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Confcommercio Veneto Notizie

NUOVI REQUISITI TECNICI PER I SERBATOI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Nr. 02 del 28/01/2003

I Nuovi requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi seminterrati sono stabiliti dal decreto 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre scorso.
I serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti e istallati nel rispetto della vigente normativa, in modo da assicurare il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’esercizio, il contenimento e il rilevamento delle perdite e la possibilità di eseguire i controlli previsti.
Le pareti dei serbatoi possono essere metalliche o meno, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche e alle corrosioni. Per la prevenzione e il contenimento delle perdite, inoltre, deve essere installato un dispositivo di sovrapiano del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento, ed una incamiciatura equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 m3 e su ciascun elemento dev’essere applicata, in posizione ben visibile, un’apposita targa di identificazione che indichi i seguenti requisiti:
- il nome e l’indirizzo del costruttore;
- l’anno di costruzione;
- la capacità, lo spessore e il materiale del serbatoio;
- la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine. (art. 2)
Nella conduzione dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto; a questo proposito, si ricorda che è il conduttore del serbatoio a dover provvede, annualmente, ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurino il contenimento e il rilevamento delle perdite (art.3). Infine, la nuova norma precisa che i serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri dell’Unione Europea, o da uno dei Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione indicato dallo stesso decreto.
Al fine di dimostrare l’equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma, gli interessati possono presentare domanda al Ministro dell’Interno, che esaminerà tempestivamente e comunicherà al richiedente l’esito dell’esame, motivando l’eventuale diniego (art.4).

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