IMPOSTA SULLE INSEGNE: I CHIARIMENTI
Nr. 04 del 26/02/2002
Una circolare ministeriale fornisce istruzioni sulle varie questioni
Intanto i Comuni che non hanno ancora disposto la proroga del versamento del tributo devono consentire al contribuente di pagare senza sanzioni
Arrivano i primi ma già sostanziali chiarimenti sul pagamento dell’imposta comunale di pubblicità scaduto lo scorso 31 gennaio. Una circolare del dipartimento per le politiche fiscali, che fa capo al ministero delle finanze, ha infatti dettato le istruzioni sull’attuazione della Finanziaria 2002, fornendo indicazioni più precise sulla principale «querelle» esplosa all’indomani dell’uscita delle legge, e cioè l’imposta sulle insegne.
Intanto un punto fermo: l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità fino a cinque metri quadrati è garantita per tutte le insegne, anche per quelle di maggiori dimensioni. E’ questa, dunque, la risposta a un quesito avanzato nelle scorse settimane proprio dalla Confcommercio di Vicenza, dinanzi a un passaggio molto vago della Finanziaria, sul trattamento, appunto, da riservare alle insegne superiori al limite dei cinque metri. La circolare, infatti, interpretando l’intento del legislatore, elimina qualsiasi dubbio: lo sconto d’imposta si applica a tutti. «La superficie di cinque metri quadrati - si dice - è una misura da computare in diminuzione a un’eventuale superficie imponibile superiore a tale limite nel complesso delle insegne di esercizio». Questo vuol dire, ad esempio, che un’insegna di otto metri quadrati paga il tributo solo sull’eccedenza di tre. Si paga, insomma, la differenza. Il limite dei cinque metri diventa, perciò, una franchigia che il legislatore ha voluto riconoscere considerandola la misura minima necessaria per individuare la sede dove si svolge l’attività.
Altra questione sorta era quella dei termini di pagamento dei tributi. C’era da chiarire soprattutto una contraddizione: da una parte, infatti, si sarebbe dovuto versare l’imposta entro il 31 gennaio, ma dall’altra il Comune, in base alla Finanziaria, avrebbe potuto aumentare la stessa tassa fino al 28 febbraio. Proprio per questo la Concommercio di Vicenza, per evitare difficoltà e confusione, con due successive lettere, aveva chiesto ai sindaci di far slittare di qualche mese (possibilmente fino al 30 aprile) i termini per il versamento relativo al 2002. Ora la circolare ministeriale viene ad avallare la tesi subito sposata e portata avanti anche dalla stessa Confcommercio nazionale. Si ricorda, infatti, ai Comuni l’opportunità di differire congruamente la scadenza di pagamento dell’imposta fissata al 3 gennaio. Si potrà cioè fare una delibera regolamentare. E tenuto conto dei nuovi termini di deliberazione annuale (il 31 marzo di ciascun anno) è consigliabile stabilire, a regime, una scadenza posteriore.
In ogni caso - chiarisce la circolare - se le modifiche regolamentari del tributo in questione vengono fatte dopo il 31 gennaio senza stabilire nel contempo la proroga dei termini di scadenza del pagamento, il Comune dovrà rimettere in termini i contribuenti per il versamento delle differenza del tributo con esclusione di qualsiasi interesse o sanzione.
Ma c’è un’altra questione chiarita dalla circolare, la quale sottolinea che l’esenzione si applica ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi insegne di esercizio. E tali, secondo la dottrina e la giurisprudenza, si possono intendere solo quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale in cui si esercita l’attività. Inoltre non necessariamente le insegne devono essere esposte sulle vetrine o sulle porte di ingresso dell’esercizio. E’ dunque il profilo funzionale che conta. Tutti i segni che abbiano la funzione di caratterizzare l’esercizio commerciale possono perciò essere considerati insegne al di là del posto i cui si collocano. Questo significa, ad esempio, che se il proprietario di un ristorante ubicato in una strada secondaria rispetto alla via principale di transito, vuole installare un segnale sull’arteria principale per indicare la presenza dell’esercizio sarà difficile negare ad esso il requisito dell’insegna. Resta invece qualche margine di dubbio sul fatto se la franchigia di cinque metri quadrati debba ritenersi unica per tutte le sedi dell’azienda. Sembrerebbe peraltro logico che la soglia di esenzione si debba moltiplicare per il numero dei punti vendita.
Resta da dire che la maggior parte dei Comuni della provincia di Vicenza ha aderito prontamente all’invito della Confcommercio deliberando il differimento del termine per il pagamento dell’imposta di pubblicità al 30 aprile 2002. Grazie a questa dimostrazione di sensibilità civica gli operatori, già alle prese in questo periodo con una serie di scadenze fiscali, hanno potuto evitare altri pesanti disagi.
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