TURISMO, IL VENETO HA LA NUOVA LEGGE QUADRO
Nr. 19 del 22/10/2002
Il Consiglio Regionale ha licenziato il primo testo unico della legislatura
Riguarda un settore che, con un fatturato di oltre 14 miliardi e mezzo, 15 mila imprese medio-piccole e circa 350 mila addetti si conferma la principale risorsa della regione
Turismo, arriva la nuova legge regionale. E’ un traguardo importante, atteso da tempo, che andrà a incidere su un terreno che riguarda da vicino le associazioni di categoria nonché gli addetti al commercio e al turismo che fanno capo direttamente alla Confcommercio. Il testo unico in materia turistica approvato dal consiglio regionale è una vera e propria legge quadro, la prima licenziata in questa legislatura. Il provvedimento regolerà le attività di un settore che con oltre 14 miliardi e mezzo di euro di fatturato, 15 mila imprese di piccola e media dimensione e circa 350 mila addetti è la principale risorsa economica del Veneto. Questo in una regione che è leader del settore in Italia, con un flusso di circa 57 milioni di presenze turistiche e oltre 12 milioni di arrivi.
La nuova legge è anche la prima che rinnova un intero settore dopo la riforma dell’articolo quinto della Costituzione. Il testo definitivo della legge quadro è il risultato di una lunga serie di emendamenti che potrebbero aver modificato parte del contenuto del provvedimento licenziato dalla VI Commissione nel luglio scorso. Prima di esprimere il proprio parere sulla nuova legge, la Confcommercio rimane, dunque, in attesa di conoscere la stesura finale del provvedimento.
Soddisfatti, invece, i primi commenti dalla Regione. «E’ una legge coraggiosa - ha detto il presidente della Regione Giancarlo Galan - perché rinnova un settore che andava già bene, per farlo andare ancora meglio. C’è ora da potenziare il settore della formazione professionale specifica, perché sul mercato mondiale operatori ben formati hanno lo stesso peso di una bella località. Per l’industria delle vacanze in generale l’attuale congiuntura internazionale non poteva andare peggio. Nonostante questo, dovremmo riuscire a chiudere l’anno in pareggio rispetto al 2001. Tutto questo grazie alla capacità sia degli imprenditori di reagire e di riposizionare velocemente la propria offerta, sia della Regione di accompagnare il loro lavoro con ogni possibile azione».
«La nuova legge - ha detto a sua volta l’assessore regionale al turismo Floriano Pra - movimenterà oltre 500 milioni di euro tra finanziamenti pubblici, fondi di rotazione e garanzia, crediti agevolati. Alla Regione spetterà il compito di programmare l’offerta turistica e di promozionarla sui mercati internazionali. Alle Province e ai Comuni toccheranno la gestione dell’accoglienza e la valorizzazione delle risorse e delle iniziative locali, grazie ai fondi e al personale trasferiti dalle ex Apt. Anche questa legge, con altre importanti iniziative come Veneto For You e come l’ufficio di rappresentanza del Veneto al Touring Club di Roma, contribuirà ad allestire un efficace pacchetto di azioni e risposte alle difficoltà contingenti del turismo nazionale e internazionale».
«Con questo testo - ha osservato Nadia Qualarsa, presidente della commissione cultura e turismo, e relatrice della legge - si aggiorna un ventennio di legislazione abrogando 13 leggi e 4 regolamenti regionali. E il Veneto diventa la prima regione in Italia ad applicare la titolarità diretta delle competenze in materia di turismo sancita con il titolo quinto della Costituzione, offrendo così una risposta rapida e flessibile alle esigenze degli operatori di un settore particolarmente dinamico e sensibile ai trend economici».
La nuova legge viene preannunciata come del tutto innovativa e in grado di riordinare tutti i variegati aspetti del turismo. Il testo unico, licenziato dalla commissione consiliare lo scorso 3 luglio, al termine di un semestre di lavoro, costituisce la cornice giuridica entro cui il sistema turistico regionale potrà pianificare attività e sviluppo. In pratica, la normativa che ha avuto il sì del Consiglio regionale dovrebbe semplificare al massimo la materia, rinnovando l’organizzazione complessiva del settore, in modo da renderla più flessibile e operativa. Inoltre, il provvedimento prevede il potenziamento della partecipazione imprenditoriale, attraverso i consorzi di promozione, e della funzione delle autonomie locali. Le peculiarità dei diversi territori saranno valorizzate attraverso la nascita dei Sistemi Turistici Locali, cioè i nuovi ambiti territoriali omogenei e integrati. Questi sosterranno l’offerta turistica attraverso proprie strutture di promozione, coniugando fra loro le diverse risorse che possono attrarre e soddisfare il turista: ricettività alberghiera, ambiente, cultura, divertimenti, enogastronomia tipica e agriturismo, produzioni locali, artigianato, infrastrutture e pacchetti per lo sport e il tempo libero.
Insomma, le vecchie Apt, già abolite dalla legge regionale sul decentramento, saranno sostituite da nuove strutture di promozione turistica in forma associata, che vedranno la partecipazione di enti pubblici e privati, con il sostegno di Camere di commercio, enti fieristici, società aeroportuali, consorzi di Pro Loco e associazioni imprenditoriali.
