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Confcommercio Veneto Notizie

BENI DI CONSUMO, NUOVE GARANZIE

Nr. 22 del 03/12/2002

Le nuove disposizioni oggetto di un convegno svoltosi a Vicenza
Tra le novità l’estensione a due anni e la copertura anche per i difetti di conformità

E’ entrato in vigore da alcuni mesi e già sta sollevando non pochi problemi applicativi. Sì, perché la posta in gioco è importante: stiamo parlando della garanzia dei prodotti, un argomento che è stato letteralmente rivoluzionato dal decreto legislativo 24 del 2002.
Di «Nuove garanzie sulla vendita dei beni di consumo» si è parlato in un convegno tenutosi lunedì 25 novembre nella Sala Convegni della Confcommercio di Vicenza. A spiegare, ad una sala gremita di commercianti, le nuove regole in materia è stato il professor Giuseppe Amadio, docente di Diritto Privato presso la sede di Treviso dell’Università di Padova. «Non è un caso se l’Ascom ha promosso questo incontro - ha affermato in apertura il direttore della Confcommercio di Vicenza, Andrea Gallo - . L’associazione commercianti di Vicenza, infatti, è promotrice del programma «Re Cliente», che ha coinvolto centinaia di operatori del terziario in iniziative di formazione mirate alla soddisfazione del cliente. E certo, la corretta applicazione delle tutele legate alla garanzia, è uno degli aspetti fondamentali che regolano il rapporto tra consumatori e imprese».
E’ toccato dunque al professor Amadio spiegare le molte novità introdotte dal decreto legislativo. In primo luogo l’estensione temporale di questo diritto a due anni. La garanzia, poi, non copre più solo i così detti «vizi occulti» ma si estende ad un concetto più ampio, che è quello della conformità. In sostanza il consumatore può contestare un bene non solo se è difettoso, ma anche se non è conforme alla descrizione fattane dal venditore o se non è conforme a quanto dichiarato nell’etichetta o addirittura a quanto dichiarato nella pubblicità.
Cambia però anche il modo in cui ci si può avvalere della garanzia. Se prima il consumatore poteva anche scegliere di restituire il bene acquistato «difettoso» e averne indietro il corrispettivo, oggi non è più così: in prima battuta il consumatore può scegliere se vuole la riparazione o la sostituzione del bene (anche se quest’ultima è regolata da alcuni paletti ben precisi) e solo successivamente, se tutto ciò non è possibile, può chiedere una riduzione del prezzo o la restituzione del denaro.
Altro aspetto completamente rinnovato con l’entrata in vigore del decreto 24/2002 è quello relativo all’onere della prova. Con la precedente normativa si aveva diritto, per il bene acquistato, ad una copertura in garanzia di un anno, presupponendo che il difetto fosse già esistente al momento della consegna. Con la nuova norma, invece, questo presunzione si riduce a sei mesi: ciò significa che per tutti quei difetti che si manifestano in un periodo che va dai 6 ai 24 mesi, spetta al consumatore dimostrare che si trattava di un problema esistente già al momento della consegna.
Queste dunque le novità salienti, anche se restano aperti alcuni aspetti che, come ha affermato il professor Giuseppe Amadio, «solo la giurisprudenza sarà in grado di risolvere. Uno di questi è il problema della garanzia dopo l’eventuale riparazione di un bene a sua volta ancora in garanzia: riparte da zero per altri 24 mesi o fa ancora testo la data della prima consegna? Su questo aspetto si sanno valutando delle soluzioni, ma non tutto è ancora chiaro e sicuro, almeno finché la giurisprudenza stessa non si pronuncerà».
Per chi non vuole a tutti i costi ricorrere al giudice per risolvere le eventuali controversie, esiste oggi uno strumento in più: la procedura di conciliazione realizzabile attraverso la Camera di Commercio. In questo senso l’ente camerale vicentino ha al proprio attivo l’istituzione di tre sportelli conciliativi, uno dei quali preposto specificatamente alla risoluzione delle controversie tra consumatori e imprese. A spiegare il funzionamento dei servizi di conciliazione è stata, durante il convegno, Letteria Cucinotta, funzionaria della Camera di Commercio, che si è soffermata sui vantaggi di questo sistema di composizione delle liti: «Ricorrere alla giustizia ordinaria è infatti sempre più oneroso - ha affermato - ed è dunque auspicabile che cittadini e imprese siano informati dell’opportunità di rivolgersi ad una giustizia alternativa, una figura nuova per il nostro ordinamento che riscuote invece un largo consenso nei Paesi anglosassoni. Si tratta, infatti, di una via informale per arrivare ad un accordo, che risparmia tempo e denaro, oltre che evitare il sovraffollamento di cause nei tribunali».

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