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Confcommercio Veneto Notizie

ETICHETTATURA PRODOTTI VITIVINICOLI

Nr. 15 del 06/08/2002

Le indicazioni obbligatorie e facoltative del Regolamento comunitario
Novità e adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2003

La Commissione europea ha recentemente adottato il Regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa le modalità di applicazione del regolamento quadro, il n. 1493/1999, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
Il regolamento, pubblicato nella GUCE L 118 del 4 maggio, detta nuove disposizioni in materia di etichettatura del vino, stabilendo le informazioni che dovranno essere riportate sulle etichette a partire dal prossimo 1° gennaio.
In particolare, sono regolamentate due tipi di informazioni: quelle obbligatorie e quelle facoltative.
Tra le indicazioni obbligatorie, che dovranno essere presentate «sul recipiente nello stesso campo visivo e presentate con caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi», si ricordano la denominazione di vendita del prodotto, la gradazione alcolica (il titolo alcolometrico volumico effettivo dovrà essere indicato mediante unità o mezze unità di percentuale del volume), ed il nome dell’imbottigliatore, dello speditore ; dovrà obbligatoriamente essere indicato anche l’eventuale importare ed il numero della partita (lotto) ma queste ultime indicazioni potranno figurare anche al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.
Le indicazioni facoltative riguardano invece il metodo di produzione o di elaborazione del prodotto, le menzioni tradizionali, i nomi delle varietà di vite o l’anno di raccolta.
La nuova normativa introduce, quindi, un sistema di protezione delle indicazioni tradizionali, utilizzate per meglio qualificare un vino. Distingue inoltre due tipi di indicazioni tradizionali: quelle che rispettano un capitolato di produzione e quelle strettamente legate ad un vino con indicazione geografica.
Si segnala inoltre che il regolamento in esame riserva le menzioni tradizionali ad alcuni vini particolari, riportati nell’allegato 3, che oltre a comprendere tutte le DOC e DOCG e le diffuse menzioni tradizionali quali «classico», «chiaretto», «novello» o «passito», attribuisce solo a determinate DOC o territori regionali l’utilizzo di altre menzioni tradizionali quali «ambrato», «occhio di pernice», «rubino», «vecchio» o altri ben definiti.
Sono previste infine, agli allegati 4 e 5, alcune disposizioni applicabili ai vini provenienti da paesi terzi e commercializzati sul mercato unico europeo.

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