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Confcommercio Veneto Notizie

VIDEOPOKER, TUTTE LE REGOLE

Nr. 04 del 25/02/2003

Breve guida sulla gestione degli apparecchi da gioco e intrattenimento

Ritorniamo sulle norme relative ai videopoker o apparecchi da gioco ed intrattenimento per ricordare gli adempimenti connessi alla gestione di tali apparecchiature alla luce anche di alcuni chiarimenti ricevuti dalle competenti Autorità e relativi agli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003.
In particolare, tenuto conto degli importi rilevanti delle sanzioni e pene accessorie che possono essere comminate ai trasgressori che non hanno adeguato gli apparecchi, si evidenzia quanto segue:
1. L’adempimento degli oneri burocratici (denuncia e pagamento imposte) è a carico del proprietario e/o del gestore;
2. Le sanzioni sono di norma applicate al proprietario e/o al gestore.
Chi è il gestore?
Secondo l’interpretazione dettata dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 28/06/01 la figura del «gestore» va individuata nell’attività di «gestione anche indiretta di tali apparecchi verso i pubblici esercizi» (pubblico esercizio inteso come esercizio commerciale in genere che installi uno o più apparecchi da gioco).
Si ritiene pertanto di riconoscere, con tale nozione, quei soggetti che, in quanto proprietari o detentori ad altro titolo degli apparecchi in discorso, propongono l’installazione degli stessi ai titolari dell’attività commerciale (pubblico esercizio, tabaccaio, sala giochi, ecc.) dietro corresponsione di un compenso ed al contempo incassano interamente i proventi degli apparecchi (i soldi introdotti dai giocatori nell’apparecchio).
Se invece il titolare dell’attività commerciale svolge direttamente tale azione, lo stesso diventa «gestore» (quindi soggetto a tutti gli adempimenti previsti).
Beni detenuti
nei locali di attività
L’art. 53 del decreto sull’IVA stabilisce che i beni trovati nel luogo o nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività e che non risultano coperti da fattura, si presumono acquistati in evasione da IVA se non si dimostra di averli ricevuti a titolo di lavorazione, deposito o comodato o di contratto d’opera, di appalto o ad altro titolo non traslativo della proprietà.
Per vincere la presunzione di acquisto senza fattura è sufficiente esibire ai verificatori una bolla di consegna, documento di trasporto o altro documento analogo dal quale risulti che il bene, ad esempio apparecchio per videogiochi, è stato consegnato in conto comodato gratuito o titolo equivalente.
Effetti della denuncia
L’invio all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Brescia del modulo denuncia con contestuale pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti fa scattare il rilascio dell’apposito nulla osta per ciascun apparecchio.
Si precisa che la mancata denuncia entro il termine fissato (già stabilito per il 15 febbraio 2003 e slittato al 21 marzo 2003) comporta, in caso di accertamento, la confisca degli apparecchi non denunciati; inoltre nel casi in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato si provvede al ritiro del relativo titolo.
Di norma, e per quanto sopra evidenziato, i rivenditori di generi di monopolio (concessionari AAMS) si limitano a consentire l’installazione degli apparecchi nel proprio esercizio e quindi si ritiene, per quanto verbalmente comunicatoci ed in attesa di ulteriori chiarimenti, non possano essere colpiti da eventuali provvedimenti revocatori.
Infine, tenuto conto che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è colui che percepisce gli introiti derivanti dall’utilizzazione degli apparecchi e che, come già detto la denuncia va effettuata contestualmente a tale pagamento, si ritiene che obbligati alla presentazione della stessa siano i suddetti proprietari o gestori e non invece i soggetti che semplicemente consentono l’installazione degli apparecchi nel proprio locale. Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare a tutti gli associati che detengano apparecchi da gioco leciti, di verificare che il proprietario o gestore degli stessi effettuino, nei termini sopra detti, i prescritti adempimenti in considerazione della sanzione della confisca dell’apparecchio.
Considerazioni finali
Secondo quanto riferito dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) si evidenzia nel contempo che è all’esame del Parlamento l’introduzione di alcune modifiche al testo di legge attualmente in vigore che potrebbero portare ad un ulteriore cambiamento della disciplina.
E’ prevista inoltre la pubblicazione di un decreto dirigenziale dell’AAMS che fissi il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati secondo i seguenti criteri direttivi:
• dimensione e natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale;
• ubicazione dell’esercizio o del locale.
E’ importante precisare che sono stati sottolineati esclusivamente gli aspetti più importanti della normativa relativa agli apparecchi già installati al 1 gennaio 2003, mentre sono stati tralasciati gli adempimenti per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento prodotti od importati dopo il 1° gennaio 2003 per i quali sono previsti due nulla osta, quello del produttore o importatore e quello del gestore.
Gli uffici Confcommercio restano a disposizione per fornire ulteriori informazioni sulla materia che si presenta molto complessa.

Per mettersi
in regola c’è tempo fino al 21 marzo
Il Senato ha approvato la conversione del Decreto legge 282/2002 che, tra l’altro, contiene la proroga al 21 marzo 2003 del termine per l’effettuazione del pagamento delle imposte e la presentazione della richiesta di nulla osta all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli per gli apparecchi da intrattenimento.
Pochi giorni fa, la Fipe aveva sollecitato una rapida conclusione dell’iter del decreto legge, senza il quale sarebbe stato materialmente impossibile per gli esercenti mettersi in regola.

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