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Confcommercio Veneto Notizie

VENDITE SOTTOCOSTO, UN ACCORDO FRA ANCI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Nr. 18 del 08/10/2002

Le parti firmano un’intesa per facilitare la verifica dei prezzi


La disciplina della vendita sottocosto è attualmente regolamentata dal DPR 218/01, che prevede, tra le altre norme, precisi e puntuali controlli, da parte degli organi di vigilanza, sull’effettivo prezzo di vendita applicato dalla distribuzione, soprattutto in comparazione con quello di acquisto alla produzione.
Proprio in merito a tali verifiche si sono rilevate alcune difficoltà in ordine ai controlli da parte degli organi di vigilanza riguardo al riscontro e alla comparazione tra i prezzi applicati alla produzione e alla distribuzione sulla merce. Risulta infatti complesso il criterio di calcolo del prezzo di cessione del prodotto dall’industria al commercio (il prezzo effettivo di costo è spesso risultante, oltre che dalla fattura di acquisto, anche da accordi tra produzione e distribuzione), e tale elemento risulta invece indispensabile, per gli enti locali e gli organi preposti alla vigilanza, per verificare la corretta effettuazione di una vendita sottocosto.
Proprio per dare soluzione a questa oggettiva difficoltà, nei giorni scorsi è stata raggiunta un’intesa tra l’ANCI e le rappresentanze del mondo della produzione e della distribuzione sull’adozione di un modello semplificato in grado di rappresentare una documentazione probatoria idonea ad indicare con immediatezza gli sconti e le contribuzioni fuori fattura riconducibili al prezzo del prodotti oggetto di verifica. Tale modello, per rappresentare documentazione utile agli organi di vigilanza, deve essere firmato sia dal soggetto che rappresenta l’azienda fornitrice sia dal soggetto che rappresenta quella distributrice e deve essere munito di data.
Considerate le finalità di determinare condizioni di maggiore trasparenza e correttezza sul mercato da una parte e di tutela dei consumatori dall’altra, le Associazioni si sono impegnate a promuovere presso i propri associati l’adozione del modello sopra descritto.
Per completezza d’informazione vale la pena ricordare le principali disposizioni che regolano la materia, così come delineate dal DPR 218/01.
La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio della stessa; ogni vendita (non più di tre volte nel corso dell’anno) può avere una durata massima di dieci giorni ed il numero dei beni oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta; non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono trascorsi minimo venti giorni dall’ultima, salvo che per la prima dell’anno.
Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recanti l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascun tipo e del periodo temporale della vendita; al fine di garantire la tutela del consumatore e agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.
I prodotti venduti a prezzo speciale vanno tenuti separati da quelli venduti alle ordinarie condizioni, in modo tale che siano immediatamente e inequivocabilmente identificabili all’interno dei locali. Nel caso di fine anticipata dell’offerta, questa va resa immediatamente pubblica; nel caso di impossibilità di rispettare per l’intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzate, questa va segnalata almeno con la pubblicazione all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale dei prodotti esauriti.
Va ricordato, infine, che le violazioni delle disposizioni in materia sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 Euro a 3098,74 Euro. Il modello per la comunicazione al Comune è reperibile presso gli uffici dell’Associazione, che rimangono comunque a disposizione per ogni ulteriore dettaglio in merito.

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