PUBBLICITA’ PER GLI OTTICI ORTOMETRISTI: LIMITI E DIRETTIVE
Nr. 15 del 06/08/2002
La risposta del Ministero alle richieste di Federottica-Confcommercio
I requisiti di legge imposti per targhe, insegne e inserzioni
Il Ministero della Salute, il 28 marzo scorso, si è pronunciato in merito alla questione della pubblicità esercitata dagli ottici optometristi, così come richiesto dalla Federottica - Confcommercio. Secondo tale parere «una dicitura quale quella in cui vengono indicate le prestazioni che il professionista sanitario ottico optometrista effettua presso un negozio di ottica non è consentita».
Lo stesso concetto è condiviso da Federottica che, nel numero di luglio della rivista «Ottica Italiana», organo informativo ufficiale della federazione nazionale degli ottici, ha redatto uno specifico articolo sulla questione, pubblicando anche un dossier preparato dal proprio ufficio legale. Salvo nuove, future disposizioni di legge, esso «fa testo» su tutta la materia e delinea in maniera precisa i limiti della pubblicità per l’ottico optometrista. Per tale motivo riteniamo utile riportare ampi stralci dell’articolo.
L’ottico optometrista potrà continuare a farsi pubblicità, professionalmente parlando, nei limiti previsti dalla legge 175/92.
Tale legge, che stabilisce le norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, si riferisce esclusivamente alla pubblicità di natura professionale e non a quella attinente all’esercizio del commercio. In essa è precisato che «(...) la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonchè mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione».
Targhe ed inserzioni possono contenere solo i dati del professionista, titoli di studio ed onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
Per quanto riguarda le insegne, le stesse non devono contenere espressioni di tipo professionale (es. Ottica Bianchi - rieducazione visiva - analisi visiva - esame della vista - o similari).
In merito alla qualifica dell’ottico è vietato l’uso di appellativi per chi non ha conseguito le relative specializzazioni, pertanto ad esempio può qualificarsi come ottico optometrista solo chi sia in possesso di un titolo di studio regolarmente conseguito.
Attenzione anche alle cosiddette «diciture associative» le quali non devono indurre in errore: eventuali denominazioni di associazioni a cui il soggetto risulta iscritto dovranno essere riportate per esteso.
Le autorizzazioni relative alla pubblicità sono concesse dal Sindaco, che decide in seguito all’inoltro della domanda da parte dell’ordine o collegio professionale ai quali il professionista appartiene, con l’evidente intenzione di far sì che l’ordine professionale possa effettuare un monitoraggio del contenuto dei messaggi pubblicitari per reprimere l’abusivismo. A tal proposito è opportuno ricordare che le sanzioni previste sono piuttosto severe. In caso di comunicazioni pubblicitarie in forme consentite, ma prive della autorizzazione del Sindaco, per l’esercente scatta la censura o la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo da due a sei mesi: sospensione che può arrivare fino ad un anno qualora la pubblicità non autorizzata contenga indicazioni false. Con la sospensione di un anno sono sanzionati anche gli esercenti le professioni sanitarie che «(...) effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati» dalla legge in esame.
Per quanto concerne le caratteristiche estetiche delle targhe, i vincoli da rispettare riguardano le dimensioni, i caratteri da utilizzarsi e la fattura. Le targhe non devono contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione e vanno apposte sull’edificio in cui l’attività è svolta, oppure sulla recinzione.
Anche per quanto attiene le inserzioni sugli elenchi telefonici vengono regolate dimensioni, caratteri e colori. Riquadri e sottolineature tesi ad evidenziare il testo sono vietati, così come grafici, disegni e figure ad eccezione anche in questo caso del simbolo rappresentativo della categoria o della associazione professionale.
In entrambi i casi, vi è la necessità di indicare numero e data della autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Regione. Alle inserzioni sugli elenchi telefonici sono equiparate le inserzioni sugli elenchi generali di categoria, che sono quindi vincolate al rispetto di quanto esposto.
Anche le inserzioni su giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti sanitarie devono essere realizzate attraverso l’utilizzo di caratteri dalla grandezza determinata ed avere una superficie massima imposta. Ancora, anch’esse non devono contenere elementi grafici o di impaginazione che evidenzino il testo a scopi promozionali: inoltre, è vietata la presenza di qualsiasi disegno o figura, con esclusione del simbolo rappresentativo della professione (o della associazione professionale).
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