VENDITA AL DETTAGLIO DEGLI OLI
Nr. 15 del 06/08/2002
Le informazioni da dare al consumatore su categoria, provenienza, raccolta delle olive e denominazione
Il Regolamento CE n. 1019/2002, pubblicato nella G.U. C.E., ha stabilito alcune specifiche norme per la commercializzazione al dettaglio degli oli d’oliva e di sansa d’oliva. Tali norme specifiche, andranno ad aggiungersi a quelle sull’etichettatura generale dei prodotti alimentari, attualmente disciplinata dal DLgs 109/1992.
Dal prossimo 1° Novembre gli oli di oliva e di sansa dovranno essere presentati per la vendita al consumatore finale solo confezionati in imballaggi della capacità massima di 5 litri, e gli stessi dovranno avere un sistema di chiusura che perda la propria integrità dopo la prima utilizzazione. Per i ristoranti, gli ospedali, le mense e le altre collettività, gli Stati membri potranno fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a 5 litri.
Sono previste specifiche norme per una corretta etichettatura degli imballaggi: l’etichetta, oltre alla denominazione di vendita (art. 35 Reg. 136/66/CEE), deve recare in carattere chiari ed indelebili l’informazione sulle varie categorie di olio:
1. per l’olio extra-vergine di oliva: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive ed unicamente mediante procedimenti meccanici»; 2. per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive ed unicamente mediante procedimenti meccanici»; 3. per l’olio d’oliva - composto da oli d’oliva raffinati e vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; 4. per l’olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Possono figurare nell’etichetta, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni facoltative:
a) l’indicazione «prima spremitura a freddo»: riservata agli oli di oliva vergini o extra-vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b) l’indicazione «estratto a freddo»: per gli oli di oliva vergini o extra-vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
c) l’indicazione delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo di analisi previsto dal Reg. CEE n. 2568/91;
d) l’indicazione dell’acidità può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento ultravioletto, stabiliti a norma del Reg. CEE n. 2568/91.
Nulla cambia per quanto riguarda il problema della designazione dell’origine, che era e resta facoltativa e può essere indicata in etichetta unicamente per gli oli extra-vergine e vergine di oliva ed è permessa, con riferimento al livello regionale, per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine o di una indicazione geografica protetta. Negli altri casi l’indicazione facoltativa dell’origine deve fare riferimento ad uno Stato, alla Comunità o ad un Paese terzo.
Il provvedimento in esame distingue le indicazioni relative al luogo di raccolta delle olive da quelle relative al luogo in cui è situato il frantoio; in tal senso sarà possibile trovare una indicazione come la seguente: «Olio (extra) vergine ottenuto in Italia (Stato membro o Comunità) da olive raccolte in Spagna oppure Tunisia (designazione della Comunità, dello Stato membro o del Paese interessato)».
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