LE PRINCIPALI NOVITA’ IN TEMA DI AMBIENTE E SICUREZZA NEL LAVORO
Nr. 08 del 23/04/2002
Entrata in vigore la nuova legge comunitaria per il 2002
E’ entrata in vigore lo scorso 10 aprile la legge 1. marzo 2002, n. 39, ovvero la legge comunitaria per l’anno 2002.
Il provvedimento introduce alcune importanti modifiche sia sulla legislazione in campo ambientale, sia sulla normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Riportiamo di seguito uno schema riepilogativo delle modifiche intervenute, ricordando che nelle sedi Ascom sono a disposizione gli Uffici Sicurezza e Ambiente ai quali rivolgersi per ulteriori informazioni in materia.
Ambiente
Traffico illecito dei rifiuti (Art. 14)
L’art. 53 del D.Lgs 22/97 sanzionava le spedizioni illecite dei rifiuti contenuti negli allegati II, III e IV del regolamento CEE 259/93.
La nuova disposizione, attraverso una riformulazione dell’art. 53, prevede un rinvio generico a tutte le fattispecie che configurano un «traffico illecito», così come definito all’art. 26 del Regolamento Cee 259/93, eliminando ogni riferimento agli allegati (suscettibili di possibili modifiche).
Per quanto riguarda invece i rifiuti destinati al recupero (contenuti nell’allegato II) e sottoposti ad un particolare regime di spedizione, si configura la fattispecie di «traffico illecito» solo nel caso di violazione dell’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d) del predetto Regolamento.
Consorzio batterie esauste (Art. 15)
Viene introdotta la facoltà, per il soggetto detentore delle batterie esauste o di rifiuti piombosi, di cedere tali rifiuti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
Ricordiamo che, in precedenza, il soggetto detentore era obbligato a conferire esclusivamente le batterie esauste e i rifiuti piombosi al Consorzio o ad imprese da esso incaricate.
Attuazione della Direttiva 96/61/CE - IPPC (Art. 41)
Viene conferita delega al Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 96/61/Ce sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Su questa specifica materia è opportuno ricordare che il Governo aveva già emanato il D.Lgs n. 372/99 che, però, si limitava a recepire la direttiva 96/61/CE esclusivamente per gli impianti esistenti. Con l’articolo in questione viene invece previsto che il Governo dia attuazione integrale alla direttiva europea mediante apposite modifiche al D.Lgs n. 372/99 concernenti, in sostanza, l’estensione delle disposizioni in esso contenute anche ai nuovi impianti e l’indicazione delle autorizzazioni in essere da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata ambientale.
Discariche di rifiuti (Art. 42)
Viene conferita delega al Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per per dare attuazione alla Direttiva 1999/31/Ce concernente le discariche dei rifiuti.
A questo proposito, si segnala come tale delega fosse già contenuta nella precedente Legge Comunitaria per il 2000 (Art. 12, Legge 422/ 2000) e che l’attuale quadro normativo non comporta una proroga del termine (21 agosto 2002) fissato dalla Legge 335/2001 sul divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti non trattati. Inoltre, alla luce delle iniziative ministeriali in corso, si ritiene che il recepimento della direttiva possa avvenire entro la prossima estate.
Disposizioni varie
Il Governo è inoltre delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive:
• 2000/14/Ce (8 maggio 2000), concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a lavorare all’aperto (escavatori, gruppi elettrogeni), prevedendo un abbassamento del livello di rumorosità massima;
• 2001/42/Ce (27 giugno 2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi pubblici sull’ambiente, introducendo una procedura di controllo preventivo;
• 2000/53/Ce (18 settembre 2000), relativa alla gestione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti al fine di facilitarne il recupero. A tal fine i produttori saranno obbligati a progettare le vetture in funzione del recupero a fine ciclo e a limitare l’utilizzo delle sostanze pericolose. Tutti gli operatori economici (produttori, distributori, etc.) dovranno istituire idonei sistemi di raccolta dei mezzi a fine vita.
Sicurezza sul lavoro
Adeguamento delle attrezzature di lavoro (Art. 20)
Il termine del 30 giugno 2001 previsto dall’art. 36 comma 8-bis del D.Lgs 626/94 per l’adeguamento delle attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente comunque a quelle attrezzature di cui ai punti 1.3 (attrezzature di lavoro mobile con uno o più lavoratori a bordo) e 1.4 (carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori) dell’Allegato XV al Decreto.
Delega al Governo per l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Art. 21)
Tale disposizione contiene una delega al Governo per intervenire, entro un anno, in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro per adeguare la normativa nazionale ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 novembre 2001.
La Corte infatti aveva condannato l’Italia per non aver interamente adempiuto a determinati obblighi imposti dalla Direttiva del Consiglio 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Un adeguamento diretto ed immediato, se pur parziale, ad alcuni rilievi specifici mossi in sede comunitaria è inoltre contenuto nel secondo comma dell’art. 21. Infatti:
• viene sensibilmente esteso l’ambito di operatività dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs 626/94, nel senso che il datore di lavoro sarà ora tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Con la precedente formulazione, la valutazione dei rischi era invece limitata solo alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché alla sistemazione dei luoghi di lavoro.
• viene modificato l’art. 8 del D.Lgs 626/94. Il datore di lavoro non avrà più alcuna discrezionalità nella scelta di ricorrere o meno ad un servizio esterno di prevenzione e protezione, ma vi sarà obbligato quando non disponga di sufficienti competenze interne.
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