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Confcommercio Veneto Notizie

CONTRATTO DI AGENZIA: IL NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO

Nr. 09 del 14/05/2002

Tutte le novità sono state illustrate nel corso di un convegno nella sede Confcommercio con l’esperto Piero Gualtierotti
L’introduzione di un’indennità a favore del patto di non concorrenza post-contrattuale, la sospensione dell’incarico per 8 mesi nei periodi di gravidanza e puerperio e gli istituti della conciliazione sindacale e dell’arbitrato alcuni dei temi affrontati


Un contratto che interessa migliaia di addetti anche nella provincia di Vicenza. Stiamo parlando del nuovo accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio firmato lo scorso 26 febbraio, che rappresenta la conclusione di una lunga e complessa trattativa, intervenuta dopo più di 14 anni dalla stipula del precedente.
Per illustrare alle aziende che si avvalgono dell’attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio le tante novità del contratto, si è tenuto il 6 maggio, nella sede della Confcommercio di Vicenza, un convegno, che ha avuto tra i relatori l’avvocato Piero Gualtierotti, uno dei massimi esperti nazionali in materia di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
«L’esigenza di adeguare il nostro diritto interno alle previsioni dell’Unione Europea e al modificarsi della giurisprudenza in materia - ha detto, in apertura dell’incontro, il direttore della Confcommercio di Vicenza Andrea Gallo - ha dato luogo ad un processo costante e continuo di revisione delle norme, il quale ha prodotto l’introduzione di nuovi istituti, l’eliminazione di altri e, più in generale, la modifica, non sempre coerente con le esigenze del mercato interno, degli aspetti più delicati del contratto di agenzia. In quest’ottica - ha continuato Gallo - il nuovo accordo economico collettivo deve avere l’obiettivo di dare risposta all’esigenza di chiarezza sollevata dalle case di distribuzione. Lo scopo primario dell’accordo è stato, quindi, la regolamentazione di tutti quegli istituti recentemente introdotti dal legislatore italiano».
In particolare, l’incontro ha permesso di valutare le novità riguardanti gli istituti della conciliazione sindacale e dell’arbitrato. «In futuro in caso di vertenza tra la ditta mandante e agente - ha spiegato il responsabile dell’ufficio sindacale della Confcommercio di Vicenza, Francesco Dalla Pietra - il tentativo obbligatorio di conciliazione potrà essere fatto avvalendosi dell’Ente Bilaterale del Settore Terziario, attualmente già impegnato, con ottimi risultati, nella risoluzione delle controversie tra datore e prestatore di lavoro. Anche in tali situazioni, quindi, l’Ente Bilaterale della provincia di Vicenza, organismo paritetico gestito dai rappresentati dell’associazione commercianti e le organizzazioni sindacali provinciali, si propone di diventare un strumento di rapida, equa ed economica risoluzione delle controversie, tale da consentire la risoluzione delle stesse senza attendere i lunghi tempi della giustizia italiana».
E’ stata quindi la volta di Piero Gualtierotti che ha tracciato un’analisi approfondita delle principali novità dell’accordo. Tra queste, l’introduzione di un’indennità - sia per gli agenti plurimandatari che per quelli monomandatari - a fronte della stipula del patto di non concorrenza post contrattuale e, proprio su questo aspetto, ampio è stato il dibattito tra i presenti in merito alle modalità di calcolo dell’indennità e alle conseguenza sui rapporti in corso. Altra novità, la corresponsione, in occasione della cessazione del mandato, e in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) ed a quella suppletiva di clientela, di un’indennità meritocratica da calcolarsi in misura percentuale sull’incremento del fatturato che l’agente di commercio ha creato con il proprio lavoro. Gualtierotti ha quindi illustrato il nuovo articolo dell’accordo che prevede la sospensione dell’incarico di agenzia per la durata massima di 8 mesi nei periodi di gravidanza e puerperio. «La norma - ha sottolineato - è particolarmente rilevante in considerazione del numero sempre maggiore di donne agenti di commercio ed in considerazione del fatto che non esisteva una previsione specifica per i periodi di gravidanza e puerperio, ma gli stessi venivano ricondotti ai casi di malattia o infortunio».
Di particolare interesse per la case mandanti si è rivelato l’analisi dell’articolo 2 del contratto, che estende la previgente normativa in materia di variazioni di zona alla variazioni di prodotti, di clientela e di provvigione. E per quanto riguarda proprio le provvigioni, nel nuovo accordo trova applicazione il disposto di cui all’art. 1748 del codice civile, secondo il quale le stesse maturerebbero in un momento diverso e antecedente rispetto al «buon fine dell’ordine».
Ampio spazio è poi stato riservato al dibattito e alle richieste di chiarimenti dei partecipanti riguardanti, soprattutto, la complessa problematica relativa al momento di maturazione delle provvigioni, all’applicabilità dell’Accordo Economico Collettivo e agli effetti del rinnovo rispetto ai contratti di agenzia in essere.
Su quest’ultimo punto, l’avvocato Gualtierotti ha sottolineato la necessità di prevedere un regime transitorio tra il precedente ed il nuovo accordo, per consentire alle parti di adeguarsi gradualmente alle innovazioni introdotte. Infine ha concluso sollevando alcune interessanti questioni interpretative, che - ha detto - è opportuno che le parti firmatarie chiariscano al più presto.

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