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Confcommercio Veneto Notizie

SANATORIA, ISTRUZIONI PER L’USO

Nr. 16 del 10/09/2002

La domanda si può presentare dal 10 settembre. La scadenza è di 60 giorni per i domestici, 30 giorni per i lavoratori dipendenti
Il provvedimento per colf, badanti e lavoratori in nero prevede la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno e al lavoro dei clandestini, oltre che per quelle di carattere finanziario

Lo scorso 10 settembre è scattato il via all’operazione sanatoria per i tanti immigrati clandestini che lavorano in Italia come colf, badanti, ma anche nelle aziende.
Con due distinte operazioni di consegna, sono stati distribuiti presso gli uffici postali migliaia e migliaia di kit di regolarizzazione (di colore bianco per i lavoratori domestici, azzurro per i subordinati delle aziende) che permettono ai datori di lavoro di «mettere in ordine» la loro situazione e agli immigrati di poter ottenere un permesso di soggiorno. Se colf, badanti e lavoratori delle aziende hanno in comune la data di inizio delle operazioni di regolarizzazione, bisogna però prestare attenzione alle scadenze: per l’emersione di chi si occupa di lavoro domestico e di assistenza familiare c’è tempo 60 giorni, mentre 30 sono i giorni a disposizione per far emergere i lavoratori irregolari delle aziende.
Per gli associati Confcommercio non serve comunque fare la fila in posta: i plichi contenenti gli stampati sono disponibili anche presso la sede di via Faccio 38 dell’Ascom di Vicenza, dove sarà inoltre possibile avvalersi di personale qualificato per l’espletazione della pratica. Va detto che l’Associazione ritiene valida l’opportunità offerta ai datori di lavoro di regolarizzare la propria posizione, in quanto il provvedimento di sanatoria prevede la non punibilità per le violazioni delle norme relative al soggiorno e al lavoro dei clandestini, oltre che per quelle di carattere finanziario.
Ma quali sono le condizioni fondamentali che permettono di avvalersi della sanatoria? Il datore di lavoro deve aver fatto ricorso a collaboratori domestici, badanti, operai, braccianti, impiegati, e in generale a lavoratori subordinati extracomunitari privi dell’apposito permesso di soggiorno, almeno dall 10 giugno 2002.
Non possono essere regolarizzati i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; i lavoratori extracomunitari che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; i lavoratori extracomunitari che risultino denunciati per reati gravi, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
La dichiarazione di emersione deve essere presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Alla dichiarazione di emersione devono inoltre essere allegati: l’attestato di pagamento di un contributo forfettario; la copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera il contratto di soggiorno; la certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore nel caso degli assistenti familiari. Questa certificazione non è ovviamente necessaria qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico o ad un lavoro subordinato in azienda.
Dopo la verifica da parte della Prefettura dell’ammissibilità della dichiarazione e da parte della Questura di eventuali motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, le parti verranno invitate a presentarsi in Prefettura per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione, nonché per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno.
L’ufficio sindacale della Confcommercio di Vicenza, al quale ci si può rivolgere per ulteriori chiarimenti e assistenza per la predisposizione della documentazione, raccomanda ai datori di lavoro, che intendono avvalersi della sanatoria, di procurarsi cautelarmente fin d’ora, la certificazione di idoneità abitativa (rilasciata dal comune) dell’alloggio occupato dal lavoratore, copia dei documenti utili ad attestare l’identità personale del lavoratore; nel caso di badanti, la certificazione medica attestante lo stato di salute del componente del nucleo familiare che necessita di assistenza: questo al fine di accelerare i tempi necessari all’espletamento della pratica.
Va ricordato, a chi fosse intenzionato a procedere alla regolarizzazione di un lavoratore clandestino, che il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto, sia dal datore di lavoro e dal lavoratore straniero, presso lo sportello unico per l’immigrazione deve contenere:
• Una garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
• L’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rimpatrio del lavoratore;
• Le condizioni economiche e contrattuali con richiamo al CCNL applicato specificando la mansione, la qualifica, il livello, l’orario e il luogo di lavoro.
Ma vediamo da vicino, nello schema riportato qui a fianco, le procedure che vengono messe in atto per la regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori subordinati delle aziende.

PASSO DOPO PASSO L’ITER PER METTERSI IN REGOLA

Dove si ritira la modulistica
• Presso un ufficio postale, ma anche presso la Confcommercio di Vicenza

Che cosa contiene il «kit»
• Una busta prestampata, su cui specificare la provincia della Prefettura-Utg cui è diretta la dichiarazione
• Un modulo per la dichiarazione
• Un bollettino di conto corrente, necessario per effettuare il pagamento del contributo forfettario
• Una cedola-ricevuta che dovrà essere conservata a dimostrazione della presentazione della dichiarazione
• Le relative istruzioni

Chi presenta la dichiarazione di emersione
• Il datore di lavoro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per colf e badanti, ed entro 30 giorni per i lavoratori subordinati delle aziende

Che cosa deve fare il datore di lavoro
• Compilare il modulo e il bollettino
• Pagare in un ufficio postale il bollettino postale di 290 euro per colf e badanti e di 700 euro per i lavoratori subordinati
• Inserire nella busta la dichiarazione compilata e firmata, il relativo attestato di pagamento, l’eventuale certificato medico del familiare assistito (solo per le badanti), copia del documento di riconoscimento del dichiarante, copia del documento valido per l’espatrio del lavoratore
• Consegnare la busta chiusa all’impiegato postale, che riscosse le spese per la presentazione dell’istanza, restituirà all’interessato debitamente timbrata l’apposita cedola-ricevuta
• Attendere la convocazione per recarsi in Prefettura-Utg con il lavoratore per la definizione della pratica

Qual è la procedura successiva
• Entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione l’Ufficio ne verifica l’ammissibilità e ricevibilità. La Questura verifica la mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso, il datore e il lavoratore stipulano, in Prefettura, il contratto di soggiorno.

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