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Confcommercio Veneto Notizie

BLACK-OUT, NIENTE RIMBORSI AUTOMATICI DALLE COMPAGNIE

Nr. 19 del 21/10/2003

Niente rimborsi automatici, da parte delle compagnie di fornitura elettrica, per chi ha subito danni con il black-out dello scorso 28 settembre.
Lo ha comunicato, con una lettera alle associazioni dei consumatori, il presidente dell’Autorità per l’energia e elettrica e il gas Pippo Ranci. La lettera intende fare chiarezza a fronte del diffondersi di informazioni sulla possibilità, per l’utenza, di ottenere indennizzi automatici in base alle disposizioni dell’Autorità, in particolare della delibera 220/02. In questo senso l’Autorità precisa che sono previsti indennizzi automatici per i clienti esclusivamente in caso di mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall’Autorità per alcune prestazioni richieste da clienti, per esempio l’attivazione e disattivazione delle forniture che deve avvenire entro 5 giorni. Nei casi di superamento dei tempi massimi per causa dei fornitori del servizio, l’indennizzo di 25 euro deve essere corrisposto con la prima bolletta utile, oltre i 90 giorni l’indennizzo raddoppia e oltre i 180 giorni quintuplica.
E chi ha avuto un danno a causa del black-out rientra o meno in questa fattispecie? Secondo l’Autorità no, perché non è prevista la possibilità di indennizzi automatici per gli utenti a fronte di singoli eventi interruttivi. In particolare sono escluse dalla possibilità di un indennizzo automatico le interruzioni aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale; infatti i black-out sulle reti di trasmissione internazionale e nazionale, spiega Ranci nella sua lettera, sono eventi complessi, con effetti molto diffusi dal momento che disalimentano le reti di distribuzione e quindi i clienti finali per intere aree e non per zone locali come avviene con le interruzioni di distribuzione. Dunque, attualmente, per le interruzioni dovute a black-out della rete di trasmissione non sono previsti indennizzi automatici, e rimane dunque aperta solo la strada del ricorso alla magistratura ordinaria.

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