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Confcommercio Veneto Notizie

FINE DEL PERIODO TRANSITORIO: DAL 1° MARZO DOPPIO PREZZO PER TUTTI

Nr. 05 del 12/03/2002

Scaduta la deroga: obbligatorio indicare sia la cifra di vendita sia quella per unità di misura
La normativa in materia prevede comunque alcune eccezioni per prodotti specifici


Dal 1. marzo scorso è obbligatorio, per tutte le imprese, porre in vendita prodotti recanti, oltre all’indicazione del prezzo di vendita, anche l’indicazione del prezzo per unità di misura. E’ terminato infatti il periodo transitorio con cui il Decreto Legislativo 84/2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11/04/00) permetteva ad alcune tipologie di aziende del commercio di derogare da quest’obbligo. Le attività inserite nella deroga temporanea erano le attività di vendita sulle aree pubbliche (ambulanti); le attività di vendita per asporto effettuata dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (quella di somministrazione pura e semplice non è soggetta all’obbligo del doppio prezzo); gli esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadrati nei comuni sino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti).
Quali, dunque, le regole da rispettare per essere in linea con il provvedimento?
I commercianti che vendono i propri prodotti ai consumatori (sono definiti «consumatori» tutti coloro che acquistano un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della propria attività commerciale o professionale) devono porre in vendita prodotti indicando sia il prezzo di vendita, sia il prezzo per unità di misura. Una regola, questa, che vale anche per il prezzo di vendita presente nella pubblicità (in qualsiasi forma: televisiva, a mezzo volantini, cataloghi, cartelloni, locandine, ecc.). Il prezzo per unità di misura è il prezzo finale (comprensivo di IVA e di ogni altra imposta) valido per una quantità di:1 chilogrammo; 1 litro; 1 metro;
1 metro quadrato; 1 metro cubo; una singola unità di quantità, anche diversa da quelle sopra menzionate, purché multipla, sottomultipla o decimale di quelle sopra evidenziate (ad esempio ettogrammo, centilitro, tonnellata, ecc.) che sia impiegata generalmente ed abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici.
E’ importante evidenziare che la norma prevede una serie di eccezioni. Vediamole da vicino. E’ vietato indicare entrambi i prezzi in due casi ben specifici: quando i due prezzi sono uguali, ad esempio quando si vende un prodotto in confezione da 1 chilo o da 1 litro così che il prezzo della confezione coinciderà con quello dell’unità di misura; quando il prodotto è commercializzato sfuso, in tal caso è obbligatorio indicare il solo prezzo per unità di misura.
Più numerosi, invece, i casi in cui è possibile omettere il doppio prezzo. Questa possibilità riguarda i prodotti commercializzati sfusi, che possono essere venduti a pezzo o a collo in conformità della disciplina introdotta dalla legge 441/81 sulla vendita a peso netto delle merci. Lo stesso vale per i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione (ad esempio una confezione contenente un profumo/dopobarba e un set da barba, oppure una confezione contenente un panettone ed una bottiglia di vino, ecc.). E possibile inoltre omettere il doppio prezzo quando i prodotti sono commercializzati nei distributori automatici; quando sono destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; quando si tratta di prodotti preconfezionati esentati dall’obbligo della quantità netta (secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 109/92); in caso di alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; per prodotti di fantasia; per i gelati monodose; ed infine per i prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo (si parla di vendita «a pezzo» per i prodotti che non possono essere frazionati senza subire una modifica della loro natura o delle loro proprietà, ad esempio un paio di pinze; un’automobile) o a collo (si parla di vendita «a collo» per l’insieme dei pezzi omogenei contenuti in un imballaggio)
Non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio i prodotti somministrati in bar e ristoranti, tranne il caso in cui i prodotti sono venduti per asporto); i prodotti offerti in occasione di vendite all’asta; gli oggetti d’arte e di antiquariato. In tutti questi casi, dunque, non si applica il doppio prezzo.
Pesanti le sanzioni per chi non si adegua al decreto legislativo in vigore: chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo il dettato della normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

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