 del 29/01/2002
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Rinviata la riduzione delle aliquote Irpef
E’ stata pubblicata sul S.O. n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2001, la Legge Finanziaria 2002.
Di seguito si riassumono le disposizioni più interessanti, in vigore a decorre- re dall’1.1.2002.
Detrazioni per
carichi di fa- mi- - - glia
E’ stato previsto un nuovo metodo di attribuzione della detrazione per figli a carico sulla base del reddito comples- sivo del contribuente e del numero di figli a suo carico. Nel caso in cui per limiti di reddito ovvero numero di figli a ca- ri- co non sia possibile beneficiare della maggiore detrazione prevista, rimangono confer- mati gli importi delle detrazio- ni già previsti per il 2002 dalla Legge finanziaria 2001.
Per il periodo di imposta 2002 l’ammontare della detra- - zio- ne spettante per ogni figlio o altro familiare a carico am- mon- - ta a 285,08 e (L. 552.000). Qualora il reddito complessivo non superi 51.645,69 e (L. 100 milioni):
• il valore passa da 285,08 e (L. 552.000) a 303,68 e (L. a 588.000)
• il valore passa da 303,68 e (L. 588.000) a 336,73 e (L. 652.000) per i figli succes- si- vi al primo.
Rimane altresì confermata l’ulteriore detrazione annua di 123,95 e (L. 240.000) per ogni figlio a carico di età inferiore a tre anni.
Le detrazioni sopra indicate, compresa quella aggiuntiva per figli minori di 3 anni, sono sostituite dalla detrazione di 516,46 e (L. 1.000.000) per ogni figlio a carico qualora:
• il contribuente abbia un reddito complessivo non superiore a 36.151,98 e (L. 70 milioni) ed almeno un figlio a carico, ovvero
• il contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 36.151,98 e (L. 70 milioni) ma non superiore a 41.316,55 e (L. 80 milioni) ed almeno due figli a carico, ovvero
• il contribuente abbia un reddito complessivo superiore a 41.316,55 e (L. 80 milio- ni) ma non superiore a 46.481,12 e (L. 90 milioni) ed almeno tre figli a carico, ovvero
• il contribuente abbia almeno quattro figli a carico senza alcun limite di reddito.
Aliquote IRPEF
Per il 2002 è stata sospesa la disposizione, contenuta nella Finanziaria 2001, che prevedeva la riduzione delle aliquote IRPEF. Le aliquote per il 2002, saranno pertanto le stesse applicate per il 2001 ossia quelle riportate nella tabella a fianco.
Rivalutazione
dei beni d’im- pre- sa
È riaperta la rivalutazione dei beni d’impresa. La possibilità di procedere alla rivalutazione di cui alla Legge n. 342/2000 è estesa anche ai beni risultanti nel bilancio dell’esercizio chiuso entro il 31.12.00 e potrà essere effettuata nel bilancio dellper il quale il termine di approvazione scade dopo l’1.1.02 (generalmente nel bilancio chiuso al 31.12.01).
Sono state introdotte, rispetto a quanto previsto in precedenza, due novità:
• il maggior valore è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a partire dal secondo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (le precedenti disposizioni disponevano invece un effetto immediato);
• l’imposta sostitutiva concorre alla formazione del canestro A.
Estromissione
immobile strumentale
ditta individuale
E’ riproposta l’estromissione dell’immobile strumentale utilizzato al 30.11.01 da parte dell’imprenditore individuale da effettuare, entro il 30.4.02. L’estromissione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRAP e IVA pari al 10% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva, in presenza di immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, dev’essere maggiorata del 30% dell’IVA applicabile al valore normale.
L’imposta sostitutiva di cui sopra dovrà essere versata in forma rateale alle seguenti scadenze:
• 40% entro il termine di presentazione di UNICO 2002 (31.10.02);
• 30% entro il 16.12.02 (maggiorata degli interessi del 3% annuo);
• 30% entro il 16.3.03 (maggiorata degli interessi del 3% annuo).
Assegnazione
agevolata ai soci
E’ riproposta l’assegnazione agevolata di beni ai soci originariamente prevista dall’art. 29, Legge n. 449/97. L’assegnazione dei beni deve essere effettuata entro il 30.9.02 e richiede il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP eventualmente maggiorata, per i beni la cui cessione è soggetta ad IVA, del 30% dell’imposta applicabile al valore normale. I soci assegnatari devono risultare iscritti alla data del 30.9.01 nel libro soci.
