LE DATE PER LA REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI
Nr. 02 del 28/01/2003
Sarà bene che i centauri locali e gli appassionati delle due ruote si segnino in agenda un appuntamento col carrozziere. Il decreto 29 novembre 2002, infatti, ha stabilito l’estensione della revisione generale ai ciclomotori con cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici e che sviluppano una velocità fino a 40 km, a partire dal quarto anno seguente a quello del rilascio del certificato di idoneità tecnica. Successivamente, la revisione sarà d’obbligo ogni due anni, sempre che i mezzi non siano stati già sottoposti a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nello stesso anno. Il nuovo decreto mira ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, secondo quanto previsto dalla Direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell’Unione Europea, e riguarda: i quadricicli leggeri, i ciclomotori a tre ruote destinati al trasporto di merci, i motocicli, le motocarrozzette, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale. I ciclomotori dovranno effettuare la revisione nel mese corrispondente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica e tutti gli altri veicoli nel mese corrispondente a quello di rilascio delle carte di circolazione. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori saranno effettuate a partire dal 1 luglio 2003, sulla base delle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti terrestri.