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Confcommercio Veneto Notizie

DICHIARAZIONE GIACENZA VINI 2003

Nr. 14 del 15/07/2003

Deve essere presentata al Comune entro il prossimo 11 agosto

La denuncia annuale della dichiarazione delle giacenze vini deve essere presentata ai Comuni entro l’11 agosto (il 10 è domenica) con riferimento alle giacenze in essere al 31 luglio.
La dichiarazione, in cinque copie, va presentata al Comune nel cui territorio sono detenuti i prodotti e far riferimento alle quantità immagazzinate alla mezzanotte del 31 luglio.
L’ufficio comunale competente restituirà all’interessato, per ricevuta, una copia della dichiarazione, debitamente vistata. Le imprese che detengono prodotti vinicoli in diversi Comuni devono presentare la dichiarazione in ogni Comune nel cui ambito sono detenuti i prodotti.
Sono esonerati dall’obbligo i dettaglianti che cedono ai consumatori quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a sessanta litri ed i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a dieci ettolitri.
La dichiarazione deve essere compilata su apposito modello «3» , reperibile presso gli uffici Confcommercio.
I quantitativi detenuti devono essere riportati sul Mod. «3» secondo i codici già in uso. Se la denominazione del prodotto non risultasse ancora codificata, si dovrà continuare ad indicare nella colonna «codice» dicitura N.C. (non codificato) e nella colonna «denominazione»dovrà essere riportata la denominazione completa senza alcuna altra specificazione, e cioè senza indicare anche la casa produttrice, l’annata di produzione o i metodi di spumantizzazione.
I quantitativi di vino vanno espressi soltanto in ettolitri e litri.
Le giacenze contabili che risultano nei registri chiusi alla data del 31 luglio devono quindi corrispondere sia alle quantità indicate nell’apposita dichiarazione di giacenza sia a quelle fisicamente presenti in magazzino
Eventuali dubbi interpretativi od applicativi possono essere chiariti contattando direttamente gli Uffici provinciali Confcommercio.
Si ricorda infine che la mancata presentazione, l’infedele o incompleta compilazione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, comporta l’esclusione dalle misure d’intervento comunitario, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 620 euro.

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