Possono essere oggetto dell’assegnazione i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali per l’esercizio dell’attività dell’impresa, nonché le quote di partecipazione in società.Relativamente alle partecipazioni non quotate è necessario predisporre una perizia giurata di stima del patrimonio della società, da parte dei soggetti espressamente abilitati. Le disposizioni in esame sono applicabili anche alle cessioni a titolo oneroso dei suddetti beni nei confronti dei soci come sopra individuati.
Firma digitale
E’ prorogata al 9.12.02 l’entrata in vigore della procedura della «firma digitale» introdotta dalla Legge n. 340/2000 per la presentazione di domande, denunce e atti al Registro delle Imprese.
Riserve in sospensione
d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta, anche se imputate a capitale sociale, esistenti nel bilancio al 31.12.01, possono essere «affrancate» mediante il pagamento di un’imposta so- sti- tutiva del 19% da effettuarsi in tre rate annuali.
La prima rata, pari al 45%, dovrà es- se- re corrisposta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 2001.
Valore delle partecipazioni societarie
E’ prevista la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni qualificate e non qualificate possedute alla data dell’1.1.02. Utilizzando tale opportuni- tà, il soggetto interessato potrà assumere, al momento della cessione della partecipazione, ai fini della determinazione della plusvalenza o minus- va- - len- za, in luogo del valore d’ac- qui- sto della partecipazione, il valore all’1.1.02 della frazione di patrimonio netto della so- cietà determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Tale possibilità è con- ces- sa a condizione che sia ver- sa- - ta un’imposta sostitutiva de- termi- nata applicando al valore periziato le seguenti percentuali:
• 4% per le partecipazioni che risultano «qualificate» alla data dell’1.1.02;
• 2% per le partecipazioni che risultano «non qualificate» alla data dell’1.1.02.
L’imposta sostitutiva può es- se- re versata in un’unica solu- zio- ne entro il 30.9.02 o in tre ra- te annuali di pari importo. Va evidenziato che la perizia di stima dovrà essere redatta e giurata, dai soggetti abilitati, entro la predetta data del 30.9.02. In ogni caso è previsto che, qualora il valore di ces- sio- ne risulti inferiore al valore periziato, la minusvalenza non potrà essere utilizzata in compensazione.
Quote sociali in Euro
È stato modificato l’art. 2474, Codice Civile, prevedendo che il limite minimo di 1 euro della quota di conferimento dei soci è applicabile solo alle società a responsabilità limitata costituite o che si costituiranno con il capitale sociale espresso in euro.
Valore dei terreni
edificabili e con
destinazione agricola
Un’interessante novità riguarda la possibilità, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e più in generale per i soggetti che possiedono, non in regime d’impresa, all’1.1.02 terreni edificabili e agricoli come identificati all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), TUIR, di affrancare il valore degli stessi a tale data.
All’atto della cessione del terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza, sarà possibile assumere, in luogo del costo d’acquisto, il valore all’1.1.02, determinato in base a una perizia giurata di stima redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, ecc.. La perizia dovrà essere predisposta e giurata entro il 30.9.02. L’affrancamento richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima da effettuarsi in unica soluzione entro il 30.9.02 o in tre rate annuali di pari importo.
Soppressione INVIM
E’ anticipata di un anno la soppressione dell’INVIM. Tale imposta non sarà infatti dovuta sui trasferimenti posti in essere a partire dall’1.1.02.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - detrazione 36%
È stata prorogata al 31.12.02 la detrazione del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione riferita alle spese sostenute in tale periodo dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
E’ prevista una particolarità riguardante la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili. Infatti, se i lavori realizzati nel 2002 consistono in una mera prosecuzione di lavori iniziati in periodi precedenti, al fine del computo del limite massimo delle spese agevolabili (L. 150.000.000), si tiene conto anche delle spese sostenute in precedenza. L’agevolazione è estesa anche agli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione entro il 31.12.02 su in- te- ri fabbricati, a condizione che l’immobile venga venduto entro il 30.6.03. In tale ipotesi il bene- ficio spetta all’acquirente dell’unità immobiliare in misura pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, determinato in misura pari al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita, tenendo presente comunque l’importo massimo di spesa agevolabile.
