RIFORMA DEI CONTRATTI DI VENDITA DEL GAS
Nr. 05 del 12/03/2002
Le principali innovazioni del provvedimento approvato a fine 2001
L’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas ha di recen-te riformato i contratti di vendita del gas prevedendo condizioni minime, non de- ro- gabili, valide su tutto il ter- ritorio nazionale. La rela- tiva delibera, la n.229/2001, è stata successivamente modificata con deliberazione del 31 gennaio 2002.
Il provvedimento si applica alle seguenti categorie di soggetti:
- i clienti del mercato vincolato;
- i clienti del mercato libero che, pur avendo o potendo avvalersi di tale facoltà, non scelgono il mercato libero.
Ai clienti che invece scelgono il mercato libero i venditori dovranno obbligatoriamente proporre le condizioni contrattuali previste dalla delibera, ferma restando la possibilità di concordare altre clausole.
Si riportano di seguito le principali innovazioni contenute nel provvedimento.
Lettura del contatore
- le imprese sono tenute ad inviare presso il cliente un operatore per la lettura del contatore da un minimo di una volta l’anno ad un massimo di una volta al mese, a seconda dei consumi medi annui del cliente;
- i clienti con consumi inferiori a 5000mc/anno potranno procedere all’au- to- lettura del contatore con la stessa periodicità. Tuttavia, qualora i dati co- mu- nica- ti non vengano rite- nuti in linea con i consumi del cliente stesso, l’autolettura non sarà considerata valida.
Fatturazione
dei consumi
- la periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui attribuibili al cliente e varia da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi
Pagamento della bolletta
- il termine di scadenza per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa.
Sospensione della fornitura
- l’esercente non potrà sospendere la fornitura al cliente durante i giorni festivi, prefestivi, venerdì e sabato; la sospensione non potrà al- tre- sì avvenire in caso di man- ca- to versamento di importi in- feriori od uguali all’am- mon- tare del deposito cauzionale;
- l’esercente, in caso di mora del cliente, è tenuto ad inviargli una comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata semplice, indicante il termine ultimo entro cui deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
Deposito cauzionale
- l’esercente può richiedere al cliente, all’atto della stipulazione del contratto di vendita, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia, mentre non può più essere richiesta alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi;
- il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre trenta giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali;
- il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato: per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno l’importo non può superare il valore di 25 euro, per i clienti con consumo su- perio- re a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno l’importo non può superare il valore di 77 euro e per i clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno l’ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente;
- la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall’esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno
- nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002.
Entrata in vigore
Alcune delle disposizioni sopracitate (es. periodicità della fatturazione, modalità di calcolo dei consumi, lettura del gruppo di misura ecc.) entrano in vigore il prossimo 2 maggio, altre disposizioni (es. interessi di mora, modalità di sospensione fornitura, ammontare del deposito cauzionale, ecc.) entrano in vigore il 1. luglio 2002.
Infine, altre disposizioni sono già entrate in vigore lo scorso 11 dicembre.
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