Inizia, dunque, per il turismo una nuova era. Del resto l’importanza strutturale dell’economia turistica per il Veneto è evidenziata da un recente studio del Ciset, il Centro internazionale di studi sull’economia turistica. Il turismo, come risulta dall’indagine, genera il 17 per cento dei consumi interni regionali (11 miliardi di euro di spesa turistica su un totale di 62 miliardi di consumi); produce il 7,6 del Pil regionale (8,4 miliardi di euro su 110); genera 360 mila posti di lavoro, di cui 142 mila nel campo della ricettività, 47 mila nell’agri-alimentare, 36 mila nelle attività culturali o ricreative, 25 mila nell’industria e nell’artigianato (abbigliamento, calzature, shopping in generale).
E’, dunque, un «gigante», che equivale a quasi il 14 per cento dell’intera spesa turistica italiana e al 12,5 del Pil turistico nazionale. Dati che pongono il Veneto al primo posto in Italia, davanti a Lazio e Toscana in termini di spesa, e prima di Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna quanto a Pil. Altri dati significativi: nel 2001 la spesa è cresciuta del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente, e il Pil turistico regionale è salito di 6 punti.
La speranza, quindi, è che questa nuova legge fornisca a tutti gli operatori e agli enti del settore turistico gli strumenti necessari per far fruttare nel migliore dei modi le risorse già esistenti sul territorio, valorizzandole e proponendole al di là dei confini regionali in maniera ottimale.
VARATO IL DECRETO DI ATTUAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
E’ stato emanato lo scorso 25 settembre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva i principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il provvedimento, frutto di un accordo tra il Ministro Marzano e il Coordinamento degli assessorati regionali al turismo, era stato previsto dalla legge quadro sul turismo, n.135 del 2001, che aveva demandato ad uno specifico documento la fissazione dei principi ai quali le Regioni devono attenersi nel definire le caratteristiche dell’offerta turistica.
Dal 10 ottobre scorso, dunque, data in cui il nuovo decreto è entrato in vigore, la vecchia legge quadro per il turismo, n. 217/1983, è stata definitivamente abrogata.
La nuova disposizione stabilisce che sono le Regioni e le Province autonome a definire concordemente standard comuni dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti, attraverso gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), contrassegnati da un unico marchio su tutto il territorio nazionale.
Le principali tipologie di imprese turistiche operanti nel settore sono:
1) attività ricettive e di gestione di strutture e di complessi con destinazione turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici e attività complementari, fra le quali alberghi e residenze turistico alberghiere, residences, case e appartamenti per vacanze (anche multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, strutture ricettive definite dalle leggi regionali (le Regioni e le Province autonome possono individuare attività ricettive speciali finalizzate alla fruizione di segmenti particolari della domanda);
2) le attività indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere e all’arricchimento culturale;
3) le attività correlate con la balneazione, la fruizione tu- risti- ca degli arenili e il turismo nautico (quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari e le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico);
4) le attività di tour operator o agenzia di viaggi; le imprese turistiche che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, assistenza e accoglienza ai turisti (escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio);
5) le attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti per fini esclusivamente o prevalentemente turistici nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nella fruizione delle risorse economiche, naturali (compreso il termalismo) artistiche e artigianali del territorio; le imprese di trasporto passeggeri, di noleggio di mezzi per la mobilità, di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica, gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali;
6) altre attività individuate autonomamente dalle Regioni e dalla Province autonome.
Le attività e i servizi turistici devono garantire la fruizione anche ai turisti con disabilità o ridotte capacità motorie; devono rispettare le normative per la tutela e la sicurezza del cliente e la sostenibilità ambientale; devono garantire l’applicazione delle condizioni normative e salariali previste nei contratto collettivi di lavoro.
Il Documento di Linee Guida stabilisce, inoltre, che le Regioni e le Province autonome provvedano alla fissazione di norme valide su tutto il territorio nazionale su criteri e modalità omogenei per l’esercizio di professioni e imprese turistiche; standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche; criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.
Infine, il D.P.C.M. stabilisce che:
1) il CIPE ripartisce le risorse finanziarie disponibili in favore delle imprese turistiche assicurando l’assegnazione di quote di risorse almeno pari al peso economico che il comparto turistico riveste;
2) la promozione turistica dell’Italia all’estero viene svolta dall’ENIT, previa intesa con le regioni. L’ENIT coordina le proprie attività con quelle svolte dalle regioni e dalle province autonome;
3) nella programmazione della realizzazione di infrastrutture è necessario tenere conto delle esigenze dei territori di riferimento;
4) le Regioni e le Province autonome collaborano alla redazione e diffusione della Carta dei diritti del turista. Tutti gli enti e le imprese che operano nel settore partecipano all’aggiornamento di tale Carta;
5) i provvedimenti che prevedono l’impiego di risorse nazionali e comunitarie inseriscono strumenti per la realizzazione di infrastrutture turistiche di valenza nazionale, anche di natura informatica.
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