FINANZIARIA 2004: LE PRINCIPALI NOVITA’
Nr. 22 del 02/12/2003
Il decreto 269/2003 collegato alla Finanziaria 2004 è legge. Nei giorni scorsi, infatti, il Governo ha proceduto alla conversione del provvedimento che introduce importanti novità in ambito fiscale e previdenziale. In particolare, per quanto riguarda l’aspetto fiscale, la legge introduce la così detta «Tecno Tremonti» e il concordato preventivo. E’ prevista inoltre la proroga al 16 marzo 2004 dei condoni già in vigore nel 2003. E sempre il 16 marzo 2004 verranno riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni.
A livello previdenziale, il decreto approvato dal Governo istituisce, presso l’Inps, la Gestione separata degli associati in partecipazione. Previsto anche, a decorrere dal 2004, l’aumento contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi e per i professionisti privi di copertura previdenziale. Il collegato alla Finanziaria 2004 ha inoltre esteso l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche per i lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5 mila euro.
LE NOVITA’ DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2004
La Camera ha approvato definitivamente il decreto-legge 269. Nascono gli osservatori regionali sul commercio e si vara una versione sperimentale del concordato fiscale
La Camera ha definitivamente convertito in legge il collegato alla Finanziaria 2004 (decreto-legge 269/03), che costituisce parte integrante della manovra di bilancio 2004. Poiché il Governo aveva posto la fiducia, il testo è rimasto quello approvato dal Senato. Molte le novità significative, ed ecco le principali.
v Agevolazione Tecno - Tremonti
Per i soggetti in attività al 2.10.2003 è prevista una detassazione del reddito d’impresa commisurata a determinate tipologie di spese sostenute nel 2004. In sostanza, la cosiddetta Tecno-Tremonti, in aggiunta alle normali deduzioni, esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa: il 10% dei costi di ricerca e sviluppo, nonché il 30% dei costi sostenuti in eccedenza rispetto alla media dei tre periodi d’imposta precedenti.Sono inoltre agevolate, tra le altre, con una deduzione al 100% spesa sostenuta nel 2004 le spese per partecipazioni espositive di prodotti in fiere all’estero, le spese per stage aziendali destinati a studenti. L’agevolazione è applicabile anche dalle piccole e medie imprese (individuate sulla base della normativa comunitaria) che nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive si aggregano in numero non inferiore a 10, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
v Società e sanzioni tributarie
Gli amministratori e i dipendenti di società ed enti con personalità giuridica non sono più ritenuti personalmente responsabili per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di disposizioni tributarie. La responsabilità è esclusivamente a carico della società. Per tali soggetti quindi viene meno il principio della personalità della sanzione, che rimane invece confermato qualora l’autore della violazione sia un dipendente o un rappresentante legale o negoziale di una ditta individuale, di un lavoratore autonomo, di una società di persone o di un altro soggetto privo di personalità giuridica. La nuova previsione si applica alle violazioni che al 2.10.2003 non sono state contestate o per le quali, a tale data, non è ancora stata irrogata la relativa sanzione.
v Rimborsi Iva e durata della garanzia
La garanzia, di cui all’art. 38-bis, comma 1, DPR n. 633/72, che deve essere prestata al fine di ottenere il rimborso del credito IVA annuale o infrannuale deve avere una durata pari a 3 anni, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. La nuova durata della garanzia riguarda non solo le domande presentate dal 2.10.2003 ma anche quelle precedenti ancora in corso di esecuzione.
v De Tax
Per gli acquisti di valore pari o superiore a 5 e effettuati in negozi convenzionati con enti e associazioni che svolgono attività etiche, il consumatore può dare il proprio assenso affinché lo Stato destini a tali soggetti una quota pari all’1% dell’IVA relativa agli acquisti effettuati. Con un apposito Decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, saranno previsti i criteri oggettivi e soggettivi utilizzabili per l’individuazione degli enti e associazioni che possono accedere al beneficio.
v Manutenzioni edilizie e Iva agevolata
È prorogata al 31.12.2003 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Di conseguenza, a decorrere dall’1.1.2004, alle predette prestazioni è applica- bile l’aliquota ordinaria del 20%. Si rammenta che continuano comunque ad essere assoggettate all’aliquota del 10% gli inter- venti di recupero di cui alle lett. c), d), ed e), dell’art. 31, Legge n. 457/78.
