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Confcommercio Veneto Notizie

VIDEOPOKER: ORA CAMBIANO LE NORME PER GIOCARE

Nr. 01 del 14/01/2003

La Legge Finanziaria introduce anche la possibilità di modifiche vincite in denaro. Le modifiche sulle “macchinette” devono essere apportate già dal primo gennaio 2003

Cambiano le regole per gli apparecchi da gioco ed intrattenimento. Con l’approvazione, in via definitiva, della Legge Finanziaria 2003, è stata completamente modificata la disciplina di questo tipo di «macchinette» (come sono state oramai ribattezzate) ed è stata introdotta un’importante novità: la possibilità di introdurre apparecchi in grado di erogare direttamente - a titolo di vincita - modiche somme di denaro in monete, come avviene già da anni in diversi Paesi Europei che sono riusciti a debellare il gioco d’azzardo con sistemi automatici o semi automatici di questo tipo.
L’articolo 22 della Finanziaria accoglie, in sostanza, le richieste avanzate da anni dalla FIPE-Confcommercio e permette ai locali che hanno installato questo tipo di apparecchiature di evitare qualsiasi, possibile, contestazione al momento del pagamento dei premi. Si tratta ora (dal 1.gennaio 2003), secondo le disposizioni previste dalla legge, di procedere all'adeguamento degli apparecchi esistenti prima di utilizzarli.
Per un’informazione più puntuale su tutte le implicazioni della nuova disciplina, rimandiamo alla lettura del Notiziario Commerciale Ascom inviato, nelle scorse settimane, a tutti i pubblici esercizi, alle rivendite di tabacchi e alle sale da gioco.
E’ comunque il caso di evidenziare, sinteticamente, i cambiamenti più importanti che emergono dal testo della Finanziaria.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche delle «macchinette», la norma prescrive che l’apparecchio potrà essere attivato esclusivamente con l’introduzione di moneta metallica (pertanto vanno eliminati i lettori di banconote con funzione di accredito diretto delle partite ). Il costo di ogni partita non potrà essere superiore a 50 centesimi (è necessario modificare la gettoniera per diminuire il costo massimo della partita da un euro a 50 centesimi).Come vincita si potrà consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte.
Sotto il profilo burocratico - fiscale, invece, gli adempimenti sono i seguenti: denuncia degli apparecchi ai sensi dell’art. 14/bis del DPR 640/1972 (nel testo riformato dalla finanziaria 2003); corresponsione delle imposte. In questo senso va detto che l’iter burocratico si presenta complesso e, soprattutto, non di celere attuazione. II motivo? E’ presto detto: per gli apparecchi installati prima del 1° Gennaio 2003, la denuncia deve essere effettuata entro il 15 Febbraio, con apposito modello (approvato con decreto dirigenziale) da inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A questo punto il Ministero rilascia l’apposito nulla osta per ciascun apparecchio, a condizione di un contestuale pagamento delle imposte dovute (la corresponsione entro il 15 Febbraio del 2003 comporta il non pagamento della imposta sugli intrattenimenti dovuta per gli anni 2001 e 2002) e la dimostrazione, nelle forme di cui all’art. 38 della L 388/2002, come modificato dalla finanziaria 2003, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dall’art. 110 TULP (si tratta di una autocertificazione con la quale si certifica la sussistenza dei requisiti dell’art. 110 TULPS e non di quelli previsti - con riserva di conferma da parte dei competenti Ministeri - dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 ).
Di fatto, comunque, gli adempimenti di ordine burocratico non potranno essere soddisfatti prima della approvazione e diffusione dell’apposito modello di denuncia.
Un capitolo delicato è quello relativo alle sanzioni. Gli apparecchi non adeguati alle prescrizioni di legge sono da considerarsi d’azzardo e chiunque ne consente l’uso in pubblici esercizi è punito con l’ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E’ prevista, inoltre, la confisca e distruzione degli apparecchi, e la sospensione della licenza di pubblico esercizio da 1 a 6 mesi. E’ dunque il caso di attivarsi da subito e prendere gli opportuni provvedimenti. Gli uffici dell’Ascom sono comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito alla nuova disciplina degli apparecchi da gioco ed intrattenimento, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti normativi e burocratici.

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