Aliquota IVA 10%
Fino al 31.12.02 sarà possibile fruire dell’aliquota IVA del 10% relativamente:
• agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su edifici a prevalente destinazione abitativa (ciò è connesso con la proroga della detrazione del 36%);
• alle prestazioni di assisten- za domiciliare erogate a sog- get- ti svantaggiati (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, soggetti affetti da malattie mentali, disabili psicofisici, minori disagiati) da imprese e da organismi non aventi finalità di assistenza sociale.
Detrazione IVA
sui veicoli
È stata estesa fino al 31.12.02 l’applicazione della disposizione che prevede:
• l’indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti ed importa- zioni di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli, di cui alla lett. c), comma 1, art. 19-bis1, DPR n. 633/72;
• la detrazione del 10% dell’IVA relativa all’acquisto, importazione e acquisizione dei predetti veicoli mediante contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili.
IRAP agricoltura
Per i soggetti che operano nel settore agricolo l’aliquota IRAP applicabile nel 2001 è fissata nella misura del 1,9% (anziché del 2,5%).
Regime IVA
speciale agricoltura
È stata ulteriormente prorogata all’anno 2002 l’applicazione del regime speciale IVA previsto dall’art. 34, DPR n. 633/72 anche agli agricoltori con volume d’affari superiore a L. 40.000.000.
Adeguamento
studi di settore
Per i periodi d’imposta 2001 e 2002 l’adeguamento agli studi di settore è gratuito, ossia senza applicazione di sanzioni e interessi, analoga- mente a quanto previsto per l’a- deguamento nel primo anno di applicazione degli studi. La maggiore IVA dovuta a seguito dell’adeguamento dovrà essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Regolarizzazione
lavoro sommerso
Relativamente alla rego- lariz- zazione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/ 2001 sono previste le seguenti novità:
1. il termine di presentazione della dichiarazione di emersione è fissato al 30.6.02;
2. i periodi di applicazione del regime fiscale e previdenziale agevolato sono quello in corso alla data del 25.10.01 e i due successivi (generalmente quindi il triennio 2001-2003);
3. è esclusa l’applicazione dell’IRAP fino a concorrenza dell’incremento del reddito dichiarato;
4. il versamento della contri- bu- zione e dell’imposta sostitu- ti- va dovute per il primo perio- do possono essere versate in un’unica soluzione entro il ter- - mine di presentazione della dichiarazione di emersione, ov- vero in 24 rate mensili, mag- giorate degli interessi lega- li.
Imposta sulle insegne
È soppressa l’imposta di pubblicità sulle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi di superficie comples- siva fino a 5 metri quadrati.
Contenzioso tributario
È modificato l’oggetto della giurisdizione tributaria previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 546/92. In luogo dell’elencazione specifica dei tributi ricompresi nella giurisdizione delle commissioni tributarie è ora previsto che «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il CSSN, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio».
Sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso di mora.
Impianti di telefonia - imprese
di autotrasporto
Sono stati modificati il comma 10-bis, dell’art. 67, TUIR e la lett. g), dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72, riguardanti la deducibilità integrale ai fini del reddito d’impresa e la detrazione al 100% dell’IVA relativamente agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto. In particolare è stato eliminato il riferimento alla natura » degli impianti di telefonia e alla loro installazione all’interno dei predetti veicoli.
L’integrale deducibilità e detraibilità sono limitate ad un solo impianto per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di merci.
Accertamenti ICI
Sono stati prorogati al 31.12.02 i termini per la liqui- - - dazione e l’accertamento dell’Ici, scadenti al 31.12.01, li- mi- tatamente agli anni 1998 e successivi.
E’ stato, altresì, pro- ro- gato al 31.12.02 il ter- mi- ne per l’attività di liquida- zio- ne dell’Ici a seguito di attribu- zio- ne della rendita cata- sta- le, per gli anni 1997 e successivi.
Fasce Fino a oltre oltre oltre oltre
di reddito 10.329,14 e 10.329,14 e 15.493,71 e 30.987,41 e 69.721,68
(20 milioni) (20 milioni) (30 milioni) (60 milioni) (135 milioni)
e fino a e fino a e fino a
15.493,71 e 30.987,41 e 69.721,68 e
(30 milioni) (60 milioni) (135 milioni)
Aliquote IRPEF 18% 24% 32% 39% 45%
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