“VIETATO FUMARE”: BAR E RISTORANTI. IL DIVIETO IN VIGORE ENTRO IL 2004
Nr. 01 del 14/01/2003
Vita sempre più dura per i fumatori incalliti del nostro Paese. Il 21 dicembre 2002 è stato definitivamente approvato il collegato pubblica Amministrazione nel quale è inserito l’articolo 51, relativo alla «Tutela della salute dei non fumatori» che apporterà non poche limitazioni ai locali pubblici dove ora si può ancora fumare liberamente o a discrezione dei proprietari. La nuova normativa entrerà in vigore nel corso del 2004. «L’impianto generale della legge antifumo è del tutto condivisibile perché ha lo scopo di tutelare i cittadini che non fumano dai danni del fumo passivo - specifica Edi Sommariva, direttore generale della Fipe-Confcommercio - d’altra parte, però, bisogna fare attenzione a come si attua la legge in modo concreto, per evitare quanto accaduto in altri Paesi, come Francia o Spagna, dove la mancanza di regolamenti d’attuazione adeguati ha reso la legge antifumo scarsamente operativa.» «E’ fondamentale, inoltre, un piano di informazione e sensibilizzazione al problema correlato alla legge - prosegue Sommariva - perché la prevenzione ha un ruolo primario in questo ambito: in tal senso la Fipe farà sicuramente la sua parte, contribuendo a preparare operatori, lavoratori e opinione pubblica.»
Di seguito si riportano gli aspetti salienti dell’articolo 51 che regolamenteranno il divieto di fumo nei pubblici esercizi.
Si prevede il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione di locali privati non aperti ad utenti e pubblico (sono quindi compresi i circoli privati che non sono aperti al pubblico, ma sono aperti agli utenti) e dei locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati (comma primo).
Rientrano nel divieto i luoghi di lavoro dove è consentito fumare: essi devono essere dotati di impianti di ventilazione e ricambio aria conformi a specifiche da determinarsi con atto amministrativo che definirà anche le caratteristiche dei locali destinati ai fumatori. Tale provvedimento, da adottarsi su proposta del ministro della Salute, dovrà essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (comma secondo). Si stabilisce, inoltre, che negli stessi esercizi di ristorazione nei quali è consentito fumare, la superficie prevalente vada riservata a chi non fuma (comma terzo).
E’ possibile individuare con DPCM, su proposta del Ministro della salute, ulteriori luoghi chiusi - oltre a quelli previsti dal comma due, e cioè pubblici esercizi e luoghi di lavoro - nei quali si consente, istallando gli impianti di areazione, di fumare. La presenza di tale comma dimostra come il divieto di fumare sia assoluto, con eccezioni limitate, in via ordinaria solo ai pubblici esercizi e luoghi di lavoro. Da sottolineare che alla Camera è stato previsto che in tutte le strutture nelle quali le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali per non fumatori (comma quarto).
Si stabilisce, inoltre, che- al fine di consentire una adeguata attività di informazione da attivare di intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative- le disposizioni di legge entrino in vigore dodici mesi dopo l’emanazione del regolamento previsto dal comma due e quindi si presume che entreranno in vigore nella metà del 2004 (comma quinto).
Le sanzioni che verranno applicate saranno quelle recentemente modificate dalla finanziaria del 2002 (comma sesto), dopo aver accertato le infrazioni e conseguentemente la previsione del ruolo che deve avere l’esercente nel far rispettare il divieto ai suoi clienti. La procedura di accertamento delle infrazioni è, dunque, in via di ridefinizione per adeguarsi correttamente alle nuove norme in vigore (comma settimo).
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