APERTURE DOMENICALI DEI NEGOZI IL TAR ORDINA “RISPETTARE LA LEGGE”
Nr. 21 del 18/11/2003
Una sentenza del Tar del Veneto dà ragione su tutta la linea all’Ascom e diventa un altro punto di riferimento importante su un problema che ha visto la nostra 1associazione sempre in prima linea nella difesa della legge: l’apertura domenicale degli esercizi commerciali in deroga al disposto della normativa. Il fatto: il Tar ha bocciato la procedura seguita dal Comune di San Biagio di Callalta nel Trevigiano, che con un’ordinanza aveva, appunto, scavalcato l’obbligo stabilito dalla legge di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al minuto in sede fissa nel periodo agosto, settembre e ottobre di quest’anno, provocando le giustificate reazioni dell’Ascom e dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che si sono rivolti al Tar.
Secondo il Comune, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, che assegna alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di commercio, le norme statali verrebbero declassate a un ruolo di semplice indirizzo, per cui possono essere applicate direttamente dal sindaco, il quale in questo modo assume la facoltà di organizzare gli orari degli esercizi commerciali. Oltre a ciò, a parere del sindaco di San Biagio, la persistente congiuntura ha causato la stagnazione dei consumi, e, dunque, un fenomeno contrastabile con le aperture domenicali, in grado, fra l’altro, di giovare al turismo.
Confcommercio e organizzazioni sindacali hanno impugnato l’ordinanza, innanzitutto per aperta violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 114 del ‘98, e poi per eccesso di potere, arbitrarietà e motivazioni erronee, incongue e illogiche. La Regione, a sua volta, si è costituita in giudizio sposando le tesi dei ricorrenti e ricordando la perdurante vigenza della normativa statale da essa applicata con la legge regionale n. 62 del ‘99, e richiamando la legge n. 131 del 2003.E il Tar ha smontato tutte le tesi del Comune. In primo luogo, in relazione a quanto anche eccepito dalla Regione, il Tribunale amministrativo del Veneto ha sottolineato l’erroneità del presupposto sostenuto dal Comune trevigiano, e cioè che, in presenza delle modifiche apportate dal Titolo V della Costituzione, la legge statale perderebbe il carattere dell’obbligatorietà e si ridurrebbe al semplice ruolo di indirizzo. «Si tratta - questo il testo della sentenza - di un assunto privo di ogni fondamento, dal momento che non è seriamente pensabile che interi settori di attività della vita associata rimangano privi di disciplina legislativa in mancanza di emanazione di leggi da parte delle Regioni dotate, oggi, di competenza legislativa esclusiva. Deve correttamente ritenersi che permanga l’efficacia delle norme statali fino a quando le Regioni non si doteranno di proprie leggi in coerenza con il nuovo dettato costituzionale».
Oltre tutto - sostiene il Tar - risultano notevolmente opinabili le affermazioni secondo cui la stagnazione dei consumi si combatterebbe con l’estensione delle deroga all’obbligo di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni domenicali e festivi, posto che compiti del genere rientrino nelle competenze del Comune, che nel caso specifico non rientra neppure nel novero delle Amministrazioni a economia prevalentemente turistica, non è città d’arte, e, per di più, ha violato l’obbligo di consultare le organizzazioni delle imprese del commercio e i sindacati dei lavoratori. Da qui, pertanto, l’annullamento del provvedimento da parte della terza sezione del Tar del Veneto, presieduta da Umberto Zuballi, che ha accolto in toto il ricorso.
«La sentenza - dice il presidente della Confcommercio provinciale Sergio Rebecca - rappresenterà d’ora in avanti un precedente fondamentale. In pratica il Tar ribadisce la necessità di fare riferimento a certezze legislative e a regole chiare e precise, e di ricondurre il mercato a modalità corrette di concorrenza e competizione. La giungla legislativa e gli artifizi degli azzeccagarbugli servono solo a produrre confusione e a inquinare l’economia. La disciplina degli orari di apertura e chiusura resta anche per il Veneto quella fissata dal D.Lgs. 114/98 e dalla legge regionale 62 del ‘99. Gli inganni non sono consentiti e ogni abuso perpetrato o tollerato dalle Amministrazioni comunali è perseguibile e punibile nei termini stabiliti dalle norme».
La vicenda ha spinto la stessa Regione a diffondere una nota di chiarimento: «La modifica del Titolo V della Costituzione non ha né abrogato la normativa preesistente né determinato una sua disapplicazione. Non esiste, dunque, in seguito alla riforma costituzionale, alcun vuoto normativo, anche se la Regione non è intervenuta a ridisciplinare il settore con un proprio provvedimento legislativo. Si invitano i Comuni a rispettare la normativa vigente, in quanto la scelta di non permettere un’indiscriminata apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio è frutto di una programmazione regionale che tende a un equilibrato sviluppo della grande distribuzione e nel contempo alla salvaguardia dei piccoli negozi, uniche attività, questi ultimi, in grado di garantire la sopravvivenza e la rivitalizzazione dei centri storici e dei piccoli centri urbani».
Franco Pepe
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