CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO, L’INPS RECLAMA I CONTRIBUTI
Nr. 01 del 14/01/2003
Per la Commissione Europea le agevolazioni italiane sono troppo vantaggiose. Un questionario informativo spedito dall’Istituto crea ora allarme nelle aziende
Il Direttore Confcommercio Andrea Gallo: “Paradossale chiedere la restituzione di somme da parte di chi ha rispettato la legge”
Le agevolazioni contributive riservate alle aziende per l'assunzione di personale con Contratti d Formazione Lavoro rischiano di diventare un incubo. Nei giorni scorsi, infatti, l'Inps ha spedito a tutte le imprese che hanno inserito CFL nei loro organici, dal '95 al 2001, una richiesta di informazioni che porterà, se non sono stati rispettati determinati parametri, ad un recupero dei contributi. Un'iniziativa che ha messo in allarme tante aziende e che per certi versi sfiora il paradossale.
Cosa è successo e cosa potrà capitare? Semplice: la legge italiana ha fissato precise condizioni per poter ottenere sgravi contributivi sull'assunzione di CFL in misura superiore al 25 per cento. Ora, la Commissione europea ha rilevato che queste regole erano troppo vantaggiose per le imprese del Belpaese e ha imposto all'Italia di adeguarsi ai parametri fissati in sede europea. Da qui l'avvio di un contenzioso, dal quale è uscita vittoriosa la Commissione europea. Morale? Ora lo Stato, per un proprio errore, chiede indietro i soldi delle agevolazioni concesse alle imprese che a suo tempo si sono avvalse del beneficio nel pieno rispetto di una specifica legge italiana, tra l'altro ancora in vigore. "Si tratta di un comportamento paradossale e vessatorio - è il commento del direttore della Confcommercio di Vicenza Andrea Gallo - perché destabilizza le aziende che non possono più contare, anche su questi aspetti, sulla certezza del diritto. Credo che una simile questione andasse gestita in modo diverso: si doveva almeno trovare il tempo per investire del problema le associazioni imprenditoriali e magari individuare soluzioni che non creassero così tanto allarme in chi ha, come unica "colpa", quella di aver assunto giovani, averli formati, professionalizzati e inseriti nel mondo del lavoro".
La problematica, in ogni caso, non investe la totalità delle aziende che hanno stipulato questo tipo di contratti: ad essere interessate sono tutte quelle imprese che hanno usufruito di sgravi superiori al 25 per cento e non hanno rispettato i seguenti parametri: assunzioni di giovani con età inferiore a 25 anni; assunzioni di giovani con età non superiore a 29 anni se in ossesso di diploma di laurea; assunzioni di disoccupati da almeno un anno (fino a 32 anni di età); assunzioni effettuate ad incremento dell'organico grazie alla trasformazione dei CFL in contratti a tempo indeterminato. Restano comunque legittimi, anche se non rientrano in queste ipotesi, gli sgravi contributi superiori a 25 per cento inferiori nella soglia del de minimis, ossia dell'importo totale di 100 mila euro nel triennio.
"Già dal 99, come Ascom - spiega il direttore Gallo - avevamo segnalato alle aziende il problema, invitandole a rispettare, nella stipula dei CFL, i parametri europei, così da non incorrere in sanzioni nel caso la posizione italiana fosse stata giudicata non conforme. Credo quindi che il problema toccherà un numero limitato di aziende del nostro settore. Resta però una considerazione di fondo: ancora una volta le imprese sono chiamate a rispondere di "tasca propria" di errori commessi a livello legislativo, da chi, nel momento in cui la legge è stata emanata, non ha avuto saputo definire norme idonee a non creare possibili danni alle aziende. Chi rimborserà alle aziende il tempo perso per leggere, verificare e compilare i questionari dell'Inps? Come se gli imprenditori, soprattutto coloro che guidano piccole realtà, non avessero già abbastanza adempimenti a cui rispondere".
La Confcommercio, ed in particolare l'ufficio sindacale, è comunque a disposizione delle imprese del terziario per fornire maggiori informazioni sulla compilazione del modulo Inps, che, va ricordato, deve essere inoltrato alle sedi dell'istituto competenti per territorio entro 60 giorni dal ricevimento, altrimenti l'Inps procederà al recupero delle somme dovute sulla base dei soli dati residenti nei propri archivi.
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