RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
Confcommercio Veneto Notizie

LA NUOVA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE

Nr. 14 del 23/07/2002

Approvata la Bossi-Fini. Entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista per fine agosto
Santoria per colf e badanti. Prossimo il decreto di legalizzazione per gli altri irregolari

Con il voto definitivo del Senato è diventato legge il disegno Bossi-Fini che, secondo il governo, dovrebbe entrare in vigore entro agosto. La nuova legge si caratterizza per numerose novità rispetto alle precedenti norme della Turco - Napolitano. Per migliaia di famiglie inizia ora la corsa alla regolarizzazione di badanti e colf clandestine finora impiegate. L’iter della sanatoria in ogni caso si aprirà formalmente il giorno della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo per dire che nel frattempo non è possibile presentare le domande. Da parte sua, il ministero dell’interno curerà la predisposizione della modulistica da utilizzare, mentre la prefettura dovrà istituire lo sportello unico per l’immigrazione, che verrà incaricato di ricevere e gestire le denunce e gli adempimenti amministrativi necessari per la riuscita delle operazioni di regolarizzazione.
Inoltre, sulla emersione degli immigrati che lavorano in nero, il governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a varare un provvedimento specifico. Ma, ecco cosa prevede il testo della Bossi-Fini su colf e badanti.

Chi può provvedere alla sanatoria. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, la sussistenza del rapporto di lavoro.
A chi si indirizza la denuncia. La denuncia va presentata alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo.
Entro quanto tempo si presenta la denuncia. entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Come si presenta la denuncia. Mediante presentazione della dichiarazione di emersione, nelle forme che verranno stabilite con successivo decreto, tramite gli uffici postali.
Che cosa andrà scritto. La dichiarazione di emersione dovrà contenere a pena di inammissibilità:
• le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
• l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
• l’indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
• l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Documentazine da allegare:
• attestato di pagamento di un contributo forfettario, che verrà determinato prossimamente;
• copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
• certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il la- vo- ratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavo- ra- tore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di so- stegno al bisogno familiare.
• Attestazione della disponibilità di un alloggio idoneo, da richiedersi al Comune competente per territorio in base all’ubicazione dell’immobile (si tratta di un onere che incombe su tutti i datori di lavoro e pertanto si presume che riguarderà anche coloro che faranno domanda di sanatoria);
Che cosa fanno Prefettura e la Questura. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro, alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersio- ne e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Sanzioni per i datori di lavoro. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
Quanto deve pagare il datore di lavoro per sanare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determinerà con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme da versare per la regolarizzazione.
A chi non si applica la legge. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
False dichiarazioni di emersione. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Non appena verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo della legge, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande.


QUESTE LE PRINCIPALI NOVITA’

1. Collegamento del permesso di soggiorno con lo svolgimento dell’attività lavorativa
2. Istituzione dello sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura, al quale dovranno essere presentate le domande di regolarizzazione e le richieste di autorizzazione al lavoro
3. Riduzione da un anno a sei mesi della durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciato qualora l’extracomunitario perda il lavoro anche per dimissioni.
4. Ampliamento dei numeri dei casi di espulsione con accompagnamento alla frontiera
5. Il divieto di rientro in Italia per che lo straniero espulso passa da cinque anni a dieci anni.
6. Soppressione dello sponsor.
7. Limiti ai ricongiungimento familiare.
8. I datori di lavoro che richiedono l’autorizzazione al lavoro dovranno garantire oltre al contratto di lavoro, all’alloggio anche di impegnarsi a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore al termine del contratto.
9. Sanatoria per colf e badanti entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, mentre il decreto sulla legalizzazione degli irregolari dell’industria sarà pronto nelle prossime settimane.
10. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

Torna alla pagina precedente

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina