RIFIUTI: IL MUD ENTRO IL 5 MAGGIO PROSSIMO
Nr. 05 del 11/03/2003
La comunicazione deve essere presentata per le attività di raccolta e di trasporto nonché dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi
Scadranno il prossimo 5 maggio 2003 i termini per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto (MUD - ex «denuncia rifiuti»). La data originaria prevista dalla legge, il 30 aprile, infatti, è stata oggetto di slittamento.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente l’approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, risalente al 24 dicembre 2002, è stato oggetto di rettifica in quanto risultava mancante, per un errore materiale, della modulistica ai fini della presentazione della «comunicazione semplificata» nonché delle altre schede occorrenti per la dichiarazione. Tale rettifica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 dello scorso 27 febbraio. Ma il termine per l’inoltro del MUD dovrebbe rimanere il 5 maggio 2003, in quanto, secondo fonti ministeriali, la così detta «proroga automatica» di 120 giorni (introdotta dalla legge 93/01) trova applicazione solo con riferimento alla data di pubblicazione dell’originario decreto del 24 dicembre 2002 e non da quella del provvedimento di rettifica.
Sulla questione, tuttora aperta, dovrebbe intervenire, su sollecitazione della Confcommercio, una circolare interpretativa da parte dei Ministeri competenti, la quale dovrebbe anche chiarire se l’obbligo di trasmissione all’APAT (ex Anpa) dei dati IPPC sulle emissioni in aria, acqua e suolo con riferimento all’anno precedente debba rimanere ferma al 30 aprile o slittare al 5 maggio. Di tali chiarimenti verrà data immediata comunicazione sulle pagine di Confcommercio Veneto Notizie.
Nel frattempo si ricorda che la comunicazione annuale al catasto deve essere presentata da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, nonché dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese o gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
Nel caso, invece, in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata direttamente dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Dalla comunicazione annuale sono esonerati gli imprenditori agricoli, con volume d’affari annuo non superiore a 7.746,85 e, e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, purché non aventi più di tre dipendenti.
Nel caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 15.493,70 e.
Qualora, tuttavia, la comunicazione sia effettuata entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta da 25,82 a 154,93 e. Se invece le indicazioni fornite, pur formalmente incomplete o inesatte consentono, comunque, di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione da e 258,22 a 1.549,37.
Anche quest’anno gli Uffici dell’Associazione sono disponibili per la compilazione e l’invio telematico delle dichiarazioni, secondo le modalità previste dalla Camera di Commercio.
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