LEGGE SULLA PRIVACY, CAMBIA LA NORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Nr. 03 del 12/02/2002
Un decreto legislativo introduce una serie di modifiche a disposizioni e sanzioni
Un decreto legislativo, il n.467 del 28 dicembre del 2001, entrato in vigore l’1 feb- bra- io, aggiorna, con una serie di modifiche e di integra- zioni, la legge sulla tutela della pri- va- cy e obblighi di notifica al garante. Di seguito ve- diamo le novità principali del provvedimento.
Nuove disposizioni. L’obbligo di notifica al Garante viene ri- stret- to ai soli casi in cui il trattamento, per le modalità o la natura dei dati trattati, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà degli interessati e nei soli casi e con le modalità individuati dal re- go- lamento di cui all’art. 33, comma 3, della legge 675/96. Quanto all’indicazione del responsabile, nell’informativa si dovranno indicare i dati del rappresentante in Italia del titolare e di al- me- no un responsabile. In man- can- za di tale indicazione si dovrà specificare che responsabile verrà considerato il titolare.
Le attuali disposizioni sulla notificazione - e cioè la sottoscrizione, il contenu- to, le semplificazioni, le esclusioni e gli esoneri - verranno abrogate dopo l’entra- ta in vigore delle modifiche apportate al regolamento.
Per quanto concerne le in- for- mazioni da dare agli inte- res- - sati, si ripete lo stesso prin- ci- - pio, introducendo altresì l’obbligo di indicare eventuali siti internet o mezzi alterna- ti- vi con cui reperire l’elenco aggiornato dei responsabili.
Il consenso non sarà ne- ces- - - - sa- rio, tra l’altro, quando il trat- - ta- mento è dovuto per perseguire una specifica ri- chie- - sta del titolare o di un ter- zo desti- natario dei dati qualora non prevalgano i di- rit- - ti e le li- ber- tà fondamentali, la dignità o un legittimo inte- resse della persona in causa.
Il diritto di opporsi al trat- ta- mento o di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge, il loro aggiornamento e la loro integrazione, non può essere esercitato nei confronti di dati raccolti da fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, limitata- mente ai dati personali che portino all’identificazione di chiamate telefoniche entranti, a meno che ciò non vada a pregiudicare lo svolgimento di investigazioni difensive.
La comunicazione e la diffusione dei dati sono ammes- se qualora siano necessarie per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate sempre su sua richiesta. Sono inoltre consentite, limitata- men- te alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti dell’interessato.
Dati sensibili. Non occorre né il consenso scritto dell’interessato né quello del Garante per trattare dati a seguito di adesione ad asso- cia- zio- ni sindacali o di categoria. Tutti i dati sensibili potranno invece essere trattati, previa autorizzazione del Garante, e senza quindi il consenso scritto dell’interessato, qualora il trattamento sia effettuato da associazioni senza scopo di lucro, anche non riconosciute, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale relativa- men- te ai dati personali degli aderenti o di chi in relazione alle finalità dell’associazione ha contatti regolari con essa, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo de- ter- minino idonee garanzie rela- tivamente ai trattamenti effettuati.
Altra situazione in cui i dati potranno essere trattati è quando il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumi- tà fi- si- ca dell’interessato o di un terzo nel caso in cui l’interes- sa- to non può prestare il proprio consenso per impossi- bi- li- tà fisica, per inca- pacità di agire o per incapacità d’inten- dere o di volere.
Sanzioni. Al Garante viene attribuita la facoltà di vie- ta- - - re o dis- por- re il blocco dei da- - ti se il trattamento non ri- sul- - ti corret- to. In caso di man- ca- - - ta notifica vengono de- pena- liz- - - zate le sanzioni, ma in ogni caso sarà comminata una san- - zione amministrativa da 10 a 60 milioni oltre a quella ac- cessoria della pubblicazio- ne dell’ordinanza-ingiunzione.
Resta invece confermata la sanzione penale per l’o- mes- sa adozione delle misure mi- ni- - - me di sicurezza, ma all’auto- re del reato, all’atto dell’ac- cer- t- a- mento, è consen- tito di rego- larizzare la propria posi- zio- ne entro un ter- mi- ne non ecce- den- te il perio- do di tempo tecnicamente necessario, e comunque non superiore a 6 mesi. Nei 60 giorni successivi, in caso di adempimento, si potrà paga- re una somma pari a 20 milioni. Il pagamen- to estingue il reato. Per i pro- ce- di- menti penali in corso, entro comunque il 12 marzo 2002, si può chiedere di esse- re ammessi a questa procedura.
Ci poi, nelle notificazioni o in atti, documenti o dichia- ra- - zioni resi o esibiti in un pro- ce- - dimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiari o attesti il falso rela- ti- - vamente a notizie o circo- stan- - ze o produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Vengono altresì aumentati gli importi dell’art. 39 della legge 675. La sanzione va da 5 a 30 milioni (attualmente è da 1 a 6 milioni). La violazio- ne delle disposizioni sull’infor- ma- tiva è punita con una sanzio- ne amministrativa da 3 a 18 milioni o, nei casi di tratta- men- ti di dati sensibili o relati- vi al casellario giudiziale o ad altri dati particolari, da 5 a 30 milioni.
La sanzione può essere au- men- tata fino al triplo in casi di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più in- teres- sati o quando essa risulti inefficace anche in ragione delle modalità del fatto o delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione sullo stato di salute è punita con il paga- men- to di una somma da lire 500 mila a 3 milioni.
Torna alla pagina precedente