v Condono edilizio
Il provvedimento contiene la disciplina del condono edilizio finalizzato alla definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.La domanda per la definizione dell’illecito deve essere presentata al Comune competente entro il 31.3.2004 a pena di decadenza.
v Concordato preventivo
Viene introdotta una versione sperimentale del nuovo istituto concordatario, basata sui seguenti connotati:
• durata biennale (periodi d’imposta 2003 e 2004); determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in alcuni casi, dei contributi;
• sospensione degli obblighi di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale salvo richiesta dal consumatore finale; limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Il concordato si attiva con la presentazione all’Agenzia delle Entrate di una «comunicazione di adesione» da parte dei soggetti interessati, da inviare tra il 1° gennaio 2004 ed il 16 marzo 2004. Contestualmente viene abolita la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale; e viene aumentata la sanzione prevista per il rilascio dello scontrino o della ricevuta di importo inferiore a quello reale, che passa dal 100 al 150%. Sono ammessi al concordato preventivo i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professione, che nel periodo d’imposta 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a e 5.154.569, purchè non abbiano iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2000, o abbiano titolo, per il periodo 2001 o 2003, a regimi forfetari. Relativamente al 2003, il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d’imposta 2001 maggiorati del 9%. Nell’eventualità che i ricavi dichiarati nel 2001 siano inferiori a quelli indicati negli studi di settore o nei parametri, il contribuente per poter aderire al concordato dovrà adeguarsi a questi ultimi mediante pagamento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi.
v Proroga della riapertura dei condoni 2003
É disposta la proroga al 16.3.2004 della riapertura dei termini delle sanatorie previste dalla Legge n. 289/2002. Il nuovo termine riguarda i soggetti che non hanno effettuato versamenti utili ai fini delle predette definizioni entro il 25.6.2003; hanno già aderito a una o più sanatorie. In tal caso la proroga è riconosciuta per correggere errori commessi in precedenza ovvero integrare le dichiarazioni già presentate.
v Giochi e intrattenimenti
Per gli apparecchi non dotati di nulla-osta o, se dotati, non conformi alle disposizioni di legge, viene prevista la rimozione e demolizione; viene, inoltre, proibito il videopoker e qualunque altro gioco ne riproduca anche in parte le sue regole fondamentali; e si introduce un prelievo erariale pari al 13,5% delle somme giocate, con un acconto per il 2004.
v Regime previdenziale per gli associati in partecipazione
A decorrere dall’1.1.2004 è previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, con esclusione di coloro che risultano iscritti in albi professionali. L’onere contributivo, essendo assimilato a quello dei commercianti, è pari al 17,39% (prima fascia di reddito) e 18,39% (seconda fascia di reddito). Il contributo va versato con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, ed è ripartito per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato anche sulle eventuali somme corrisposte a titolo di acconto. Entro il 31.3.2004 ovvero dalla data di inizio dell’attività, se successiva, gli associati sono tenuti a comunicare all’INPS i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il tipo di attività svolta e il codice fiscale.
v Iscrizione Inps lavoratori autonomi occasionali
A decorrere dal 2004 sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio se il relativo reddito annuo superiore a e 5.000. Per il versamento dei contributi per i lavoratori autonomi occasionali si applicano le modalità e termini stabiliti per i collaboratori coordinati e continuativi.
v Inizio attività e iscrizione previdenziale
Dal 2004 l’iscrizione alla CCIAA da parte delle imprese artigiane e commerciali ha effetto anche ai fini dell’iscrizione previdenziale.
v Aliquota contributiva gestione separata Inps
Dal 2004 l’aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS sprovvisti di copertura previdenziale obbligatoria è pari a quella prevista per i commerciant, stabilita nella misura del 17,39% (per la prima fascia di reddito) e del 18,39% (per la seconda fascia di reddito).
v Assegno per il secondo figlio
Alle donne residenti, italiane o comunitarie, è riconosciuto un assegno pari a e 1.000 per ciascun figlio, escluso il primo, nato nel periodo 1.12.2003- 31.12.2004 e per ogni figlio adottato nel medesimo intervallo temporale. L’assegno è concesso direttamente dal Comune ma sarà erogato dall’INPS.
v Rivalutazione partecipazioni e terreni
Con la modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002è stato prorogato al 16.3.2004 il termine per effettuare la rivalutazione di cui agli artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001 delle partecipazioni e dei terreni posseduti all’1.1.200.
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