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Confcommercio Veneto Notizie

GARANZIA DEI BENI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Nr. 18 del 07/10/2003

Nuove precisazioni, da parte del Ministero delle attività produttive, sul decreto legislativo 24/2002 riguardante alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Con una nota esplicativa varata recentemente, il Ministero chiarisce alcuni dubbi interpretativi che erano stati sollevati dagli operatori e dalle associazioni di categoria. Particolarmente attese erano le precisazioni su alcuni temi specifici, in particolare il diritto di regresso, il così detto «termine congruo e inconveniente notevole», la reiterazione dei rimedi di riparazione/sostituzione dei beni complessi e dei pezzi di ricambio.
Ma andiamo con ordine, non prima di aver ricordato che la nuova normativa sulle garanzie si applica ai contratti di compravendita, permuta, somministrazione, appalto, contratto d’opera, e a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo (si tratta quindi di soli beni mobili); restano esclusi i contratti di locazione, comodato, leasing finanziario.
Il diritto di regresso. Per quanto riguarda il diritto di regresso, vale a dire la possibilità, da parte del venditore, di rivalersi nei confronti del dante causa (il termine legale qui è d’obbligo) per i costi sostenuti allo scopo di rendere conformi beni, il Ministero precisa che la reintegrazione nei confronti del venditore deve avvenire «puramente» e «semplicemente» sulla base di quanto prestato al consumatore, senza eccezioni basate, ad esempio, sul contegno tenuto in relazione al tipo di rimedio esperito dal consumatore.
Viene inoltre sottolineata l’autonomia dell’azione di regresso rispetto al rapporto contrattuale di diritto comune che lega il venditore al suo dante causa. In sostanza il Ministero afferma che l’azione di regresso posta in atto dal venditore può anche andare al di là del suo fornitore diretto e indirizzarsi nei confronti del soggetto responsabile del difetto di conformità che lo precede nella catena distributiva anche se non è il suo dante causa (ad esempio il produttore). Il venditore può ovviamente agire in regresso nei confronti del suo dante causa, qualora il difetto di conformità sia stato da esso causato, anche dopo la scadenza della garanzia annuale ex artt.1490 e ss. c.c. e anche ove questa sia stata convenzionalmente esclusa.
La riparazione in garanzia. Un altro dei punti interrogativi sorti dopo l’entrata in vigore della normativa era quello relativo alla riparazione in garanzia. Il problema, subito evidenziato anche nel corso di un convegno realizzato dalla Confcommercio di Vicenza poche settimane dopo l’entrata in vigore della legge, era il seguente: dopo l’eventuale riparazione di un bene ancora in garanzia, questa riparte da zero per altri 24 mesi o fa ancora testo la data della prima consegna? Qui il Ministero è stato chiaro: se il rimedio della riparazione viene esperito, con sostituzione ad esempio di un pezzo di ricambio, durante la vigenza della garanzia legale, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene. Se, invece, il pezzo di ricambio viene sostituito dopo il periodo di vigenza della garanzia legale del bene complesso, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell’installazione. In sostanza, viene chiarito che la garanzia legale si applica ai «pezzi di ricambio» solo se la sostituzione dello stesso avvenga fuori dal periodo di garanzia; durante il periodo di garanzia vale anche per i pezzi di ricambio eventualmente sostituiti lo stesso termine di prescrizione previsto per il «bene complesso».
Riparazione o sostituzione? La 24/2002, come si ricorderà, aveva posto dei paletti ben precisi sulla possibilità, offerta al consumatore, di vedersi riparare o sostituire il bene in garanzia. In particolare erano stati inseriti elementi discrezionali quali il «termine congruo» e «lnotevole». Ora il Ministero chiarisce che la determinazione del «termine congruo» e dell’ «inconveniente notevole» quali limiti ai rimedi della sostituzione e riparazione deve essere compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene, nonché alle circostanze e al periodo in cui i rimedi sono richiesti. Ad esempio, se la riparazione viene richiesta nel mese di agosto o nel periodo natalizio la lunghezza del tempo di attesa sarà imputabile, come riconosce il Ministero, non alla volontà del venditore, ma alla minore attività esercitata in quel periodo dal produttore, dal riparatore o dal venditore.
I beni usati. La nota esplicativa entra anche nel merito della garanzia per i beni usati, che può rivelarsi particolarmente interessante per il settore degli autoveicoli. La durata della garanzia dei beni usati è quella ordinaria di due anni, salva specifica clausola inserita nel contratto che riduce tale garanzia ad un periodo di tempo, in ogni caso, non inferiore ad un anno.
Qualora venga concordata una garanzia legale inferiore a due anni, l’azione diretta a far valere il difetto di conformità si prescrive entro il minor tempo di garanzia concordato a cui vanno aggiunti i due mesi necessari alla denuncia del difetto (ad esempio se il periodo di garanzia concordato è di un anno, l’azione si prescrive in 14 mesi).
E’ chiarito poi che per i beni usati la sostituzione non è «generalmente» possibile e che il «grado di usura normale» del bene non può essere considerato come «difetto» (viene portato l’esempio della frizione o delle pastiglie dei freni o della batteria di una automobile usata).Viene inoltre richiamata l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti di marketing e sulla conformità del bene usato alle dichiarazioni pubbliche: in particolare, viene sottolineato come l’uso della dicitura «usato garantito» possa far nascere nel consumatore la convinzione che vi sia stato un utilizzo normale nonché una completa revisione del bene usato.
Questi gli aspetti salienti della nota esplicativa emanata dal Ministero, la quale poi entra anche nel merito di alcuni argomenti più di tipo giuridico. Per avere una visione a tutto campo della normativa sulle garanzie, il consiglio è quello di richiedere e ritirare presso gli uffici della Confcommercio un utile vademecum commentato sulla 24/2002 e realizzato proprio dalla nostra associazione. Si tratta di uno strumento che permette agli operatori di addentrarsi tra le maglie di un provvedimento certo non semplice, ma comunque fondamentale per le implicazioni che ha nel settore. Per esigenze specifiche è inoltre a disposizione il personale della Confcommercio, pronto a fornire tutte le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie.
Diego Trevisan

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