MERCATO DEL LAVORO: IN ARRIVO LA RIFORMA
Nr. 04 del 25/02/2003
Il Governo dovrà emanare un decreto per renderlo più moderno e flessibile, allineando l’Italia all’Europa
Mercato del lavoro: arriva la riforma. E’ la prima di carattere strutturale del governo Berlusconi e dovrebbe rendere il mercato più moderno, flessibile ed efficiente, allineando il nostro Paese all’Europa. Con l’approvazione, il 5 febbraio, della Legge Delega, passa alla fase esecutiva un programma di riforma partito nell’autunno 2001, allorché il ministro Roberto Maroni presentò il «famoso» libro bianco sul mercato del lavoro, ispirato dal prof. Marco Biagi, assassinato poi dalle Brigate Rosse, che accese molte polemiche fra le forze politiche, concentrate soprattutto sul tema dei licenziamenti e della modifica dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.
Da un punto di vista tecnico la delega approvata dal parlamento impegna il governo, entro un termine temporale ristretto (sei o dodici mesi) ad adottare atti esecutivi (decreti delegati) nel rispetto delle linee guida indicate dal legislatore. E la previsione del ministero del lavoro è che entro il prossimo giugno si possa arrivare alla attuazione della maggior parte dei progetti contenuti nella delega.
Ma vediamo quali sono, dal punto di vista delle aziende del terziario, gli aspetti più significativi della riforma che mira in particolare ad alzare il tasso di occupazione (attualmente l’Italia è il fanalino di coda dell’Unione Europea) e a far crescere la qualità del lavoro, introducendo numerose novità in materia di part time, cessione di ramo d’azienda, servizi privati all’impiego, nuove tipologie contrattuali, staff leasing, certificazione dei contratti.
Iniziamo dalle nuove tipologie di lavo- ro flessibile, tra le quali, il lavoro a chiamata, quello occasionale e acces- sorio nonché il lavoro a prestazioni ripartite (job - sharing) e le collaborazioni coordinate e continuative.
Per il lavoro a chiamata (job on call) la legge prevede il riconoscimento di una congrua indennità, detta «di disponibilità», per il lavoratore, che garantisca lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il lavoratore è obbligato, su richiesta del datore di lavoro, a prestare la propria attività lavorativa e a rimanere a disposizione fino alla chiamata successiva. Nel caso, peraltro, che venga concordata la non obbligatorietà di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, verrà meno anche il diritto all’indennità di disponibilità. Un esempio tipico è quello di un pubblico esercizio, che potrebbe stipulare contratti da lavoro a chiamata con un certo numero di lavoratori e richiederne la prestazione, retribuendola, in occasione del fine settimana o di eventi che richiedano un incremento della forza-lavoro. Accanto alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, il lavoratore - qualora abbia stabilito l’obbligo di «risposta» - dovrà ricevere un compenso a parte per la sua disponibilità.
Part-time. In Italia finora si ricorre al tempo parziale solo nell’8 per cento dei casi contro il 18 della media Ue e il 41 dell’Olanda. Ed è un «gap» causato in parte da alcune rigidità dell’istituto, nel modo in cui è regolato nella legislazione vigente. Sono state, infatti, sempre numerose le riserve delle aziende e delle associazioni di categoria proprio per gli eccessivi vincoli della normativa. Con la delega si metterà, invece, mano alle prestazioni di lavoro supplementare, con l’obiettivo di una ulteriore liberalizzazione soprattutto nel caso del part-time orizzontale. Si riconoscerà, cioè, il giusto peso al consenso del lavoratore, e nel caso in cui egli sia d’accordo sull’effettuazione delle prestazioni di lavoro supplementare, non si dovrà imporre nessun altro limite.
Clausole elastiche. Oggi il datore di lavoro non può assolutamente modificare il periodo temporale della prestazione lavorativa. Ed è poco utilizzata la possibilità di stipulare un «patto» tra le parti in base al quale, a fronte di una maggiorazione economica, il datore di lavoro può cambiare l’orario di lavoro a fronte di specifiche esigenze aziendali e a condizione che il contratto sia a tempo indeterminato oppure determinato ma per ragioni sostitutive. La delega mira ora a liberalizzare ulteriormente questo modo di svolgere la prestazione part-time, dando rilevanza al consenso e alla disponibilità del lavoratore, e, facendo comunque salvo il diritto del lavoratore a un trattamento economico migliorativo.
Lavoro occasionale. Si avrà finalmente una definizione precisa di questo genere di prestazione, facendo riferimento a parametri temporali e di reddito. Non potrà essere considerato occasionale il lavoro che duri più di trenta giorni in un anno e comunque mai - al di là della durata - se il compenso pattuito supera i 5 mila euro.
Job - Sharing. La figura del lavoro ripartito non era estranea al nostro mercato del lavoro ma la sua diffusione è stata limitata dalle oggettive incertezze applicative. Esso consiste nell’assunzione, in solido tra due lavoratori, dell’obbligo connesso alla prestazione lavorativa: i due obbligati potrebbero, d’accordo tra loro, gestire autonomamente la distribuzione temporale della loro prestazione, garantendo comunque al datore di lavoro che essa verrà svolta. Le esperienze in materia dimostrano una netta diminuzione dell’assenteismo per malattia ed una buona sintonia tra gli impegni familiari e quelli professionali dei «lavoratori ripartiti».
Collaborazioni Coordinate e Continuative. La Co.Co.Co., nel nostro ordinamento aveva finora interessato pressoché esclusivamente il legislatore fiscale, mentre da parte del legislatore del lavoro non era stato fatto alcun tentativo di dare un inquadramento certo a questi rapporti. E in questo vuoto legislativo la diffusione dei contratti di Co.Co.Co. è stata favorita dal minor costo e dalla maggiore flessibilità: fattori, questi, però, che hanno spesso condotto ad utilizzi impropri ed elusivi dello strumento contrattuale. La delega detta ora un parametro per la determinazione dei compensi dei collaboratori, che dovranno essere «proporzionati alla qualità e quantità del lavoro», evitando, perciò, abusi, e di imponendo il rispetto del dettato costituzionale che attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa a se ed alla propria famiglia. La delega prevede anche un ravvicinamento progressivo dei trattamenti di malattia, infortunio e maternità previsti per tali collaboratori a quelli, più efficaci, previsti per i lavoratori dipendenti.
Enti Bilaterali. La delega prevede nuovi compiti e facoltà per questi organismi paritetici creati su iniziativa delle associazioni datoriali e dei sindacati più rappresentativi per quanto concerne il collocamento privato e la certificazione dei rapporti di lavoro.
La liberalizzazione del collocamento consentirà anche agli Enti Bilaterali di mediare tra domanda e offerta di lavoro, mentre una ulteriore competenza viene attribuita agli Enti in tema di certificazione dei rapporti di lavoro: i contratti di lavoro potranno, infatti, essere sottoposti a una commissione che certificherà la correttezza formale dello strumento contrattuale scelto e la sua rispondenza al rapporto fra le parti. Oltre a ciò, la delega rafforza il ruolo della contrattazione collettiva, visto che essa prevede in modo esplicito che il riconoscimento di benefici normativi e contributivi per le aziende commerciali e del turismo sia subordinato al rispetto integrale dei contratti di lavoro e degli accordi integrativi di secondo livello stipulati dalla Confcommercio con i sindacati.
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