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Confcommercio Veneto Notizie

NON E' PIU' DOVUTA LA TASSA DI CONCESSIONE PER IL RINNOVO ANNUALE DELLA LICENZA

Nr. 05 del 12/03/2002

Buone notizie per le aziende di oreficeria, argenteria, gioielleria ed orologeria

Confermando l’interpretazione fornita nei mesi scorsi dal Ministero dell’Interno, anche la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, su precisa richiesta formulata dall’Unionorafi, ha ribadito che le licenze previste dall’art. 127 del T.U.L.P.S. non siano più soggette a rinnovo annuale.
Come noto, il D.P.R. n. 311/2001 aveva modificato il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevedendo, tra l’altro, che le autorizzazioni di polizia di cui al titolo III del T.U.L.P.S. non fossero più sottoposte a rinnovo annuale, salvo che la loro durata non fosse espressamente fissata da altre leggi regionali o nazionali e non si trattasse di attività a tempo determinato.
Tra le autorizzazioni rese permanenti dal provvedimento sopracitato rientravano, a parere della Confedorafi, anche le licenze per i fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S.
A conferma dell’interpretazione fornita dalla Direzione Regionale delle Entrate del Veneto è anche l’atteggiamento assunto dalla Direzione delle Entrate del Lazio : sono trascorsi infatti i 120 giorni previsti dalla normativa senza che la stessa abbia opposto una interpretazione diversa da quella presentata in un’analoga richiesta da parte della Confedorafi, e pertanto si ritiene, per il principio del «silenzio-assenso», che anche tale Ufficio abbia riconosciuto che la tassa cc.gg. non sia dovuta.

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