IL GARANTE RINNOVA LE AUTORIZZAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Nr. 10 del 20/05/2002
Tutela della privacy, provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 sono stati pubblicati i provvedimenti con i quali il Garante per la pro- tezione dei dati personali ha rinnovato, con efficacia dal 1° febbraio 2002 fino al 30 giu- gno 2003, le autorizzazio- ni generali relative al tratta- men- - to:
• dei dati sensibili nei rap- por- ti di lavoro (aut. n. 1/2002);
• dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (aut. n. 2/2002);
• dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (aut. n. 3/2002);
• dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti (aut. n. 4/2002);
• dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari (aut. n. 5/2002);
• di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati (aut. n. 6/2002);
• di dati a carattere giudi- zia- rio da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (aut. n. 7/2002).
Con riguardo alla autorizzazione n. 1 in materia di rapporti di lavoro, le uniche novità rispetto alla autorizzazione del 2000 sono rappresentate dall’inserimento:
a) di un comma nell’ambito del punto 5 (modalità di trattamento), nel quale si dispone che «i dati sono raccolti, di regola, presso l’interessato»;
b) di un inciso nell’ambito del punto 6 (conservazione dei dati) con il quale si specifica che «anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa» deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso.
c) del seguente periodo nell’ambito del punto 6 (modalità di trattamento): « i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione viene prestata per l’essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti»
Viene fissato, infine, al 31 maggio 2002 il termine attribuito al titolare del trattamento per conformarsi alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 1/2000.
Resta, comunque, inteso che, pur in presenza delle suddette autorizzazioni generali, al fine di poter trattare i dati sensibili:
1) devono essere osservati gli obblighi di acquisire il consenso scritto dell’interessato e di informare l’interessato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10 e 22 della legge 675/1996;
2) la gestione dei dati deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni indicate nelle suddette autorizzazioni.
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