Per tutto il mese prezzi pieni in attesa dei saldi di fine stagione
Niente vendite promozionali a dicembre. Nel mese che, per tradizione, è dedicato più degli altri agli acquisti, i negozianti del Veneto non potranno applicare sconti né ribassi sul prezzo ordinario di vendita. Tale regola non si applica per i prodotti alimentari freschi e deperibili e per gli articoli che non sono di moda e che non hanno carattere di stagionalità. Il divieto relativo al mese di dicembre - ricorda la Confcommercio provinciale a tutti gli operatori del settore - si aggiunge a quello già previsto per il periodo a ridosso dei saldi di fine stagione, ovvero trenta giorni prima e dopo le date previste per la stagione invernale (dal 7 gennaio al 28 febbraio) e per quella estiva (dal 15 luglio al 31 agosto). La disposizione, prevista da una delibera della Giunta Regionale nel novembre dello scorso anno, mira a regolamentare le vendite straordinarie, che includono tanto le vendite di fine stagione (i saldi), quanto le liquidazioni e, appunto, le vendite promozionali. Una decisione presa per evitare confusione e soprattutto per disciplinare un settore nel quale gli operatori stessi erano giunti a chiedere chiarezza, visto che le troppe e diverse vendite straordinarie alla lunga penalizzavano una sana concorrenza tra i diversi esercizi commerciali. Le regole per effettuare in maniera corretta una vendita promozionale sono: darne comunicazione all’Amministrazsione comunale in cui ha sede il negozio almeno dieci giorni prima; limitarsi a promozioni del punto vendita e indicare chiaramente le offerte speciali volute direttamente dal produttore; limitare a un massimo di sessanta giorni complessivi nell’arco dell’anno il periodo riservato a tale tipologia di vendita straordinaria, anche se lo si può suddividere in un numero indefinito di singole promozioni; presentare una pubblicità che non risulti ingannevole per il consumatore; indicare in modo chiaro e inequivocabile le merci proposte al ribasso, separandole da quelle poste in vendita al prezzo ordinario; indicare nel cartellino esposto al pubblico il prezzo intero, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Quanto alle vendite di liquidazione, invece, i negozianti possono svolgere in qualsiasi periodo dell’anno, per un massimo ogni volta di sei settimane, ma solo in caso di cessazione dell’attività commerciale, di cessione o trasferimento dell’azienda, di trasformazione o rinnovo dei locali.