LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: LE ULTIME NOVITA’
Nr. 03 del 12/02/2002
Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce la procedura di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’ingresso di lavoratori stranieri
Inutili le code fatte dal 31 dicembre al 2 gennaio dinanzi agli uffici delle Direzioni provinciali
Attenzione: le richieste di autorizzazione per l’ingresso di lavoratori stranieri non devono essere depositate prima dell’adozione dei provvedimenti di programmazione dei flussi migratori per l’anno in corso. E’ quanto comunica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una circolare del 21 gennaio. L’av- ver- tenza è diret- ta ai datori di lavoro perché evitino altre perdite di tempo. Il Ministero precisa infat- ti come sia le richieste già pre- sentate per il 2002 e sia quelle che venissero eventual- mente inoltrate dopo la circolare di cui detto, non costituiscono alcuna po- sizione di precedenza. In- som- - ma: portare i documenti alla Direzione provinciale del lavoro prima che da Roma ar- ri- vi il provvedimento di carat- tere generale non serve a nulla ai fini dell’esame e dell’ac- co- glimento della domanda.
Come dire che le inter- mina- bi- li code fatte dal pomeriggio del 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, alla mattina del 2 gennaio, con tutti i conseguenti disagi dinanzi agli sportelli della Direzione del lavoro sono state assoluta- men- te inutili. E questo per gli imprenditori suona com- pren- si- bilmente non solo come un danno ma anche come un’autentica beffa.
Ma cosa è accaduto ? Perché questo spiacevole e fastidioso «disguido»? La spiegazione c’è. L’incidente, in effet- ti, è stato causato da una erro- nea lettura di un’altra circola- re ministeriale del 22 gennaio, la n.13, la quale sottolineava come le richieste abbiano vali- dità soltanto per l’anno solare in cui sono presentate e ven- gono autorizzate «in base alla capienza nella quota indi- cata nel decreto flussi dell’an- no di riferimento».
E visto che nel testo non si chiariva nul- la circa la data di presenta- zione, numerose Direzioni pro- vinciali hanno ritenuto che si potessero accogliere le domande presentate a decor- re- re dall’1 gennaio di ogni anno. Che è quanto successo anche a Vicenza, tanto che all’11 gennaio le istanze già inoltrate superavano le 3 mila 500. E le polemiche per questa nuova incredibile storia di ordinaria burocrazia non accennano a diminuire.
Collaboratori familiari
Sempre in tema di extra- co- munitari intanto il governo ha raggiunto un accordo sulla regolarizzazione dei collaboratori familiari e degli as- si- stenti domiciliari che lavorano in Italia.
Le disposizioni saranno definite nel disegno di legge attualmente in esame al Senato. In attesa di conoscerne i dettagli è stato comunque già chiarito che il lavoratore dovrà dimostrare di avere una fissa dimora nonchè una regolare occupazione a partire da una certa data e di non essere incorso in reati di natura penale.
In ogni caso la procedura di regolarizzazione avrà un costo, sia pure minimo, sia per il datore di lavoro che per il dipendente extracomunitario. A carico del primo si ipotizza il pagamento di una certa quantità di contributi arretrati - quelli che avrebbe dovuto versare se il rapporto fosse stato subito regolare - e a carico del secondo il versamento di una parte delle tasse dovute sempre se fosse stato in regola dall’inizio. Infine, è stata confermata l’abolizione della figura dello sponsor, sia pubblico che privato.
Lavoratori stagionali
Quanto agli extracomunitari stagionali è stata fissata in 33 mila unità la quota massima di ingressi soprattutto per le esigenze dei settori alberghiero e agricolo. La quota riguarda i lavoratori su- bor- dinati stagionali non co- mu- nitari di Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria, e di Paesi, come Tunisia e Albania, per i quali sono in vigore con l’Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale.
Il numero di ingressi è stato stabilito con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A partire dalla data di questo provvedi- mento è pertanto consentita la presentazione alle Direzioni provinciali del lavoro delle domande di autorizzazione, e ciò nel limiti fissati per le varie nazionalità dei lavoratori. Da segnalare, peraltro, che, su espressa richiesta del datore di lavoro, verrà considerata valida la do- cu- menta- zio- ne presentata prima dell’a- dozione dell’ultimo decreto.
A tale proposito decisa- men- te positivo il commento di Federalberghi, secondo la quale in questo modo «i lavoratori stranieri potranno arrivare in Italia con un lavoro certo, un inquadramento contrattuale e la garanzia che alla fine del periodo di occupazione torneranno nelle rispettive nazioni di provenienza».
E’ stata invece rimandata al disegno di legge sull’immigrazione la definizione dei flussi complessivi per i lavoratori non stagionali.
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