RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
Confcommercio Veneto Notizie

AUTOVEICOLI. AL VIA I NUOVI ECOINCENTIVI

Nr. 15 del 06/08/2002

Le agevolazioni introdotte dalla “mini rottamazione” vengono estese anche alle persone giuridiche
Ora non si pagheranno più l’imposta di trascrizione, i diritti al Pra ed il bollo per l’acquisto di nuove vetture

Novità per quanto attiene la normativa relativa ai cosiddetti «eco-incentivi». Al Decreto Ministeriale n. 138 emanato l’8 luglio scorso, relativo alla esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l’acquisto di autoveicoli, è seguita la nota esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fa piena luce sugli aspetti applicativi del decreto stesso.
Anzitutto viene evidenziato come le esenzioni siano fruibili esclusivamente dalle imprese esercenti l’attività di commercio di autoveicoli, il che esclude dalla normativa le vendite e gli acquisti di automobili tra privati nonché le transazioni di qualsiasi tipologia di motoveicoli.
Un’altra novità interessante è che le esenzioni riguardano anche gli autoveicoli usati, purchè dotati delle caratteristiche richieste dal testo normativo. Per ottenere i benefici previsti, infatti, è necessario che gli autoveicoli siano di potenza non superiore a 85 Kw e vengano acquistati nel periodo compreso tra l’8 luglio - data di entrata in vigore del Decreto - e il 31 dicembre 2002.
Inoltre le auto usate, acquistate devono presentare le seguenti caratteristiche:
• conformità alla direttiva Euro 2 sull’inquinamento (si ritiene che rientrino nelle agevolazioni anche gli autoveicoli usati conformi alle direttive comunitarie successive, vale a dire la Euro 3 e la Euro 4);
• garanzia di un anno;
• esecuzione prima della vendita a specifica revisione, ad esclusione degli autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi.
Per poter godere delle agevolazioni occorre inoltre che l’acquirente consegni al venditore al momento dell’acquisto dell’autoveicolo nuovo o usato, un autoveicolo:
• non conforme alle direttive CE n. 91/441 (Euro 1) e successive;
• intestato allo stesso proprietario dell’autoveicolo oggetto dell’acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto (circostanza che deve risultare dal certificato di stato di famiglia o da autocertificazione). Rientrano in questa fattispecie anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria.
Per consentire agli enti interessati di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni, è necessario che il venditore alleghi alla consueta documentazione da consegnare al P.R.A. per la trascrizione del titolo di acquisto dell’autoveicolo, un’apposita dichiarazione in cui devono essere indicati:

PER I VEICOLI NUOVI:
• la conformità alle direttive CE dell’autoveicolo acquistato;
• la targa dell’autoveicolo ritirato;
• il certificato della sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza con il contribuente beneficiario delle agevolazioni.

PER I VEICOLI USATI:
oltre agli adempimenti indicati per i veicoli nuovi, è necessario presentare:
• l’esistenza della garanzia per un anno sul veicolo;
• l’effettuazione della revisione (non necessario per i veicoli immatricolati da meno di 24 mesi o sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi).
Il venditore che riceve l’autoveicolo privo di dispositivi antinquinamento, ha l’obbligo di provvedere alla sua eliminazione dalla circolazione.
I benefici del decreto sulla «mini rottamazione» sono estesi anche alle società di leasing. Rientrano nelle agevolazioni anche gli acquisti effettuati da persone giuridiche con consegna di autoveicoli da rottamare intestati alle stesse.

LE AGEVOLAZIONI
• Il decreto stabilisce che non è dovuta l’imposta provinciale di trascrizione, da corrispondere al P.R.A. del titolo di proprietà.
• Inoltre, la norma prevede per i soli acquisti di autoveicoli nuovi, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso, per il primo periodo fisso di pagamento e per le due annualità successive. E’ bene aggiungere che tale esenzione opera per tutto il periodo previsto, indipendentemente da eventuali successivi passaggi di proprietà dell’autoveicolo, e che non si applica all’acquisto di veicoli usati.
• Un’altra agevolazione è l’esenzione dal pagamento degli emolumenti, cioè del corrispettivo da versare agli uffici del P.R.A. per l’esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà. Così come non deve essere corrisposta l’imposta di bollo, dovuta per la nota di trascrizione del titolo di acquisto dell’autoveicolo e per il rilascio del certificato di proprietà.

• Va precisato che le agevolazioni sono cumulabili con quelle disposte dalle norme vigenti per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), e dalle norme relative all’acquisto di autoveicoli per i soggetti portatori di handicap.

Torna alla pagina precedente

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina