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Confcommercio Veneto Notizie

LA REGIONE VARA LA NUOVA LEGGE URBANISTICA

Nr. 08 del 26/04/2004

Dopo tutta una serie di rinvii, il Consiglio regionale del Veneto ha varato, lo scorso 8 aprile, il testo della nuova legge urbanistica veneta. I 51 articoli del provvedimento sono stati approvati con 29 voti a favore del centro destra, contraria l’opposizione.
Con questo si conclude il lungo lavoro iniziato nel giugno 2002 quando la commissione cominciò ad affrontare l’esame dei nove progetti di legge presentati dai diversi gruppi politici.
La nuova normativa segue di fatto i Decreti Bassanini, che hanno ridisegnato il quadro delle competenze programmatorie e amministrative da distribuire tra le Regioni e gli Enti locali.
Nonostante il testo definitivo della legge non sia ancora stato pubblicato sul Bur, dalle anticipazioni dell’Unione regionale veneta - Confcommercio, che ha partecipato alle audizioni della commissione urbanistica e seguito l’iter dell’approvazione, è possibile parlare di importanti novità rispetto alla normativa attuale.
Per prima cosa, vi è il coinvolgimento esplicito del privato nella definizione delle proposte di intervento e l’introduzione dei concetti di «perequazione e compensazione urbanistica-credito edilizio. Per quanto riguarda le procedure, va segnalata la diversa articolazione del Piano Regolatore Generale in Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi e la rinnovata competenza delle Province nell’approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni.
Al comparto del terziario interessa, comunque, soprattutto la programmazione urbanistica degli esercizi commerciali - specie per le grandi strutture di vendita - e che le novità introdotte siano presto raccordate con la proposta di revisione della legge regionale n. 37 del ‘99 sul commercio, anch’essa di prossima approvazione.
Tornando alla nuova legge urbanistica, ricordiamo che essa diventa efficace solo dopo la pubblicazione sul Bur, mentre la sua operatività è subordinata all’adozione, da parte della Giunta regionale, di alcuni fondamentali atti di indirizzo, da emanarsi entro 180 giorni, tra i quali quelli finalizzati ad una omogenea elaborazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali. Successivamente le Province dovranno elaborare gli stessi PTCP e solo dopo questa fase gli strumenti urbanistici comunali (chiamati ora Piani di Assetto del Territorio) saranno approvati dalle stesse Province. Qualora, invece, la Regione non deliberasse in tempo utile gli atti di indirizzo, dopo la scadenza dei sei mesi, la competenza ad approvare i Piani regolatori generali passerebbe immediatamente in mano alle Amministrazioni provinciali.
Come si diceva, la nuova legge urbanistica interessa, in particolare, il settore commerciale per le strette correlazioni del provvedimento con la nuova legge di revisione della normativa regionale sul commercio, che anch’essa ha esaurito l’iter istruttorio nella specifica commissione ed è già iscritta, per l’approvazione, all’ordine del giorno del consiglio regionale. Soprattutto interessa la parte nella quale si fissano i criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, cioè di quegli esercizi che per la loro dimensione hanno un impatto ambientale e sociale rilevante, che deve essere, perciò, attentamente governato e non lasciato alla semplice determinazione del singolo Comune. Su tale questione la nuova legge urbanistica prevede una disciplina complessa di pianificazione territoriale. E’ previsto, infatti, che la Regione indichi i criteri urbanistici, quali la localizzazione delle grandi strutture di vendita in aree di espansione edilizia e di recupero di complessi edilizi esistenti, verificando le condizioni di compatibilità ambientale, nonché le implicazioni sulla viabilità e gli standard di verde e di parcheggio di superficie e/o interrati minimali da rispettare. Poi si passa alle Province, che dovrebbero individuare il territorio di competenza dove localizzare le grandi strutture di vendita; in pratica, tali Enti dovrebbero dividere il territorio in un certo numero di aree omogenee e pianificare lo sviluppo commerciale di tali zone tenendo conto della realtà distributiva esistente e di quella futura. Una volta verificata l’opportunità di insediare nuove strutture commerciali di grandi dimensioni, saranno poi le Amministrazioni comunali appartenenti a quello specifico bacino di utenza che concerteranno in quale Comune sia opportuna e ottimale la localizzazione, tenendo presenti determinati fattori, non ultimo gli effetti sulla viabilità. Infine, il Comune nel suo Piano di Assetto del Territorio indicherà puntualmente l’area da destinare per l’insediamento.
Tutto questo processo pianificatorio che Confcommercio ha sempre sostenuto, non è, però, previsto dall’attuale legge sul commercio, la n. 37 del ‘99, né tanto meno è contemplato nel nuovo progetto di revisione della legge stessa. In sostanza, non vi è raccordo tra le due leggi, quella urbanistica e quella commerciale, mentre è evidente l’importanza che vi sia armonia e sintonia tra le due regolamentazioni. A tale scopo la Confcommercio del Veneto sta intensificando la propria azione di dialogo e di confronto con i rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale e ha già presentato proposte di modifica di alcuni articoli del provvedimento sul commercio varato dall’apposita commissione, per uniformarli alla legge urbanistica. Con quest’ultima, infatti, Confcommercio ritiene si sia fatto un passo importante verso una pianificazione commerciale più efficace e trasparente, lasciando altresì spazio a maggiori possibilità di coordinamento e coinvolgimento dei vari soggetti interessati al territorio. Sarebbe un controsenso, invece, dover cozzare contro gli ostacoli imposti da una regolamentazione commerciale ancorata a disposizioni che nel tempo hanno dimostrato tutti i loro limiti programmatori e causato situazioni di squilibrio nella rete distributiva.

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