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Confcommercio Veneto Notizie

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Nr. 17 del 23/09/2003

La bozza del decreto di recepimento della direttiva 2001/95

Dopo due anni di attesa è stata predisposta la bozza del Decreto che recepisce nella nostra legislazione la Direttiva n. 95/2001 in materia di sicurezza generale dei prodotti: infatti la Direttiva prevede che, con efficacia a decorrere dal 15 Gennaio 2004, gli Stati membri debbano adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva stessa (che dispone, tra l’altro, l’abrogazione della precedente Direttiva n. 59/1992, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 115/95).
Rispetto al precedente D.Lgs. n. 115, la bozza - per adeguarsi alle indicazioni comunitarie, introduce disposizioni più gravose sia per il produttore/importatore, sia per il distributore.
In particolare, per quanto attiene al distributore, ora viene previsto che egli deve agire con diligenza per contribuire all’osservanza degli obblighi di sicurezza e, in particolare, è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità, in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti.
Viene inoltre previsto che, nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborino con le autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito, qualora sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in possesso e nella qualità di operatori professionali, che un prodotto immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza.
Come è evidente, la nuova disciplina comporterà a carico del distributore un impegno ed una responsabilità maggiori rispetto a quanto stabilito dalla normativa attuale, vigente peraltro sino al 15 Gennaio 2004. Anche il D.Lgs. 115/95 impone infatti al distributore di non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità; in merito ai controlli prevede però non la diretta «partecipazione», ma solo il dovere di «favorire» tali controlli: tale dovere si traduce nel concreto in un impegno a «trasmettere le informazioni» concernenti i rischi derivanti dall’uso del prodotto, a «collaborare» alle azioni intraprese per evitare tali rischi, nonché a «consentire i controlli» da parte delle autorità competenti.
La nuova normativa, invece, aggiunge alla trasmissione delle informazioni anche l’onere di conservare e fornire la documentazione atta a rintracciare l’origine dei prodotti; nonché la «partecipazione» ai controlli, che si traduce in un onere tanto di «informazione» nei confronti del produttore e delle autorità competenti, quanto di «collaborazione» ai controlli espletati dai suddetti soggetti.
La bozza ancora non indica la parte relativa alle sanzioni (rinvia solo all’art. 7 della Direttiva comunitaria, che parla genericamente di «sistema di sanzioni da infliggere nel caso di violazioni delle disposizioni nazionali ... le sanzioni devono essere effettive, proporzionate ed avere efficacia dissuasiva») e quindi non è possibile prevedere se in caso di inottemperanza ai suddetti doveri il distributore incorrerà in specifiche sanzioni (in base alla precedente normativa i distributori potevano incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 6 milioni di vecchie lire solo nel caso in cui omettessero di fornire le informazioni richieste dalle autorità competenti).
Si precisano di seguito i punti salienti e le definizioni presenti nel nuovo dettato normativo.

Campo di applicazione
Le disposizioni del Decreto sono intese a garantire che i prodotti (come da definizione) immessi sul mercato siano sicuri. Ciascuna disposizione si applica laddove non esistano, nell’ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del Decreto si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali più specifici requisiti.

Definizioni
Si intende per:
I) prodotto qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, al consumatore o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.
II) Prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e le esigenze di manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.
III) Produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
IV) Distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.
Obblighi del produttore
e del distributore
Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri e deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze e di premunirsi contro detti pericoli.
La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente Decreto. Il produttore deve inoltre adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le azioni opportune ad evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
Le disposizioni del DPR n. 224/1998 sulla responsabilità del produttore rimangono comunque in vigore.
Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
1. a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
2. a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza
3. a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti.

Gli uffici provinciali dell’Associazione sono a disposizione per ulteriori dettagli in merito.

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