COMMERCIO AMBULANTE – NOVITA’ DALLA REGIONE
Nr. 07 del 08/04/2003
Emanato il provvedimento che risolve i dubbi interpretativi sulla delibera 1902 e che accoglie le proposte della FIVA
La Giunta Regionale ha emanato il 14 marzo scorso la delibera n. 633, che integra e modifica la n. 1.902 del luglio 2001 sulla regolamentazione del commercio ambulante, ossia del provvedimento che ha dato attuazione alla legge regionale n.10 dell’aprile 2001. Tale nuovo provvedimento, che sarà pubblicato sul B.U.R. del 15 aprile prossimo, è stato emanato per risolvere in maniera definitiva i problemi interpretativi creatisi dopo l’applicazione della delibera n.1.902 e per stabilire alcune nuove regole.
Le principali novità del decreto regionale riguardano: l’inserimento di un nuovo articolo relativo all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, in seguito al trasferimento della competenza, in materia di rilascio del nulla osta, dalle autorità marittime alle Regioni e agli enti locali; l’aggiunta, in materia di disciplina dei mercati, di un comma che prevede l’istituzione di singoli posteggi isolati nelle giornate domenicali e festive; il funzionamento dei mercati e l’assegnazione dei posteggi liberi, argomento che è stato maggiormente specificato e chiarito con l’introduzione di nuovi commi; l’inserimento di un articolo, prima inesistente, che disciplina le fiere e le autorizzazioni temporanee e che considera non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 10/2001 le manifestazioni nelle quali l’attività di vendita sia residuale rispetto a quella di promozione.
Per la soluzioni di tali problematiche, la FIVA - Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) ha attivamente partecipato a numerosi incontri con i responsabili degli uffici competenti della Regione Veneto, proponendo soluzioni che di fatto sono state largamente recepite nel nuovo provvedimento.
Riportiamo di seguito le innovazioni apportate dalla DRG 633 alla delibera n. 1902.
LA NUOVA NORMATIVA
Parte Prima - Art. 1 comma 1 - PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI
È stato chiarito che la frase «...sentite le rappresentanze locali...» significa: «I Comuni devono ora ritualmente acquisire i pareri delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte su quanto in discussione».
Parte Seconda - Art. 1 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO E RELATIVE AUTORIZZAZIONI
• Assegnazione dei posteggi liberi secondo la graduatoria. E’ stato specificato che contro la graduatoria stilata dal Comune è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
E’ stato anche precisato che la scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall’operatore secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all’assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
• Rilascio dell’autorizzazione
Sono stati aggiunti cinque nuovi commi:
a) il rilascio dell’autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia da parte dell’operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all’operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione.
b) In caso di subingresso l’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
c) L’autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all’anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
d) La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.
e) E’ consentita la cessione del posteggio da parte dell’agricoltore unitamente all’azienda agricola di riferimento.
Parte seconda - Art. 3 - ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME
E’ stato aggiunto il nuovo art. 3
L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del Comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.
Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ogni anno. Il Comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull’area demaniale interessata. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nulla osta afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda. Il nulla osta ha validità per il solo periodo in esso indicato. L’attività deve essere esercitata senza l’uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili anche motorizzati o a trazione servo assistita nelle dimensioni massime determinate dal Comune competente per territorio. L’attività di vendita deve comunque esercitarsi in conformità a quanto prescritto dai commi 3 e 4 dell’articolo 4 della L.R. 10/2001 per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
E’ vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta. L’attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.
L’orario di vendita è fissato dal Comune nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13 della L.R. 10/20001.
L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta è punito con le sanzioni previste all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.
Per l’anno 2003 il Comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali sopraindicati provvedendo al rilascio dei nulla osta prima dell’inizio della stagione turistica con l’osservanza delle modalità procedurali descritte nel presente articolo.
Parte Terza - DISCIPLINA DEI MERCATI
All’articolo 1 - istituzione di nuovi mercati - è stato aggiunto il seguente comma:
E’ possibile l’istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.
All’articolo 2 - soppressione di posteggi e di mercati - è stata prevista la soppressione di mercati o posteggi esistenti in presenza di almeno uno dei casi indicati ai quali è stata inoltre aggiunta una quarta ipotesi:
d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR.
All’articolo 6 - funzionamento dei mercati ed assegnazione dei posteggi liberi - sono stati aggiunti i seguenti commi:
Qualora l’operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l’attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
L’operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell’autorizzazione di riferimento.
Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all’autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell’operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con i titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all’ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi i diritti acquisisti al momento dell’entrata in vigore della L.R. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell’assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
All’articolo 9 fiere - relativamente all’assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite è stato aggiunto il seguente comma:
Per determinare l’anzianità dell’autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l’anzianità dell’autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l’esistenza di un’anzianità diversa da quella agli atti dell’Amministrazione comunale.
E’ stato inoltre inserito un nuovo Articolo 9 bis - fiere ed autorizzazioni temporanee
Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23/05/02 n. 11 (disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 10/2001 quelle manifestazioni in cui l’eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.
Nei casi in cui è prevalente l’attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell’articolo 5, coma 8 , della L.R. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio di cui all’art. 11 della L.R. 10/2001.
Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l’attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un’autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R. 10/2001.
In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.
L’autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l’esercizio del commercio di cui all’art. 5 del decreto legislativo 114/98.
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