RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
Confcommercio Veneto Notizie

PMI E CREDITO, I RISCHI DI BASILEA 2

Nr. 21 del 18/11/2003

C’è chi lo indica come un possibile freno al credito per le piccole e medie imprese e chi invece ne sottolinea l’utilità, in quanto introduce parametri standardizzati, e quindi trasparenti, per ottenere prestiti. Comunque lo si voglia giudicare, l’accordo internazionale Basilea 2 fa discutere, perché è chiaro che il tema degli strumenti di accesso al credito della piccola e media impresa sarà particolarmente cruciale nei prossimi anni.
Nella sostanza il nuovo accordo cambierà i criteri con cui saranno calcolati i requisiti minimi patrimoniali che le banche dovranno detenere a garanzia della stabilità dei mercati. Da ciò conseguirà l’adozione di metodologie standard per la valutazione del merito di credito delle imprese.
In questo senso il rischio è che il nuovo sistema porti le banche a sviluppare relazioni sempre più asettiche ed impersonali con le piccole e medie imprese.
Il nuovo sistema di vigilanza, infatti, porterà all’adozione di classi di rating, dei veri e propri voti nella valutazione del merito del credito delle imprese, voti da cui conseguirà la determinazione del tasso di interesse sui finanziamenti.
Nei fatti, quindi, più alto sarà calcolato il rischio per la banca, tanto maggiore sarà la riserva patrimoniale da accantonare e quindi l’onere dell’operazione di finanziamento.
Il problema dunque è che a partire dal primo gennaio 2007 (data di entrata in vigore dell’Accordo, che dovrebbe essere firmato nella sua versione definitiva a metà dell’anno prossimo) per le tante piccole imprese di casa nostra ottenere un prestito a tassi convenienti potrebbe risultare difficile: spesso, infatti, la vera solidità dell’azienda non deriva dalle cifre di bilancio o dalla effettiva capitalizzazione, bensì dall’anzianità dell’impresa, dal bagaglio professionale dell’operatore, dalla qualità e dalla dimensione del portafoglio clienti.

Un nuovo ruolo per i confidi

In questo contesto, con le regole introdotte da Basilea 2 diventa cruciale il ruolo dei confidi, vale a dire di quelle strutture preposte a fornire garanzie a favore dell’impresa finanziata. Essi peraltro dovranno rispettare specifici requisiti in tema di garanzie prestate, che tendono a mettere in rapporto diretto la capacità di offrire coperture con i mezzi patrimoniali effettivamente a disposizione.
«Se tali soggetti - è il commento di Paolo Chiarello, presidente di Garanfidi, la cooperativa di garanzia al credito della Confcommercio di Vicenza - sapranno attivare processi di concentrazione o creare un sistema a rete, accrescendo così la propria solidità patrimoniale, potranno essere in grado di fornire garanzie idonee, secondo i nuovi schemi di Basilea, abbassando il rischio delle operazioni di finanziamento, con una riduzione del tasso di interesse applicato alle piccole e medie imprese».
E proprio in previsione di questi sviluppi, appare particolarmente importante la nuova disciplina sui confidi, che dovrebbe essere introdotta con l’approvazione della Legge Finanziaria (art. 13 del decreto legge 269/2003). In particolare, si prevedono tre tipologie di enti di garanzia collettiva, caratterizzati da differenti soglie dimensionali minime ed ambiti di operatività: i confidi; gli intermediari di garanzia iscritti nell’elenco speciale; le banche-confidi.
Va detto che a tutt’oggi i confidi non erano oggetto di una disciplina specifica. Ora, invece, con la nuova normativa, ai confidi viene riservato l’esercizio esclusivo dell’attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali. Possono inoltre, se iscritti nell’elenco speciale, svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le attività di prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie e l’attività di gestione di fondi pubblici di agevolazione. In via residuale, nei limiti massimi stabiliti da Banca d’Italia, i confidi possono poi impegnarsi in attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. Per quanto riguarda l’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, questa è consentita ai sensi del Testo Unico bancario anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci, quindi anche alle società confidi. Alla Banca d’Italia è riservata comunque l’emanazione delle specifiche disposizioni attuative.
Ma potranno realmente, questi organismi di garanzie al credito, costituire una reale risposta ad un sistema creditizio che rischia di essere sempre più ingessato? «E’ indubbio che Basilea 2 rischia di complicare non poco le cose - afferma Paolo Chiarello - soprattutto per le piccole e medie imprese che si troveranno analizzate con gli stessi parametri della grande azienda. Basti pensare che i veri punti di forza di una Pmi sono valutabili con sistemi ben più sottili di una semplice analisi di bilancio, sistemi che devono considerare anche i valore intangibili quali la capacità dell’imprenditore, l’esperienza, la fidelizzazione dei clienti. In quest’ottica diventa fondamentale rafforzare le strutture di garanzia, e le norme inserite in Finanziaria vanno in questa direzione. Non mancano comunque elementi di criticità, che speriamo siano risolti con appositi correttivi. Penso alle disposizioni che introducono limitazioni alla possibilità per i confidi di gestire fondi pubblici di incentivazione per le imprese, ai requisiti di iscrizione all’elenco speciale degli intermediari finanziari, e soprattutto al contributo obbligatorio dell’1 per mille dei finanziamenti garantiti, previsto nel testo originario, che tende ad indebolire il grado di patrimonializzazione degli organismi di garanzia fidi in netta contrapposizione con i principi cardine della riforma».
La speranza, dunque è che alla fine accordi e leggi non finiscano per penalizzare le piccole e medie imprese, le uniche, in questo momento particolarmente critico sul fronte congiunturale, che garantiscono occupazione e stabilità.


Che cos’è Basilea 2

Il Comitato di Basilea è un organismo di vigilanza bancaria che è stato istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali del G-10.
Gli incontri avvengono normalmente presso la sede della Banca per i regolamenti internazionali, che ha sede a Basilea.
Nel 1988 la prima intesa di Basilea decise la necessità di definire un sistema per valutare il rapporto tra patrimonio delle banche e rischi in essere.
Nel 1999 si prese la decisione di procedere alla revisione dei sistemi di monitoraggio dei rischi bancari. I nuovi parametri, che costituiscono l’accordo Basilea 2, troveranno applicazione a partire dal 2007.

Torna alla pagina precedente

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina